Codice penale

Art. 585 c.p. — Circostanze aggravanti

[1]Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite.

[2]Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

[3]1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;

[4]2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

[5]Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

[6]((Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta')).

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'articolo 585, nei capoversi, dà la nozione generale delle armi, agli effetti della legge penale. La Commissione parlamentare propose che l'uso insidioso della corrente elettrica venisse assimilato a quello delle armi. Ma codesta assimilazione non sarebbe giustificata, perchè la energia elettrica, sotto qualunque aspetto venga considerata, non può propriamente considerarsi un'arma. La proposta potrebbe tuttavia essere presa in considerazione, anche a costo di incorrere in una manifesta improprietà, se non ci fosse altro mezzo per conseguire lo scopo voluto dalla Commissione. Questo mezzo, invece, esiste, ed è fornito dalla circostanza speciale d'aggravamento consistente nell'uso di mezzi insidiosi (articoli 576, n. 1°, 585, prima parte).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 193

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2019 al 17 dicembre 2025. 66 parole aggiunte.

aggiunto: Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art585 · fonte del testo

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