Codice penale

Art. 596 c.p. — Esclusione della prova liberatoria

[1]Il colpevole ((dal delitto previsto dall'articolo precedente)) non e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa.

[2]Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto medesimo.

[3]Quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verita' del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel procedimento penale;

  • 1)se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
  • 2)se per il fatto attribuito alla persona offesa e' tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
  • 3)se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto ad esso attribuito. 6

[4]Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la persona, a cui il fatto e' attribuito, e' per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non e' punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi ((applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma)). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 188/1971

    Questione infondata
    17 novembre 1971

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, primo comma, cod. proc. penale, 5, primo comma, lett. d), legge 21 maggio 1970, n. 282, e 5, primo comma, lett. d) e penultimo comma, d.p.r. 22 maggio 1970, n. 283, in tema di amnistia, per violazione degli artt. 3 e 21 della Costituzione, già dichiarata infondata con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971). Cfr.: 24/56 D.

    Art. 596 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 515 c.p. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/1971

    Illegittimità dichiarata
    14 luglio 1971

    È ammissibile, sotto il profilo della rilevanza rispetto al giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, codice procedura penale, e dell'art. 5, decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, sulla prova della verità del fatto diffamatorio attribuito alla persona offesa e sull'applicabilità dell'amnistia ai reati di diffamazione, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, sollevata in considerazione della violazione del diritto di cronaca che da questa disciplina deriverebbe, dal momento che alcuni almeno degli imputati, cui si addebita la paternità delle pubblicazioni incriminate, rivestono la qualità di giornalista ed hanno commesso il fatto nell'esercizio della loro attività professionale.

    Art. 151 c.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 591 c.p.p. · Art. 592 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice non consente in alcun caso la così detta exceptio veritatis (art. 596), e questa esclusione ho ampiamente giustificata nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 691). La Commissione parlamentare, invece, propose di ammettere la prova liberatoria limitatamente al caso in cui l'offeso sia un pubblico ufficiale. Ma se non si può ammettere (come è indiscusso) la prova della verità dell'addebito per le offese fatte in presenza del pubblico ufficiale (oltraggio), non si comprende perchè dovrebbe consentirsi la prova medesima per le offese fatte in sua assenza (diffamazione). Se, richiedendo l'ammissione di questa prova, si intende giovare all'interesse pubblico di svelare le malefatte dei pubblici ufficiali, si può osservare che questo interesse è già sufficientemente tutelato dalla vigilanza gerarchica a cui il pubblico ufficiale è soggetto, e dal diritto di reclamo all'Autorità superiore, spettante a chiunque ritenga di poter imputare al pubblico ufficiale fatti disonorevoli. L'idea della legittimità della pubblica censura degli atti dell'Autorità, fatta con mezzi offensivi, è del tutto demagogica, e però non può trovare alcuna applicazione nel codice penale. D'altra parte, pur essendo escluso che il giudizio penale possa trasformarsi in un giudizio d'onore, non è interdetto all'offeso e all'offensore (quando si tratta di ingiuria e di diffamazione, e non d'oltraggio) di invocare il verdetto d'un giurì d'onore sull'addebito di un fatto determinato. Anzi, tale facoltà è espressamente riconosciuta e il suo esercizio equivale alla tacita rinuncia al diritto di querela (se questa non fu ancora presentata) o alla remissione. A questo proposito ho migliorato la disciplina di tale facoltà, prevedendola nella sua essenza e nelle sue condizioni d'esercizio nell'articolo 596, e stabilendo i suoi effetti in relazione alla querela nell'articolo 597.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 200

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1944 al 6 febbraio 2016. 19 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il colpevole tolto: dei delitti preveduti dai due articoli precedenti aggiunto: dal delitto previsto dall'articolo precedente non e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa.

… dell'imputazione non e' punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi tolto: applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° aggiunto: applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art596 · fonte del testo

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