Art. 11 — Termine di efficacia dei benefici
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
Testo vigente dal 22 maggio 1970
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
Testo vigente dal 22 maggio 1970
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il secondo comma dell'art. 79 della Costituzione, modificando per quanto riguarda il termine l'art. 151, terzo comma, del codice penale nello stabilire che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla "proposta" di delegazione, ha inteso designare con questa espressione quella fra le varie possibili iniziative da cui è direttamente derivato l'atto di clemenza. Di conseguenza, è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento al suddetto precetto, nei confronti dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 11 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, i quali fissano il termine finale dell'ambito di applicabilità dell'amnistia al 6 aprile dello stesso anno (successivamente quindi alla presentazione del relativo disegno di legge di delegazione) nonostante che una precedente proposta d'iniziativa parlamentare, di analogo contenuto per quanto riguarda i reati commessi in occasione di agitazioni popolari, fosse stata presentata fin dal 3 febbraio precedente, dato che il progetto d'iniziativa parlamentare stabiliva il diverso termine del 31 dicembre 1969 e fu ritirato dai proponenti, senza essere stato riunito all'altro ne' mai posto in discussione, sicché rimase del tutto estraneo al procedimento da cui ha tratto vita la legge di delegazione. Cfr.: sent. 171/63, 51/68.
Art. 151 c.p. · Art. 1 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto · Art. 2 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto · Art. 5 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282~art11 · fonte del testo
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