Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/1971

    Illegittimità dichiarata
    14 luglio 1971

    Il secondo comma dell'art. 79 della Costituzione, modificando per quanto riguarda il termine l'art. 151, terzo comma, del codice penale nello stabilire che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla "proposta" di delegazione, ha inteso designare con questa espressione quella fra le varie possibili iniziative da cui è direttamente derivato l'atto di clemenza. Di conseguenza, è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento al suddetto precetto, nei confronti dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 11 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, i quali fissano il termine finale dell'ambito di applicabilità dell'amnistia al 6 aprile dello stesso anno (successivamente quindi alla presentazione del relativo disegno di legge di delegazione) nonostante che una precedente proposta d'iniziativa parlamentare, di analogo contenuto per quanto riguarda i reati commessi in occasione di agitazioni popolari, fosse stata presentata fin dal 3 febbraio precedente, dato che il progetto d'iniziativa parlamentare stabiliva il diverso termine del 31 dicembre 1969 e fu ritirato dai proponenti, senza essere stato riunito all'altro ne' mai posto in discussione, sicché rimase del tutto estraneo al procedimento da cui ha tratto vita la legge di delegazione. Cfr.: sent. 171/63, 51/68.

    Art. 151 c.p. · Art. 1 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto · Art. 2 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto · Art. 5 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282~art11 · fonte del testo

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