Art. 264 — Connessione di procedimenti

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[1]Ai tribunali militari appartiene altresi' la cognizione:

[2]1° dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari:

  • a)a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare;
  • b)a danno di altri militari, purche' in luoghi militari o a causa del servizio militare;
  • c)con abuso della qualita' di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;

[3]2° dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;

[4]3° del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi;

[5]4° dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio, che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;

[6]5° dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;

[7]6° dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;

[8]7° degli altri reati, la cui cognizione e' demandata dalla legge ai tribunali militari.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art264 · fonte del testo

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