Art. 264 — Connessione di procedimenti
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[1]Ai tribunali militari appartiene altresi' la cognizione:
[2]1° dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari:
- a)a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare;
- b)a danno di altri militari, purche' in luoghi militari o a causa del servizio militare;
- c)con abuso della qualita' di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;
[3]2° dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;
[4]3° del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi;
[5]4° dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio, che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;
[6]5° dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;
[7]6° dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;
[8]7° degli altri reati, la cui cognizione e' demandata dalla legge ai tribunali militari.
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956
