Art. 63 — Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente

[1]Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice, si osservano le norme seguenti:

[2]1° la pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;

[3]2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;

[4]3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e' sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorche' la reclusione sia inferiore a un mese;

[5]4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilita' del condannato, e' sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa;

[6]5° alla pena dell'arresto e' sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;

[7]6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilita' del condannato, e' sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/1995

    Questione infondata
    31 marzo 1995

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario mil…

    Art. 63 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 4 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art63 · fonte del testo

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