Art. 382 — Casi del giudizio per decreto

[1]Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, puo' chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

[2]La disposizione del comma precedente si applica anche:

[3]1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento;

[4]2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento;

[5]3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

[6]Il procedimento per decreto non e' ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 902/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    L'art. 382 del cod. pen.mil. di pace non attribuisce al P.M. la facoltà di scelta del giudice (monocratico o collegiale), ma gli consente soltanto di formulare al Presidente del Tribunale una proposta per la pronuncia di condanna per decreto, proposta che il Presidente non è tenuto ad accogliere, potendo restituire gli atti affinché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382. cod. pen. mil. di pace, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.)

    Art. 382 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 25 cost. · Art. 383 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art382 · fonte del testo

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