Codice penale

Art. 271 c.p. — Associazioni antinazionali

[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

[2]Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

[3]Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 180

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

180

La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 19 luglio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 243/2001

    Illegittimità dichiarata
    12 luglio 2001

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Le considerazioni che hanno portato a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma (Propaganda antinazionale) del codice penale - e cioé che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda (non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti) non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione - forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione anche riguardo al reato che vieta le associazioni per l'attività diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma, del codice penale è stata pronunciata con la sentenza n. 87/1966. M. F.

    Art. 271 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 204/2001

    Questione infondata
    22 giugno 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato" dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111…

    Art. 261 c.p. · Art. 271 c.p. · Art. 272 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 89/1995

    Questione infondata
    17 marzo 1995

    La questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo al divieto, sancito dall'art. 271 cod. pen., delle associazioni che si propongano o che svolgano un'attività diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, difetta di rilevanza. La evidente estraneità alla controversia - sull'appello contro una sentenza pretorile in tema di comportamento antisindacale - oggetto del giudizio di provenienza, della norma incriminatrice censurata, non consente infatti di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. E d'altra parte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione appare, non a caso, anche in punto di non manifesta infondatezza, del tutto carente (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 271 cod. pen.). red.: S.P.

    Art. 271 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose che l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266) fosse punita non solo quando avvenga pubblicamente, ma altresì quando sia commessa in privato, mentre la pubblicità avrebbe dovuto costituire una circostanza aggravante. Alla Commissione sembrò che la propaganda spicciola, presso singoli militari, sia la più pericolosa. Nel progetto preliminare (art. 271) non era stata considerata la pubblicità come elemento costitutivo del delitto appunto per il motivo indicato dalla Commissione. Assai volentieri pertanto ho aderito ora alla proposta, eliminando la pubblicità dagli elementi costitutivi del reato e facendone solo una circostanza aggravante. E, in verità, l'istigazione fatta a militari in privato costituisce di per sè un grave pericolo, anche quando la disobbedienza alle leggi non si sia verificata e il reato istigato non sia stato commesso. La comunanza di vita dei militari rende assai pericolosa la propaganda in privato presso singoli militari, perchè questa forma di istigazione si rivolge, per lo più, a giovani che, facilmente suggestionabili, sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti, in loro sorti a causa dell'istigazione, determinando, in tal modo, la possibilità di uno stato d'animo collettivo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare e all'osservanza dei doveri militari.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 126

  • Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè le necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo. In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 127

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 luglio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art271 · fonte del testo

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