Codice penale

Art. 272 c.p. — Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85.

Abrogato dal 28 marzo 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 87/1966

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 272 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E ciò perché tale norma punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordine vigente, ed il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico, proclamato dagli artt. 1 e 49 della Costituzione, come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma tutela altresì l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprietà, etc., etc. E tutela anche il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.

    Art. 272 c.p. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 204/2001

    Questione infondata
    22 giugno 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), "come richiamato" dagli artt. 271 e 272 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 111…

    Art. 261 c.p. · Art. 271 c.p. · Art. 272 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 142/1973

    Questione infondata
    18 luglio 1973

    Le pene previste per i delitti, in largo senso politici, di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.), di propaganda ed apologia sovversive (art. 272 cod. pen.), di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 in relazione all'art. 302 cod. pen. ) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.) - riferendosi a figure di reato che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento del sistema costituzionale, quali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle leggi e la lealtà nei confronti delle istituzioni democratiche, la saldezza anche morale delle forze armate - poste a raffronto con le pene previste per altri reati comuni, ma analoghi ai primi, quali l'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere in genere, non danno luogo ad ipotesi di manifesta irragionevolezza da parte del legislatore nella valutazione sulla congruenza della disciplina riservata alle rispettive fattispecie. Non è, pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale.

    Art. 313 c.p. · Art. 102 cost. · Art. 3 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè le necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo. In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 127

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1966 al 28 marzo 2006. 102 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

tolto: Se la propaganda e' fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art272 · fonte del testo

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