Art. 697 c.p. — Detenzione abusiva di armi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1965 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorita', quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Si applica l'ammenda fino a lire duemila a chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorita'. 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575

33

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Testo in vigore dal 6 giugno 1965 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 167/1982

    Questione infondata
    22 ottobre 1982

    E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p. come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974 e dagli artt. 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata per relationem ad altra ordinanza di altro giudice.

    Art. 697 c.p. · Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 maggio 1965, n. 575

    La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione di cui al presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art697 · fonte del testo

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