Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi"); degli artt. 697 codice penale, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967

n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi") e successive

modificazioni; artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 ("Nuove norme

contro la criminalità"), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre

1980 e il 2 ottobre 1981 dal Tribunale di Sondrio, il 6 maggio 1982 dal

Tribunale di Sciacca, il 24 settembre 1981 dal Tribunale di

Caltanissetta, il 27 febbraio 1981 dal Tribunale di Sondrio, l'11

gennaio, 31 marzo, 7 e 18 giugno, 18 ottobre, 24 settembre, 3 e 19

novembre, 1 e 15 ottobre 1982, 22 e 29 aprile 1983 dal Tribunale di

Agrigento, 18 ottobre 1984 dal Tribunale di Lucera, il 4 maggio 1981,

l'11 e il 14 giugno 1982 dal Tribunale di Agrigento, rispettivamente

iscritte ai nn. 43, 44, 532, 679 del Reg. Ord. 1982; ed ai nn. 197,

211, 212, 213, 214, 215, 216, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896,897,

898 del Reg. Ord. 1983; ai nn. 25, 272, 273, 274 del Reg. Ord. 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137 e 331

dell'anno 1982, nn. 67, 225, 232 dell'anno 1983, nn. 67 bis, 131 bis,

196 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 6 maggio 1982 (reg. ord. n. 532/82), emessa

nel procedimento penale a carico di Milazzo Leonardo, accusato di aver

detenuto, senza averne fatta denunzia, una carabina ad aria compressa,

il Tribunale di Sciacca ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, terzo

comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi"), nella parte in cui non assimila le armi ad aria compressa

sia lunghe sia corte a quelle destinate alla pesca. Osserva il

Tribunale che la norma impugnata - in quanto considera armi comuni da

sparo quelle ad aria compressa sia lunghe sia corte, mentre non

considera tali quelle destinate alla pesca - diversifica dal punto di

vista penalistico congegni ad aria compressa, entrambi destinati ad uso

sportivo e ricreativo nonché dotati di analoga potenzialità

offensiva, e conseguentemente assoggetta ad una illegittima disparità

di trattamento i detentori dell'uno e dell'altro congegno.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

il rigetto della questione, ed osservando che è chiaramente infondato

il presupposto da cui muove il giudice a quo, e cioè che le armi ad

aria compressa e quelle destinate alla pesca sarebbero entrambe

destinate ad uso sportivo e ricreativo ed avrebbero analoga

potenzialità offensiva. Innanzitutto, invero, non spetta al giudice

valutare la potenzialità offensiva di un'arma, trattandosi di un

giudizio tecnico che, nella definizione di una fattispecie astratta e

generale quale quella normativa, rientra nella esclusiva competenza del

legislatore. In secondo luogo, il legislatore, proprio in

considerazione della intrinseca idoneità delle armi ad aria compressa

a recare offesa alla persona, le ha equiparate a quelle comuni da

sparo, ammettendo però la possibilità di accertare che esse, per le

loro caratteristiche tecniche, non sono adatte ad offendere la persona.

Le armi destinate alla pesca, invece, appartengono ad una categoria del

tutto differente (a nulla rilevando il preteso uso comune sportivo e

ricreativo, mera opinione del giudice a quo), che giustamente e

coerentemente il legislatore ha considerato in modo diverso rispetto

alla prima. In sostanza, conclude l'Avvocatura, deve escludersi che si

sia in presenza di una differenziazione priva di ragionevolezza, una

volta che le scelte demandate al legislatore certamente non si

traducono in arbitrio. Del resto, la riprova della coerenza e

razionalità della scelta legislativa si ha proprio nella esclusione,

dalla categoria delle armi comuni da sparo, sia di quelle destinate

alla pesca sia di quelle ad aria compressa per le quali la speciale

Commissione, di cui all'art. 6 legge n. 110 del 1975, abbia escluso

l'attitudine a recare offesa alla persona, non accettabile apparendo

invece una indiscriminata equiparazione delle armi ad aria compressa in

generale a quelle destinate alla pesca.

2. - Con due ordinanze emesse il 18 giugno 1982 (reg. Ord, n.

214/83) ed il 24 settembre 1982 (reg. ord. n. 216/83), il Tribunale di

Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile

1975 n. 110, nella parte in cui equipara le armi ad aria compressa alle

armi comuni da sparo.

Dopo aver sottolineato la mancata corrispondenza al comune senso di

giustizia dell'equiparazione normativa fra i due tipi di armi ed il

disagio che da essa deriva per molti giudici ed operatori di polizia,

osserva il Tribunale che la diversità delle fattispecie penalmente

parificate è stata avvertita dallo stesso legislatore quando,

attraverso le differenti espressioni "sono armi comuni da sparo" e

"sono... considerate armi comuni da sparo" contenute nell'art. 2 legge

n. 110/75, ha reso palese l'intendimento di realizzare la detta

equiparazione attraverso una fictio iuris. Data però la diversità

delle fattispecie sul piano ontologico, la loro equiparazione normativa

non appare ragionevole, perché se pur consente al giudice una

diversificazione sanzionatoria ex art. 133 codice penale, non soddisfa

tuttavia altre esigenze di adeguamento dei trattamenti normativi

sostanziali e processuali alle singole fattispecie in relazione alla

loro effettiva diversità (ad es., obbligatorietà del rito

direttissimo e dell'arresto in flagranza, possibilità di perquisizioni

ex art. 41 t.u.l.p.s., presenza di aggravanti, inapplicabilità di

provvedimenti di clemenza, ecc.). Del resto, conclude il Tribunale, a

sostegno della parificazione neppure può dedursi una presunta uguale

pericolosità, posto che dal novero delle armi agli effetti penali sono

comunque escluse quelle destinate alla pesca, ancorché ad aria

compressa e ancorché aventi una potenza offensiva maggiore delle altre

armi ad aria compressa e di quelle indicate nella norma impugnata, la

quale appare pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo

della mancata aderenza del trattamento, in ogni suo aspetto

considerato, alle diversità delle singole fattispecie concrete.

Entrambe le ordinanze sono state regolarmente comunicate,

notificate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

3. - Identica questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 18

aprile 1975 n. 110, nella parte in cui equipara le armi ad aria

compressa alle armi comuni da sparo, è stata sollevata dal medesimo

Tribunale di Agrigento con sei ordinanze, emesse il 15 ottobre 1982

(reg. ord. n. 896/83), il 3 novembre 1982 (reg. ord. nn. 890, 891 e

895/83, il 19 novembre 1982 (reg. Ord. n. 892/83), e il 29 aprile 1983

(reg. ord. n. 898/83). Il medesimo Tribunale, con ordinanza del 1

ottobre 1982 (reg. Ord. n. 897/83), ha altresì impugnato l'art. 697

codice penale, nella parte in cui il munizionamento per le armi ad aria

compressa è equiparato a quello per le armi da fuoco, mentre ha ancora

impugnato l'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nella

parte in cui equipara le armi a gas alle armi da fuoco, con due

ordinanze del 14 giugno 1982 (reg. ord. n. 274/85) e del 18 ottobre

1982 (reg. ord. n. 215/83), nonché nella parte in cui equipara gli

strumenti lanciarazzi alle armi comuni da sparo, con altre due

ordinanze dell'11 marzo 1983 (reg. ord. n. 893/83) e del 22 aprile 1983

(reg. ord. n. 894/83).

Tutte e undici le suddette ordinanze (regolarmente comunicate,

notificate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale) sono peraltro

motivate, quanto alla non manifesta infondatezza, esclusivamente

mediante rinvio alla precedente ordinanza del medesimo Tribunale del 24

settembre 1982.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di

rilevanza, essendo le ordinanze di rimessione motivate per relationem e

non contenendo alcuna precisazione in ordine alle fattispecie concrete,

e comunque manifestamente infondate oppure infondate, essendo già

state risolte con le sentenze nn. 108 e 109 del 1982.

4. - Analoghe questioni sono state anche sollevate, con tre

ordinanze del 10 ottobre 1980 (reg. ord. n. 43/82), del 27 febbraio

1981 (reg. ord. n. 197/83) e del 2 ottobre 1981 (reg. ord. n. 44/82),

dal Tribunale di Sondrio nonché con ordinanza del 18 ottobre 1984

(reg. ord. n. 25/85), dal Tribunale di Lucera, il quale ultimo peraltro

ha impugnato, per contrasto con l'art. 3 Cost., gli artt. 10 e 14 legge

14 ottobre 1974 n.497, in relazione all'art. 2 legge 18 aprile 1975 n.

110, sotto un triplice profilo: perché le armi ad aria compressa sono

parificate a quelle da fuoco; perché ad esse non sono parificate vere

e proprie armi, pericolose quanto quelle da fuoco; perché nell'ambito

della medesima categoria delle armi ad aria compressa il legislatore ha

operato una distinzione insussistente, aleatoria, discriminante.

Osserva invero il Tribunale di Lucera che le armi ad aria compressa

hanno notoriamente scarsissima capacità offensiva, per cui la loro

pericolosità è assimilabile a quella della "fionda" costruita

artigianalmente da un ragazzo e che scagli pietre appuntite; che tali

armi sono sempre state considerate come giocattoli e non sono state mai

usate per commettere reati dolosi contro la persona o il patrimonio,

preferendosi a tali scopi oggetti contundenti o appuntiti o copia di

armi da fuoco; che quindi è ingiustificato farle rientrare nel novero

delle armi comuni ed equipararle a quelle da fuoco, in cui sono

compresi strumenti assai più pericolosi e letali; che ugualmente

ingiustificata è l'esclusione dalla categoria delle armi comuni da

sparo di altri arnesi la cui pericolosità è rapportabile a quella

delle armi da fuoco (armi subacquee ad aria compressa, balestre, archi,

fionde da competizione), idonei a provocare la morte ed il cui porto

non presenta difficoltà maggiori o diverse; che parimenti contraria al

principio di eguaglianza è la discriminazione, nell'ambito della

species, scarsamente pericolosa, delle armi ad aria compressa, di

alcune di esse, sulla base dell'esclusione dell'attitudine a recare

offesa alla persona, mentre analoga discriminazione non vi è stata fra

armi ad aria compressa ed armi da fuoco, dove invece la

differenziazione è nelle cose, è notevole ed è più giustificata.

Le dette ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

5. - Con cinque ordinanze del 4 maggio 1981 (reg. ord. n. 272/85),

dell'11 gennaio 1982 (reg. ord. n. 211/83), del 31 marzo 1982 (reg.

ord. n. 212/83), del 7 giugno 1982 (reg. ord. n. 213/83) e dell'11

giugno 1982 (reg. ord. n. 273/85), emesse nel corso di procedimenti

penali a carico di soggetti accusati di avere illegalmente detenuto e

portato pistole a gas o pistole lanciarazzi o carabine ad aria

compressa, il Tribunale di Agrigento ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile

1975 n. 110, nella parte in cui attribuisce alla commissione di cui al

successivo art. 6 il potere di escludere dal novero delle armi agli

effetti della legge penale quelle che non abbiano attitudine a recare

offesa alla persona, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.,

nonché nella parte in cui equipara alle armi comuni da sparo gli altri

oggetti ivi indicati, in riferimento all'art. 3 Cost..

Osserva il Tribunale che la detta commissione, con l'esercizio del

potere attribuitole, delimitando il concetto di arma, finisce col

delimitarne l'effettiva nozione agli effetti penali, e che quindi la

disposizione impugnata demanda ad un organo amministrativo la funzione

definitoria di un elemento costitutivo della fattispecie penale, sì da

apparire in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 25,

secondo comma, Cost.. Quanto al contrasto con l'art. 3 Cost. il

Tribunale svolge considerazioni analoghe a quelle sopra riportate in

relazione all'ordinanza dello stesso Tribunale del 24 settembre 1982.

Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel primo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto

di rilevanza ovvero manifestamente infondate o comunque infondate.

In particolare, quanto al presunto contrasto con l'art. 25, secondo

comma, Cost., osserva l'Avvocatura che la questione presuppone una

inesatta interpretazione della norma impugnata, in quanto, come ha

osservato la sent. n. 109 del 1982, la norma vivente è invece nel

senso che l'espressione "escluse", con cui ha inizio la seconda parte

del comma, si riferisce unicamente alle armi ad aria compressa e non

anche agli altri oggetti ivi elencati, e cioè agli strumenti

lanciarazzi, alle armi da bersaglio da sala o ad emissione di gas. Se

perciò la legge ammette solo per le armi ad aria compressa, e non

anche per quelle ad emissione di gas, la possibilità di accertare che

per le loro caratteristiche tecniche non sono adatte ad offendere la

persona, la questione di legittimità costituzionale risulta

inammissibilmente proposta nei confronti di una norma ipotetica,

diversa da quella effettivamente esistente nel nostro ordinamento. La

questione sarebbe comunque manifestamente infondata per le

argomentazioni contenute nella sent. n. 108 del 1982 (seguita da

diverse ordinanze di manifesta infondatezza).

Quanto al presunto contrasto con l'art. 3 Cost., l'Avvocatura

osserva che la questione è manifestamente inammissibile per assoluta

carenza di motivazione sulla rilevanza, affermata solo apoditticamente

senza il minimo cenno alla concreta fattispecie in esame. La questione

è comunque infondata, non potendosi contestare il potere del

legislatore di riservare uguali trattamenti normativi sostanziali e

processuali a fattispecie in parte diverse, salva l'ipotesi che tale

uguaglianza di trattamento risulti in contrasto con evidenti principi

di ragionevolezza, il che nell'ordinanza di rinvio neppure è

denunciato e comunque non è dato ritenere.

6. - Con ordinanza del 24 settembre 1981 (reg. ord. n. 679/82) il

Tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.,

degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive

modificazioni, in relazione all'art. 2 legge 18 aprile 1975 n. 110,

nella parte in cui le armi ad aria compressa vengono equiparate, ai

fini sanzionatori, alle armi comuni da sparo.

Osserva il Tribunale che, stante la loro diversa pericolosità

offensiva, è illegittima la parificazione tra i differenti tipi di

armi ricompresi nella generale categoria di "armi comuni da sparo"; che

è censurabile la sproporzione fra misura della pena e significatività

della sanzione, posto che la medesima pena si applica a situazioni la

cui diversità è di tutta evidenza, mentre restano sfornite di

sanzione situazioni identiche a quelle colpite da sanzione penale; che

le norme impugnate sono altresì in contrasto con l'art. 27, comma

terzo, Cost., giacché la funzione rieducativa della pena impone che la

misura della sanzione penale sia graduata sulla base del disvalore del

fatto, mentre nella specie sono puniti in maniera uniforme fatti la cui

obiettiva pericolosità è diversa, senza che in contrario possa avere

rilievo - stante la sua mera discrezionalità - l'attenuante di cui

all'art. 5 della legge n. 895 del 1965.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., dopo aver

ricordato la giurisprudenza di questa Corte sul principio di

eguaglianza ed in particolare il principio secondo cui la

determinazione dell'entità della pena spetta unicamente al

legislatore, il cui apprezzamento può formare oggetto di censura solo

quando la sperequazione tra reato e pena assuma dimensioni tali da non

riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione, l'Avvocatura

osserva che il giudizio sulla "pericolosità" maggiore di certe armi

rispetto ad altre e sulla corrispondente pena in caso di comportamenti

penalmente illeciti, compete appunto soltanto al legislatore, nella

sfera della discrezionalità socio-politica a lui attribuita in via

esclusiva, specie in materia criminale, non essendo certamente

sufficiente porre a base di una denunzia di illegittimità

costituzionale la mera convinzione o la rappresentazione interna del

giudice a quo nell'apprezzamento e nella valutazione di un minore o

maggiore disvalore di un certo comportamento sotto il profilo penale,

ai fini di una corrispondente valutazione della proporzionalità della

previsione punitiva della condotta antigiuridica, occorrendo invece la

fondata dimostrazione di un arbitrio nel quale sarebbe caduto il

legislatore disciplinando irragionevolmente diverse fattispecie penali

ovvero ponendo sullo stesso piano delle "armi comuni da sparo" una

serie di armi comprese quelle ad aria compressa. D'altra parte, la

scelta del legislatore di porre sullo stesso piano le armi suddette

appare anzi pienamente coerente e ragionevole, solo che si consideri

che per certe armi ad aria compressa (quelle la cui inidoneità ad

offendere la persona è accertata dalla speciale commissione) tale

equiparazione è esclusa, mentre l'affermazione del giudice a quo che

l'arma ad aria compressa è in via generale ed astratta meno pericolosa

rispetto ad una qualsiasi altra arma è rigettabile per la sua stessa

indiscriminata generalizzazione.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost.,

l'Avvocatura osserva che il giudice a quo pretenderebbe in sostanza una

frammentazione o notomizzazione della categoria "armi da sparo" in

tante sotto-categorie quanti i vari tipi di arma, in funzione, ad

esempio, del calibro, della lunghezza della canna, del sistema di

caricamento e sparo o del mezzo propellente e così via, e per quelle

ancora pretenderebbe una comminatoria di diverse pene corrispettive, in

un minimo ed in un massimo. Senonché, da un lato, una siffatta

ricostruzione normativa avrebbe effetti paralizzanti nella prevenzione

e nella persecuzione dei reati connessi al porto e alla detenzione

delle armi, e rapidamente porterebbe ad un disancoramento del

fatto-reato dall'astratta fattispecie punitiva, in presenza non solo e

non tanto della mutevole realtà da disciplinare, quanto anche della

continua evoluzione tecnica, e dall'altro, la proporzionalità fra

reato e pena e la possibilità di rispetto dell'art. 27, terzo comma,

Cost., sono assicurate proprio dalla estrema flessibilità della

previsione punitiva in esame, con la possibilità di rilevanti

riduzioni di pena, anche con riguardo alla quantità e qualità delle

armi. Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze vanno esaminate in unico giudizio poiché

sollevano identiche od analoghe questioni d'illegittimità

costituzionale.

2. - Vanno dichiarate inammissibili le questioni proposte dalle

ordinanze n. 890/83, emessa dal Tribunale di Agrigento il 3 novembre

1982; n. 891/83 emessa dallo stesso Tribunale il 3 novembre 1982; n.

895/83, emessa dal Tribunale di Agrigento il 3 novembre 1982; n. 896/83

emessa il 1 ottobre 1982 dal Tribunale di Agrigento; n. 897/83 emessa

dal predetto Tribunale il 1 ottobre 1982; n. 274/85 emessa il 14 giugno

1982 dal Tribunale di Agrigento; n. 215/83 emessa il 18 ottobre 1982

dallo stesso Tribunale; n. 893/83 emessa l'11 marzo 1983 sempre dal

Tribunale di Agrigento; n. 894/83 emessa il 22 aprile 1983 dal predetto

Tribunale. Le ora indicate ordinanze di rimessione sono motivate

esclusivamente per relationem e non contengono alcuna precisazione in

ordine alle fattispecie concrete.

Vanno altresì dichiarate inammissibili le questioni proposte con

le ordinanze n. 43/82 emessa il 10 ottobre 1980 dal Tribunale di

Sondrio; n. 44/82 emessa dallo stesso Tribunale il 2 ottobre 1981 e n.

197/83 emessa il 27 febbraio 1981 dal Tribunale di Sondrio. Queste

ultime ordinanze difettano di motivazione sulla rilevanza, nei giudizi

nel corso dei quali sono state emesse, delle sollevate questioni di

legittimità costituzionale: le stesse ordinanze non fanno alcun cenno

alle fattispecie concrete; non indicano né i reati contestati agli

imputati né i fatti loro addebitati.

3. - La prima questione della quale la Corte è tenuta ad occuparsi

attiene alla così detta equiparazione, a fini penali, delle armi ad

aria compressa, sia lunghe che corte, alle armi comuni da sparo: tale

questione viene sollevata con l'impugnazione degli artt. 2 e 7 della

legge 2 ottobre 1967 n. 895 e successive modificazioni (in relazione

all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110); 10 e 14

della legge 14 ottobre 1974 n. 497 (sempre in relazione all'art. 2,

terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110); nonché della sola

legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 2, terzo comma). Le predette

impugnazioni sono sollevate in primo luogo con riferimento all'art. 3

Cost.: sicché è anzitutto da questo profilo che va esaminata la

precitata c.d. equiparazione legale delle armi ad aria compressa alle

armi comuni da sparo.

Per poter esattamente inquadrare il thema decidendum, vale in primo

luogo ricordare che la così detta equiparazione in discorso (si

rinvia, comunque, alle osservazioni che si svolgeranno nel seguito in

ordine alla "relatività" della medesima) non è improvvisamente

comparsa nell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975 ma

affonda le radici in una relativamente lunga evoluzione storica, anche

precedente alla stessa legge 2 ottobre 1967 n. 895, la quale ultima,

pertanto, deve ritenersi l'abbia recepita dalla preesistente esperienza

legislativa e giurisprudenziale.

È sufficiente, a questo proposito, ricordare che, se è vero che

non sempre e non tutte le armi ad aria compressa sono state

considerate, a fini penali, armi comuni da sparo, è altresì vero che

la giurisprudenza, in epoca insospetta, cioè, prima della legge 2

ottobre 1967 n. 895 nell'interpretare l'art. 585, comma secondo, c.p.,

ha ritenuto che "deve considerarsi arma da sparo, agli effetti della

legge penale, non solo quella funzionante con polvere pirica o con

altro esplosivo ma anche quella atta ad offendere l'incolumità delle

persone mediante la forza d'impulsione dei proiettili a mezzo di aria

compressa". Questa interpretazione è stata più volte ribadita dalla

Corte di Cassazione dopo il 1967 e prima del 18 aprile 1975. Né può

esser dimenticato che la stessa Corte, nell'interpretare l'art. 44,

ultimo comma, del Regolamento per l'esecuzione del T.U. di P.S.

(approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635) ove espressamente

si considerano armi da sparo anche quelle funzionanti ad aria

compressa, ha più volte ribadito che l'articolo da ultimo citato ha

soltanto valore di riscontro dell'interpretazione degli artt. 585,

secondo comma, c.p. e 30 del testo unico delle leggi di P.S. (approvato

con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) nel senso che, anche a prescindere

dall'art. 44, ultimo comma, del Regolamento al T.U. delle leggi di

P.S., l'art. 585, secondo comma, c.p. e l'art. 30 del T.U. delle leggi

di P.S. e conseguentemente gli artt. 704, 697 e 699 c.p. devono

interpretarsi come consideranti le armi ad aria compressa quali armi

comuni da sparo.

Se, pertanto, dal codice penale del 1930, le armi ad aria compressa

sono ritenute armi comuni da sparo; se l'art. 44, ultimo comma, del

più volte citato Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di

P.S., già nel 1940, nell'interpretare l'art. 30 del predetto T.U.

(approvato nel 1931) s'esprime in questi termini: "Sono pure

considerate armi da sparo quelle denominate da "bersaglio da sala" e

quelle ad aria compressa, siano lunghe o corte"; l'art. 2, terzo comma,

della legge 18 aprile 1975 n. 110 nulla ha innovato, in materia,

limitandosi a recepire i principi espressi dalle preesistenti

legislazione e giurisprudenza. Sembra, anzi, che l'ora citato art. 2

della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Sono infine considerate armi comuni

da sparo quelle denominate da bersaglio da sala o ad emissione di gas,

gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che

corte...") abbia ricopiato, con alcune "aggiunte", l'art. 44 ultimo

comma del Regolamento predetto.

Inquadrato il thema decidendum alla luce dei "precedenti"

legislativi e giurisprudenziali della legge 18 aprile 1975 n. 110,

resta ora da esaminare, in sé, l'arbitrarietà o meno della

considerazione, nell'ora citata legge, quali armi comuni da sparo,

delle armi ad aria compressa.

Richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di

discrezionalità del legislatore in ordine all'individuazione e

delimitazione delle fattispecie tipiche di reato ed alla determinazione

relativa alla congruenza tra reato e conseguenze penali (salva la

manifesta arbitrarietà), vale qui aggiungere, una necessaria

puntualizzazione. Il legislatore, nella determinazione delle

fattispecie tipiche di reato, non tien conto soltanto della struttura e

pericolosità astratta dei fatti che va ad incriminare ma, almeno di

regola, della concreta esperienza nella quale quei fatti si sono

verificati e dei particolari inconvenienti provocati, in precedenza,

dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende tutelare. E

quand'anche fosse vero che le armi ad aria compressa non siano

naturalmente destinate ad offendere (come sostenuto da alcune ordinanze

di rimessione) sarebbe altresì vero che il legislatore non ha da tener

conto soltanto della naturale destinazione dell'oggetto materiale del

fatto che intende incriminare bensì anche, e soprattutto, dell'uso

concreto che dell'oggetto stesso l'esperienza mostra. Non può certo

esser precluso al legislatore penale tener conto dell'uso distorto

delle armi ad aria compressa, già realizzato e prevedibilmente

verificabile in futuro. E nessuno può disconoscere che, non di rado,

esse sono (e possono essere) usate in modo da destare concreto pericolo

almeno per l'incolumità individuale. Allorché si sostiene (come fa

l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Lucera del 18 ottobre 1984)

che la capacità offensiva delle armi ad aria compressa consiste "in

ferite superficiali perché il pallino, al massimo, penetra per meno di

un centimetro nella carne, sempre che essa non sia coperta da

indumenti" (e si parificano le predette armi alle "fionde"

artificialmente costruite dai ragazzini per scagliare "piccole" pietre

appuntite) si dimenticano (a parte ogni discorso sulla pericolosità

delle precitate "fionde") gli "accecamenti" che, appunto i ragazzini,

per scopi ricreativi, possono provocare: la penetrazione sia pur per

meno di un centimetro, in una parte vitale del corpo umano, normalmente

non coperta da indumenti, può provocare danni irreversibili che, se

non giungono alla morte, sono certamente da evitare mediante rigorose

sanzioni tese a prevenire offese a beni di grande rilevanza.

Né si osservi che le armi ad aria compressa non servono, almeno di

norma, a commettere delitti dolosi giacché non può esser precluso al

legislatore di prevenire delitti colposi: e l'esperienza insegna che

danni gravi ed irreversibili sono spesso provocati, per gioco,

imprudentemente, negligentemente, per mancanza di perizia ecc.

nell'uso delle armi in esame.

V'è, infine, una caratteristica delle armi ad aria compressa che

va qui posta in rilievo: ed è la "silenziosità". Esse possono

raggiungere il bersaglio, finalisticamente proposto dal soggetto attivo

del fatto o colposamente perseguito, in maniera silenziosa; e si

prestano, pertanto, agevolmente ad uso fraudolento.

Tenuto conto di ciò, davvero non può condividersi l'affermazione

contenuta nell'ora citata ordinanza di rimessione del Tribunale di

Lucera, a termini della quale le armi ad aria compressa sono sempre

state considerate "giustamente un giocattolo".

La non arbitrarietà del disposto del terzo comma dell'art. 2 della

legge 18 aprile 1975 n. 110, relativo alla considerazione delle armi ad

aria compressa quali armi da sparo, è definivamente dimostrata dalla

non estensione della predetta considerazione alle armi ad aria

compressa, per le quali la speciale commissione di cui all'art. 6 della

legge in discussione (parzialmente sostituito dagli artt. 1 e 2 della

legge 16 luglio 1982 n. 452) appunto escluda, "in relazione alle

caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla

persona". L'esclusione in discorso può esser discussa ed è stata

censurata sotto altri profili: non può disconoscersi, tuttavia, che

essa è solo formalisticamente eccezione alla precedente considerazione

(contenuta nella prima parte del III comma dell'art. 2 della legge 18

aprile 1975 n. 110) delle armi ad aria compressa quali armi comuni da

sparo. Effettivamente, distinguendo le prime in "idonee" e "non idonee"

a recare offesa alla persona, l'"esclusione" in discorso allontana ogni

ombra di generalizzazione. In realtà, manca proprio, nella legge in

esame, la c.d. equiparazione (sulla quale insistono molte ordinanze di

rimessione) delle armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo

giacché soltanto le armi ad aria compressa che, per le proprie,

particolari caratteristiche, hanno attitudine a recare offesa alla

persona, sono effettivamente considerate, dall'articolo in esame, quali

armi comuni da sparo: non tutte, dunque. Né va taciuto che

l'offensività (nel nostro caso dell'oggetto materiale) non è una

delle caratteristiche della fattispecie tipica di reato ma l'essenza

qualificativa della medesima: essa, delimitando la soglia del

penalmente rilevante, attraverso l'esclusione della tipicità

incriminatrice delle armi ad aria compressa inidonee ad offendere la

persona, positivamente include nella tipicità stessa soltanto le

precitate armi che, in concreto, caso per caso, secondo un esame

tecnico approfondito e qualificato, si dimostrino possedere la predetta

idoneità offensiva.

Consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione è dell'avviso

che, fino a quando l'apposita commissione non abbia provveduto ad

escludere, dalla categoria delle armi comuni da sparo, le armi ad aria

compressa ritenute prive dell'attitudine a recare offesa alla persona,

il giudice è tenuto a verificare, caso per caso, la potenzialità

offensiva delle predette armi. Ed a volte la stessa Corte ha avuto modo

di ulteriormente precisare che il giudice non ha alcun obbligo di

rivolgersi alla commissione di cui all'art. 6 della legge 18 aprile

1975 n. 110 (parzialmente sostituito dagli artt. 1 e 2 della legge 16

luglio 1982 n. 452) ben potendo egli autonomamente emettere giudizi

conclusivi sull'idoneità offensiva delle armi in parola.

A parte ogni questione sulla natura, costitutiva o dichiarativa,

della decisione d'esclusione, emessa dalla commissione più volte

citata (e dell'impugnativa alla precitata decisione) resta accertato

che nessuna generale, indiscriminata "equiparazione" esiste nell'art.

2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, mentre nello stesso

articolo il legislatore, sicuramente in maniera non arbitraria,

dichiara di considerare armi comuni da sparo soltanto le armi ad aria

compressa che si dimostrino, in concreto, caso per caso, ad attento e

qualificato esame tecnico, idonee ad offendere la persona.

4. - La c.d. equiparazione, già discussa, è stata impugnata anche

in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost..

Poche parole bastano per precisare che se è indubbiamente vero che

la funzione rieducativa della pena impone che la misura della sanzione

penale sia graduata sulla base del concreto disvalore del fatto, è

altrettanto vero che, a termini della normativa in esame, escluda la

tipicità di comportamenti inoffensivi, non risulta sia stata operata

alcuna arbitraria parificazione di diverse obiettive pericolosità. In

base a quant'innanzi posto in evidenza, non soltanto risulta non essere

stato violato, dalla normativa in discussione, l'art. 3 Cost. ma va

anche ritenuto non violato l'art. 27, terzo comma, Cost. È

sufficiente, a questo proposito, precisare che, non risultando

arbitraria la considerazione delle armi ad aria compressa idonee ad

offendere la persona quali armi comuni da sparo; e, non risultando,

pertanto, arbitraria la determinazione delle conseguenze penali,

edittalmente precisate, dei fatti tipici realizzati mediante armi da

sparo o mediante l'uso distorto di armi ad aria compressa (aventi

l'attitudine ad offendere la persona); spetta al giudice determinare,

in concreto, caso per caso, la misura della pena adeguata alle

individuali, particolari offese arrecate, ai beni penalmente tutelati,

dai diversi fatti illeciti. Ove, in tale sede, (non più l'idoneità,

la potenzialità lesiva ma) la concreta, particolare lesione,

effettivamente prodotta, risulti di lieve entità, il giudice,

valendosi dei mezzi offerti dall'intero sistema, determinerà una pena

adeguata anche all'oggettivo, concreto, lieve disvalore penale del

fatto illecito. Né va dimenticato che la legge 2 ottobre 1967 n. 895,

all'art. 5, offre al giudice la possibilità di meglio adeguare la pena

al concreto fatto da sanzionare, attraverso un'attenuante speciale: la

pena può essere, infatti, diminuita fino ai due terzi quando per la

quantità o per la qualità delle armi (ed è appunto il nostro caso)

il fatto risulti di lieve entità. A nulla vale, peraltro,

sottolineare, di contro, che la predetta attenuante è "meramente

discrezionale". Il giudice, ove il fatto concreto si palesi, per la

qualità delle armi, di lieve entità, è tenuto, è vincolato

all'applicazione dell'attenuante in discussione.

Ove il giudice infligga sanzioni penali adeguate ai concreti,

indubbiamente diversi, fatti illeciti, certamente non vien violato

l'art. 27, terzo comma, Cost.. Comunque questo articolo non risulta

violato dalla normativa contestata.

5. - L'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 è

stato anche impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in

cui esclude, dalla considerazione delle armi ad aria compressa quali

armi da sparo, le armi destinate alla pesca: si sostiene in alcune

ordinanze di rimessione (in particolare dall'ordinanza n. 532/84, del 6

maggio 1982 emessa dal Tribunale di Sciacca) che l'aver diversificato,

dal punto di vista penalistico, due tipi di congegni ad aria compressa,

entrambi destinati ad uso sportivo e ricreativo ed aventi analoga

potenzialità offensiva, e l'aver conseguentemente assoggettato a

disparità di trattamento i detentori dell'uno o dell'altro tipo di

congegno ad aria compressa, violi l'art. 3 Cost..

Premesso che, intanto, si ammette una potenzialità offensiva anche

delle armi ad aria compressa; premesso che ovviamente il legislatore

penale si occupa dell'uso deviante, distorto, e non dell'uso legittimo

delle armi e dei congegni in parola; a parte ogni considerazione

sull'arbitrarietà di ritenere "tutte" le armi ad aria compressa

destinate esclusivamente ad uso sportivo e ricreativo; va chiarito che

dolersi dell'esclusione, delle armi destinate alla pesca, dalla

categoria di armi comuni da sparo e chiedere l'applicazione a tutte le

armi ad aria compressa della disciplina prevista per le armi destinate

alla pesca (e cioè l'esclusione totale dalle sanzioni comminate

dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 di tutti i

fatti relativi, comunque, ad armi o congegni ad aria compressa)

equivale a negare, di nuovo, fondamento legittimo alla considerazione

(sulla non arbitrarietà della quale s'è già discusso) delle armi ad

aria compressa idonee ad offendere la persona quali armi comuni da

sparo. Vanno, conseguentemente, qui ricordate e confermate tutte le

argomentazioni innanzi esposte: se queste ultime valgono a confutare

l'eccepita illegittimità costituzionale della c.d. equiparazione

precedentemente precisata, non possono non valere anche contro

l'eccepita illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla predetta

equiparazione delle armi destinate alla pesca: quest'ultima

impugnativa si sostanzia, infatti, anch'essa nell'auspicare la non

considerazione di tutte le armi o congegni ad aria compressa quali armi

comuni da sparo.

Questa Corte potrebbe respingere, nel merito, l'impugnativa in

discussione limitandosi a ricordare che, essendo il tertium

comparationis (l'esclusione delle armi ad aria compressa destinate alla

pesca dalle armi comuni da sparo), eccezione, non è fondato, mancando

identità di ratio, richiedere l'elevazione a regola generale della

disciplina prevista esclusivamente per l'eccezione. Questa Corte tiene,

invece, a trattare, per quanto possibile, in particolare, la non

arbitrarietà della precitata eccezione, stabilita dalla normativa

impugnata.

Va, infatti, ancora una volta ricordato che il legislatore,

nell'intento d'emanare un'adeguata disciplina di talune fattispecie,

almeno di regola, si riferisce all'esperienza dalla quale la normazione

parte e sulla quale quest'ultima va ad incidere. Infatti, soltanto in

base a sorpassate concezioni dottrinali sarebbe sostenibile che il

legislatore possa ignorare la realtà, non verificando l'esperienza

dalla quale la normazione statale prende avvio: è, appunto, questa che

il legislatore tende a modificare. In ogni caso, lo stesso legislatore

mira a "prevenire" comportamenti offensivi per beni o valori che

intende difendere; e se, nella verificazione dell'esperienza

preesistente, giudica che taluni fatti non destano rilevante pericolo

per tali beni o valori, ben può non sottoporre gli stessi fatti a

sanzioni penali (fra l'altro, nella specie, particolarmente severe).

È appunto, questo il caso delle armi ad aria compressa destinate

alla pesca. In materia, non risulta che si siano verificate, per il

passato, rilevanti deviazioni, continui usi distorti. Ed è agevole

anche spiegarne il perché. Per la loro conformazione, struttura, esse

sono particolarmente ingombranti e certamente meno delle altre armi ad

aria compressa si prestano ad utilizzazioni fraudolente. Va aggiunto

che ad esse non sono, di norma, apponibili sistemi di puntamento tali

da rendere le stesse armi strumenti di "speciale precisione" nel

raggiungimento del bersaglio. Il che basta ad escludere che, nella

specie, si sia invece trattato, come pure è stato sostenuto, di

favorire alcune industrie.

Né può tacersi che la pesca sportiva era già prevista dalla

legge 14 luglio 1965 n. 963 (che attiene alla pesca marittima in

generale) e particolarmente disciplinata dal regolamento per

l'esecuzione della predetta legge, approvato con Decreto del Presidente

della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1693. Quest'ultimo Regolamento,

oltre ad imporre specifici divieti (come, ad es. quello di cui all'art.

131, che limita l'uso del fucile subacqueo, vietando di tenere il

fucile stesso in posizione di armamento, se non in immersione)

disciplina, in apposito capitolo (IV) del titolo III, la pesca

sportiva; ed all'art. 6, n. 2, individua, tra gli strumenti ed

apparecchi destinati alla pesca, anche "gli strumenti, azionati a mano

o da altra forza di propulsione". Questa regolamentazione, tuttora

vigente, fa sì che i congegni e gli strumenti ad aria compressa

destinati alla pesca, benché sottratti dalla particolare disciplina

penale di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 1975, non rimangono

estranei a diverse regolamentazioni, a differenza di molti degli altri

congegni ad aria compressa.

Anche la proposta eccezione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, nella parte in

cui esclude dalla considerazione, quali armi da sparo, delle armi

destinate alla pesca, si palesa, dunque, in riferimento all'art. 3

Cost., infondata.

6. - L'ultima impugnativa attiene all'asserita illegittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975

(in riferimento agli artt. 25 e 3 Cost.), nella parte in cui è

attribuita alla commissione prevista dall'art. 6 della precitata legge

(parzialmente modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 16 luglio 1982

n. 452) il potere d'escludere dal novero delle armi comuni da sparo,

agli effetti della legge penale, quelle che non abbiano attitudine a

recare offesa alla persona. Si obietta, dai giudici a quibus, che non

è legittimo demandare ad un organo amministrativo la determinazione

d'un elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante.

Va, intanto, premesso che il potere, dell'innanzi citata

commissione, d'escludere l'attitudine a recare offesa alla persona di

armi ad aria compressa, non s'estende alle armi ad emissione di gas.

Per queste ultime, pertanto, non è conferito alcun potere alla

commissione più volte citata. La giurisprudenza ha, infatti,

esplicitamente precisato che l'esclusione dalla considerazione di arma

comune da sparo, in caso d'inidoneità a recare offesa alla persona

(secondo le conclusioni della commissione consultiva centrale per il

controllo delle armi) riguarda esclusivamente le armi ad aria

compressa, sia lunghe che corte, e non s'estende alle altre armi ed

oggetti individuati nel terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile

1975 n. 110. D'altra parte, questa Corte ha ribadito, con la sentenza

n. 109 del 1982, che l'interpretazione dominante del terzo comma

dell'articolo ora citato è, appunto, nel senso che l'aggettivo

"escluse", con il quale ha inizio la seconda parte del comma stesso, si

riferisce unicamente alle armi ad aria compressa (le ultime contenute

nella parte iniziale del comma) e non anche agli altri oggetti ivi

elencati.

L'eccezione d'illegittimità costituzionale (sollevata

dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento il 4 maggio 1981, n.

272/85) secondo la quale l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile

1975 n. 110, conferendo, per le armi ad emissione a gas, alla

commissione prevista dall'art. 6 della legge in esame, il potere

d'escludere l'attitudine delle stesse armi a recare offesa alla

persona, va, conseguentemente, disattesa.

Per quanto attiene alla generale questione d'illegittimità

costituzionale del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975,

nella parte in cui conferisce alla commissione più volte citata il

potere d'escludere dal novero delle armi da sparo le armi ad aria

compressa che, per le proprie caratteristiche, non abbiano attitudine a

recare offesa alla persona, vanno ricordati i numerosi precedenti di

questa Corte (v. ad es. sentenze n. 168 del 1971; n. 9 del 1972; n. 21

del 1973; n. 58 del 1975) e da ultimo le argomentazioni in forza delle

quali la sentenza di questa Corte n. 108 del 1982 ha dichiarato

infondata la stessa questione. Non sussiste, invero, nella specie,

violazione del principio di legalità sotto il profilo della riserva di

legge, poiché gli artt. 1, 2 e 6 della legge n. 110 del 1975 (e gli

artt. 1 e 2 della legge 16 luglio 1982 n. 452) risultano adeguatamente

specifici per quanto attiene ai pareri da esprimere dalla commissione

più volte citata. E non si ha violazione dell'art. 25 Cost. (e neppure

dell'art. 3 Cost.) quando è la stessa legge a fissare presupposti,

caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti dell'autorità non

legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. In

effetti la giurisprudenza è dell'avviso che l'art. 2, terzo comma,

della legge n. 110 del 1975, secondo il quale le armi ad aria compressa

sono considerate armi comuni da sparo, con l'eccezione di quelle

destinate alla pesca e di quelle ritenute dall'apposita commissione

carenti d'attitudine a recare offesa alla persona, sia una disposizione

che pone un divieto generale e perentorio e non già una norma in

bianco. Tuttavia, quand'anche il precitato comma venisse considerato

norma in bianco, non per questo dovrebbe ritenersi violativo dell'art.

25 Cost., adempiute le condizioni innanzi indicate. In dottrina si

ritiene quasi unanimamente che la norma penale in bianco non violi, per

sé, il principio di riserva di legge.

Né va, infine, dimenticato che, in mancanza del parere della

commissione di cui qui si discute (a richiedere il quale il giudice,

peraltro, come s'è già ricordato, non è obbligato) lo stesso giudice

ben può, accertata l'idoneità concreta (ad offendere la persona)

dell'arma ad aria compressa attraverso la quale è stato commesso il

fatto, ritenere integrata la fattispecie tipica. D'altra parte, in

mancanza del parere della precitata commissione, il giudice, può

sempre autonomamente, escludere l'integrazione della fattispecie tipica

quando ravvisi, in concreto, l'inoffensività dell'arma ad aria

compressa: se, infatti, da un canto è vero che è vietato al giudice

ordinario assumere iniziative che comportino, comunque, ingerenza

nell'attività amministrativa, con sostituzione della volontà propria

alla volontà dell'amministrazione ed è conseguentemente vero che non

solo è vietato allo stesso giudice annullare, riformare o revocare gli

atti della pubblica amministrazione ma anche emanarli in sua vece,

d'altro canto non si può consentire che, in mancanza d'un atto della

pubblica amministrazione, venga condannato l'autore d'un fatto

concretamente inidoneo a ledere il bene penalmente tutelato dalla

legge.

In conclusione, soltanto quando la commissione centrale per il

controllo delle armi si è esplicitamente espressa, nel senso

d'escludere, in concreto, l'offensività d'una determinata arma ad aria

compressa, il parere della stessa commissione, ritenuto dalla Corte di

Cassazione costitutivo solo in senso negativo, vale ad escludere la

fattispecie tipica penalmente rilevante, funzionando da elemento

negativo della medesima. E tutto ciò non viola, per le ragioni innanzi

espresse, né l'art. 25 e neppure l'art. 3 Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizio

1) dichiara inammissibili le questioni sollevate dalle ordinanze

nn. 890/83; 891/83; 895/83; 896/83; 897/83; 274/85; 215/83; 893/83;

894/83; 43/82; 44/82 e 197/83;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110; 2 e 7

della legge 2 ottobre 1967 n. 895, e 10 e 14 della legge 14 ottobre

1974 n. 497, in relazione al predetto art. 2 della legge n. 110 del

1975, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dalle

altre ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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