Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi

sesto, nono e decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1983 dal

Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Molinari Olimpio

iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che il Tribunale di Lecco con ordinanza del 28 novembre

1983 (n. 43 del reg. ord. 1984) ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18

aprile 1975, n. 110, nella parte in cui prevede, per la detenzione di

più di due armi comuni da sparo senza licenza di collezione e del

relativo munizionamento, pene edittali più gravi di quelle comminate

per la detenzione illegale di armi comuni da sparo non denunciate

(artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) e dei relativi

proiettili (art. 697 c.p.); per il dubbio che tali disposizioni

determinino irrazionali disparità di trattamento, sanzionando con pene

minori comportamenti più gravi sotto il profilo dell'antigiuridicità.

Considerato che identica questione, già sollevata sotto gli stessi

profili con tre ordinanze dei Tribunali di Chiavari e Ancona (nn. 575

r.o. 1978 e 236 e 261 r.o. 1981), è stata dichiarata infondata con

sentenza di questa Corte del 18 novembre 1982, n. 199, alla luce della

consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto al potere discrezionale

del legislatore le valutazioni sulla configurazione delle fattispecie

criminose e sulla previsione delle correlative sanzioni, purché sia

rispettato il limite, della ragionevolezza ed esse non diano quindi

luogo a sperequazioni di tale gravità da risultare palesemente inique

ed irrazionali;

che il giudice a quo non prospetta argomenti o motivi diversi o

ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte

con la citata sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18

aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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