E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Testo vigente dal 21 aprile 1975

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 368/1996

    Questione infondata
    30 ottobre 1996

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto la valutazione compiuta dal legislatore in ordine alla maggiore pericolosità ed offensività delle cartucce a palla unica, usate per la caccia alle grosse prede, rispetto alle munizioni "spezzate", utilizzate per la caccia di prede più piccole, non appare arbitraria ne' irragionevole e, pertanto, non può essere censurata dalla Corte. red.: G. Leo

    Art. 26 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 3 cost. · Art. 697 c.p. · Art. 38 Testo unico di pubblica sicurezza

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  • Ordinanza n. 537/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    Il diverso regime al quale e'assoggettata la detenzione di armi da caccia e il relativo munizionamento, rispetto a quello delle armi comuni da sparo ( e delle munizioni di queste ultime), trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di consentire ai cacciatori di poter cacciare diversi tipi di selvaggina. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art.3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt.10, sesto comma e 26, L. 18 aprile 1975, n.110).

    Art. 10 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 26 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 6/1984

    Questione inammissibile
    25 gennaio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, sesto comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in quanto dette disposizioni prevedono una disparità di trattamento, nell'ambito della collezione di armi comuni da sparo, tra le armi e munizioni da caccia e quelle non da caccia. La ordinanza di rinvio, eludendo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non adduce infatti alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 257/1983, 258/1983, 259/1983, 281/1983, 298/1983 e 299/1983.

    Art. 10 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 26 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 3 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art26 · fonte del testo

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