Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi

sesto, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme

integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,

delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il

12 gennaio 1996 dal pretore di Massa, sezione distaccata di

Pontremoli, nel procedimento penale a carico di Claps Gaetano,

iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il pretore di Massa, sezione distaccata di Pontremoli

- nel corso del procedimento penale nei confronti di un soggetto

imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 10, nono comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi), per avere detenuto munizioni relative ad una

pistola facente parte di una collezione - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 42, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato

art. 10, nono comma, nonché del sesto e decimo comma del medesimo

art. 10;

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la disposizione

di cui all'art. 10, sesto comma, nella parte in cui sottopone a

limitazioni la possibilità di detenere, senza licenza di collezione,

armi comuni da sparo e armi sportive (limite fissato,

rispettivamente, in tre e sei armi), mentre non prevede alcuna

limitazione alla detenzione delle armi da caccia, sarebbe lesivo

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto assoggetterebbe la

detenzione senza licenza di collezione delle armi comuni da sparo e

delle armi sportive, da un lato, e delle armi da caccia, dall'altro,

a regimi irragionevolmente differenziati, pur in presenza di

un'attitudine offensiva e di un grado di pericolosità che potrebbero

non essere affatto differenti in relazione alle concrete

caratteristiche delle armi oggetto di detenzione;

che, secondo il remittente, il divieto di detenere il

munizionamento delle armi in collezione, sancito dal nono comma

dell'art. 10, si tradurrebbe, inoltre, in una sostanziale proibizione

di fare uso di tali armi, con violazione dell'art. 42, secondo comma,

della Costituzione, in quanto provocherebbe una restrizione delle

facoltà connesse al diritto di proprietà, tanto più ingiustificata

ed irrazionale se confrontata con l'ampia permissività in materia di

armi da caccia;

che, infine, la pena della reclusione da uno a quattro anni e

della multa da lire. 400.000 a lire. 2.000.000 prevista dall'art.

10, decimo comma, per il collezionista che non osservi il divieto di

detenzione di munizioni per le armi in collezione, sarebbe, secondo

il giudice a quo, "eccessiva e sproporzionata rispetto alla

pericolosità della condotta incriminata", anche in considerazione

del fatto che il possesso abusivo di munizioni da parte di un non

collezionista è punito dall'art. 697 cod. pen. solo come

contravvenzione e con l'ammenda alternativa all'arresto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la previsione di un trattamento differenziato della

detenzione delle armi in relazione sia alle qualità delle armi

oggetto di detenzione, sia alle finalità della detenzione, rientra

nella discrezionalità del legislatore, censurabile da questa Corte

solo quando il suo esercizio avvenga in modo irragionevole o

arbitrario;

che, in particolare, per quel che riguarda la dedotta violazione

del principio della parità di trattamento, da un lato, della

detenzione delle armi comuni da sparo e di quelle sportive a fini di

collezione, soggetta a limitazioni, e, dall'altro, delle armi da

caccia, esente da qualsiasi limite, questa Corte ha già affermato

che il diverso regime trova giustificazione nell'esigenza di

consentire ai cacciatori di poter cacciare diversi tipi di selvaggina

(ordinanza n. 537 del 1988);

che, al contrario, la detenzione di armi comuni da sparo e di

armi sportive, in ragione della loro destinazione, ben può subire

limitazioni per esigenze di tutela della sicurezza collettiva

(ordinanza n. 368 del 1996), senza che le possibilità di difesa o

dell'esercizio della attività sportiva, cui la detenzione di tale

tipo di armi è preordinata, ne risultino precluse o

irragionevolmente compresse;

che la prospettata possibile maggior pericolosità di talune armi

da caccia rispetto alle armi comuni da sparo o a quelle sportive non

appare idonea ad alterare la valutazione non arbitraria né

irragionevole del legislatore circa la opportunità di regolare

diversamente, anche per adeguare l'ordinamento interno a quanto

previsto dalla direttiva 91/477/CEE, la detenzione delle armi

finalizzate all'esercizio della caccia;

che, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 42 della

Costituzione, la censura appare del pari manifestamente infondata,

dal momento che l'esercizio delle facoltà inerenti al diritto di

proprietà trova un ragionevole limite nella prioritaria esigenza di

tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva e nella

particolarità della collezione di armi, che non postula la

detenzione anche del munizionamento e l'effettiva possibilità di uso

delle stesse, dal momento che non sussistono, per il collezionista,

esigenze di difesa personale, di sport o di caccia;

che, infine, anche la censura concernente la determinazione della

pena edittale per la detenzione delle munizioni relativa alle armi da

collezione appare manifestamente infondata, in quanto le situazioni

poste a raffronto dal giudice a quo sono differenti e tali da

richiedere un trattamento differenziato;

che, infatti, la detenzione delle armi per finalità di

collezione è caratterizzata dalla loro non utilizzabilità da parte

del detentore, sì che la detenzione delle munizioni, rendendo

utilizzabili le armi, fa venir meno addirittura il titolo della

detenzione, mentre la detenzione delle armi comuni da sparo e delle

armi sportive, entro i limiti nei quali essa è consentita,

presuppone proprio la utilizzabilità delle armi, e quindi il

possesso del relativo munizionamento, indispensabile per il loro

funzionamento;

che, pertanto, la scelta del legislatore di sanzionare

differentemente e più severamente la detenzione di munizioni da

parte del collezionista rispetto alla detenzione di munizioni per

armi comuni da sparo o per armi sportive, da parte del soggetto

abilitato alla detenzione di tale tipo di armi, non appare

censurabile, in quanto risponde ad un apprezzamento non irragionevole

e non arbitrario della maggior gravità della detenzione di munizioni

da parte del collezionista;

che, per le considerazioni sopra espresse, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo,

della legge 18 aprile 1975, n. 110, deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge

18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 42, secondo

comma, della Costituzione, dal pretore di Massa, sezione distaccata

di Pontremoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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