Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge

18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),

promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento

penale a carico di Grassano Pietro, iscritta al n. 790 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Matera - nel corso del procedimento penale a

carico di Grassano Pietro, imputato del reato di cui all'art. 697 del

codice penale, per avere detenuto dieci cartucce caricate a palla

unica per fucile da caccia cal. 12, senza averne fatto denuncia

all'autorità locale di pubblica sicurezza - con l'ordinanza indicata

in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 18 aprile

1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata,

prevedendo l'esenzione dall'obbligo di denuncia, stabilito dall'art.

38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza), per il possessore di armi

regolarmente denunciate, che detenga munizioni per armi comuni da

sparo non eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per

fucile da caccia, e non anche per il possessore di cartucce a palla

unica che versi nella medesima situazione, determinerebbe una

irragionevole disparità di trattamento, perché tali situazioni

sarebbero solo di fatto difformi, ma nella sostanza omologabili;

che, infatti, secondo il rimettente, anche la detenzione di

cartucce a palla unica per fucile da caccia regolarmente denunciato

sarebbe caratterizzata dallo stretto rapporto funzionale tra le

munizioni e l'arma, dalla specifica destinazione venatoria delle

cartucce e dall'essere queste, entro l'indicato limite numerico, la

normale dotazione dell'arma stessa: elementi tutti che, costituendo

la ratio della norma impugnata, giustificherebbero l'esenzione

dall'obbligo di denuncia delle cartucce a pallini;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la materia della detenzione di armi e munizioni è,

dallo Stato, assoggettata a controlli severi, al fine di una rigorosa

protezione della sicurezza collettiva;

che il diverso regime al quale è sottoposto il possessore di

armi regolarmente denunciate, che detenga munizioni per arma comune

da sparo non eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per

fucili da caccia, rispetto al possessore di arma da caccia, del pari

denunciata, che detenga però cartucce a palla unica entro i medesimi

limiti numerici, è frutto di una valutazione compiuta dal

legislatore in ordine alla maggiore pericolosità ed offensività

delle cartucce a palla unica, usate per la caccia alle grosse prede,

rispetto alle munizioni "spezzate", utilizzate per la caccia di prede

più piccole. Valutazione, questa, che, non apparendo arbitraria o

irrazionale, non può essere censurata da questa Corte;

che pertanto la denunciata violazione del principio

costituzionale di eguaglianza deve, nella specie, escludersi e la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 18

aprile 1975, n. 110 deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme

integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,

delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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