Art. 697 c.p. — Detenzione abusiva di armi
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[1]Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorita', quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
[2]Si applica l'ammenda fino a lire duemila a chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorita'.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1965
