Art. 586 c.p. — Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Testo vigente dal 8 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la disposizione dell'articolo 83, ma le pene comminate negli articoli 589 e 590 sono aumentate (art. 586). Questa disposizione parve involuta alla Commissione parlamentare, che perciò propose di semplificarla. È da osservare che, mentre l'articolo 587 del progetto preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilità obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modificata in correlazione con l'articolo 86 del progetto medesimo, per il quale gli eventi, diversi da quelli voluti dall'agente, sono punibili a titolo di colpa, se la legge li prevede tra i delitti colposi. L'articolo 586 del codice non è, pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l'omicidio e per le lesioni colposi. Non occorre, perciò, alcuna semplificazione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 194

Che cosa è cambiato dal 8 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 aprile 2026. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Quando da un fatto tolto: prevenuto aggiunto: preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art586 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari