Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la disposizione dell'articolo 83, ma le pene comminate negli articoli 589 e 590 sono aumentate (art. 586). Questa disposizione parve involuta alla Commissione parlamentare, che perciò propose di semplificarla. È da osservare che, mentre l'articolo 587 del progetto preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilità obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modificata in correlazione con l'articolo 86 del progetto medesimo, per il quale gli eventi, diversi da quelli voluti dall'agente, sono punibili a titolo di colpa, se la legge li prevede tra i delitti colposi. L'articolo 586 del codice non è, pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l'omicidio e per le lesioni colposi. Non occorre, perciò, alcuna semplificazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 194