Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di

Potenza nel procedimento penale a carico di Fuso Francesco, iscritta

al n. 588 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi per

le quali è esclusa l'applicazione delle sanzioni sostitutive, il

reato previsto dall'art. 589, secondo comma, del codice penale,

limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro;

che a tal proposito il giudice a quo ha osservato che, per

effetto delle innovazioni legislative sopravvenute alla disciplina

dettata dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, mentre è esclusa

l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per il reato di lesioni

personali colpose quando si tratta di fatti commessi con violazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la stessa

esclusione non opera per il più grave reato di omicidio colposo

determinato dalla violazione delle stesse norme, generandosi in tal

modo una irragionevole disparità di trattamento, considerato che la

norma censurata espressamente prende in considerazione la gravità

delle conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1993, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui tale norma stabiliva che

le pene sostitutive non trovavano applicazione in ordine al reato

previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale,

limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del

lavoro, cosicché risulta venuta meno proprio l'ipotesi di esclusione

oggettiva sulla cui base il Pretore rimettente ha dedotto la supposta

disparità di trattamento in relazione al più grave reato di

omicidio colposo, quando il fatto è stato commesso con violazione

delle medesime norme;

e che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Potenza con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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