Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice

penale promossi con tre ordinanze emesse il 7 febbraio e il 7 marzo

1985 dal Tribunale di Frosinone nei procedimenti penali a carico di

Ottaviano Rocco, Santi Umberto e Mastrogiacomo Nazzarena iscritte al

n. 316 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 160 e 161 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 226-bis dell'anno 1985 e n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con tre distinte ordinanze, emesse rispettivamente il 7 febbraio

1985 (n. 316 r.o. 1985) ed il 7 marzo 1985 (nn. 160 e 161 r.o.1986),

il Tribunale di Frosinone ha sollevato innanzi a questa Corte

questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 c.p., in

riferimento al "combinato disposto" degli artt. 3, 29 e 30 della

Costituzione.

Parere del giudice rimettente, irragionevolmente il legislatore

avrebbe previsto un eguale trattamento - sia sotto il profilo della

pena, sia sotto quello della procedibilità ex officio - per

l'omicidio colposo "fra congiunti" (così l'ordinanza n. 161/1986)

ovvero "fra stretti congiunti" (così le ordd. nn. 316/1985 e

160/1986), e per quello "commesso in danno di estranei".

In tutte le predette ordinanze, il giudice a quo rileva, che:

a) il delitto colposo costituirebbe, nel nostro ordinamento, una

"figura eccezionale", e risulterebbe sempre punito in misura più

lieve della (eventualmente) corrispondente figura criminosa dolosa;

b) l'art. 3 della Costituzione farebbe divieto, oltre che di

trattare in modo diseguale situazioni eguali, anche di trattare in

modo eguale situazioni diverse;

c) gli artt. 29 e 30 della Costituzione, che riconoscono la

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio,

implicherebbero, tra i soggetti che della famiglia fanno parte,

"tutela e protezione che non può non essere diversa da quella di un

cittadino nei confronti di un estraneo";

d) l'art. 590 c.p., "salvo una limitata eccezione", prevederebbe

sempre la punibilità a querela di parte dei reati ivi previsti, e

non potrebbe dimenticarsi che "le conseguenze di una lesione

gravissima possono essere anche peggiori dell'evento letale";

e) lo stesso art. 649 c.p. distinguerebbe (pur - precisa la sola

ord. n. 161/86 - "con la limitazione del requisito della convivenza")

fra estranei e congiunti "ai fini della punibilità" dei reati contro

il patrimonio, alcuni dei quali, per di più, sanzionati con pene ben

più gravi di quelle comminate per l'omicidio colposo (e non potrebbe

"disconoscersi che un sintomo della gravità del reato è anche dato

dalla misura della pena").

Nella prima di dette ordinanze, dopo aver così motivato in punto

di non manifesta infondatezza, si osserva: "le considerazioni esposte

rendono non manifestamente infondata la questione relativa al

trattamento identico... tra l'omicidio colposo fra stretti congiunti,

nel caso di specie marito e moglie, e quello commesso in danno di

estranei...". Tale succinta descrizione dei fatti di causa, non è

seguita da motivazione espressa in punto di rilevanza.

Nelle altre due ordinanze sono contenuti, quanto alla descrizione

dei fatti di causa, passaggi identici a quello già testualmente

riportato, con la sola differenza che l'inciso "nel caso di specie

marito e moglie" è sostituito, quanto all'ord. n. 160/1986,

dall'inciso "nel caso di specie figlio (imputato) e madre

(deceduta)"; e quanto all'ord. n. 161/1986, dall'inciso "nella specie

zia e nipote ex sorore".

In punto di rilevanza, nell'ord. n. 160/1986 si osserva che "la

questione prospettata è rilevante, perché dalle prove acquisite si

potrebbe pervenire ad una sentenza di condanna o, nella migliore

delle ipotesi, ad una assoluzione con formula dubitativa".

Considerazioni identiche, salve marginali diversità formali, sono

rinvenibili nell'ord. n. 161/1986.

Nel giudizio introdotto con la prima delle menzionate ordinanze ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio, il quale,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, reclama una

declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza

della questione in oggetto.

A giudizio dell'Avvocatura dello Stato la questione de qua sarebbe

inammissibile per carenza assoluta di

motivazione sulla rilevanza ed insufficienza della descrizione della

fattispecie concreta oggetto del giudizio principale.

Risulterebbe, poi, comunque infondata perché la tutela della

famiglia non richiederebbe certo un minor rigore del trattamento del

reato di omicidio colposo commesso in danno di congiunti rispetto a

quello del reato commesso in danno di estranei. Al contrario,

l'attuale sistema penale risulterebbe ispirato all'opposto principio

dell'inasprimento delle pene nei casi di reati "consumati in danno di

familiari" (vengono citati gli artt. 576, 577 e 583 c.p.), né

potrebbe indurre a rompere tale principio la natura - colpa,

anziché dolo - dell'elemento psicologico del reato di cui alla

norma impugnata. L'impostazione accolta dal giudice a quo, infine,

porterebbe all'assurda conseguenza che, venendo meno nel caso di

omicidio colposo la persona offesa dal reato (sola titolare, ex art.

120 c.p., del diritto di querela), si "renderebbe praticamente

inoperante ogni seguito penale alla vicenda". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Frosinone

iscritte ai nn. 316 r.o. 1985, 160 e 161 r.o. 1986, propongono

questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente identiche. I

tre giudizi possono perciò essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Il giudice rimettente dubita che l'art. 589 c.p., che prevede

e punisce il reato di omicidio colposo, sia costituzionalmente

illegittimo, in riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 29 e

30 Cost. Ciò in quanto irragionevolmente, nella norma risultante dal

predetto articolo, sarebbe previsto un eguale trattamento - sia sotto

il profilo della pena che sotto quello dell'impulso processuale

richiesto per l'azione penale - per l'omicidio colposo in danno di

congiunti (così l'ordinanza n. 161/1986) o di stretti congiunti

(così le ordinanze 316/85 e 160/86) e per quello commesso in danno

di estranei. Così facendo il legislatore avrebbe violato l'art. 3

Cost., trattando in modo eguale situazioni diseguali, ed avrebbe

altresì inciso sugli artt. 29 e 30 Cost., che - specie per effetto

del riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio - richiederebbero una tutela e una protezione nei

confronti degli atti illeciti commessi da congiunti che non potrebbe

non essere diversa da quella che va assicurata ad ogni cittadino nei

confronti degli atti illeciti commessi da un estraneo. Il giudice

rimettente, a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale

così sollevato, ricorda che il codice penale già prevede, all'art.

649 c.p., un diverso trattamento per i reati contro il patrimonio

(alcuni dei quali puniti in misura più grave di quanto non sia

l'omicidio colposo) allorché essi siano stati commessi nei confronti

di congiunti; e fa riferimento alla perseguibilità a querela

prevista, dall'art. 590 dello stesso c.p., per il reato di lesioni

colpose, che a giudizio del Tribunale rimettente potrebbe produrre

conseguenze anche più gravi dell'evento letale.

3. - Nella descrizione dei fatti oggetto dei giudizi principali,

il Tribunale di Frosinone si limita a segnalare - nell'ambito di un

inciso facente parte di un periodo più ampio - che vittima e autori

degli stessi erano stati - nei casi di specie - "marito e moglie",

"figlio (imputato) e madre (deceduta)", "zia e nipote ex sorore".

Apodittica, se non assente, parrebbe altresì la motivazione della

rilevanza. Di qui l'eccezione, sollevata dalla Avvocatura dello

Stato, di inammissibilità della questione de qua per carenza

assoluta di motivazione ed insufficienza della descrizione della

fattispecie concreta oggetto del giudizio principale. Tale eccezione

va peraltro respinta, in quanto nel caso di specie (v. anche la sent.

di questa Corte n. 46 del 1970) è possibile ritenere sufficiente, ai

fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della

rilevanza, che dalle ordinanze risulti il fatto dell'avvenuta

sottoposizione a giudizio per il reato in ordine al quale la

questione è stata sollevata e che dai dati attinenti alla

fattispecie (qui, omicidio colposo nei confronti di congiunti) si

desuma in concreto l'influenza che nel giudizio principale

discenderebbe dalla risoluzione della dedotta questione di

legittimità costituzionale.

4. - Nel merito, la questione è infondata.

È opportuno esaminare separatamente, nonostante la identica

ispirazione, i due profili sui quali si impernia il dubbio del

giudice rimettente. Per quanto anzitutto riguarda la censura relativa

alla mancata previsione - nell'ambito della generale disciplina del

reato di omicidio colposo - d'una diversa e meno grave sanzione per

il reato commesso nei confronti di congiunti rispetto a quello

commesso nei confronti di estranei, va richiamata la costante

giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di

configurazione di fattispecie criminose, spetta al legislatore

apprezzare discrezionalmente parità o disparità di situazioni, sì

che solo la manifesta irragionevolezza di tale apprezzamento può

essere dal giudice costituzionale censurata in sede di controllo di

legittimità (da ultimo, sent. n.171 del 1986).

Nella specie non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nella

scelta del legislatore di non prevedere né una diversa pena edittale

né una speciale attenuante nel caso di omicidio colposo in danno

d'un congiunto.

La norma che punisce "chiunque cagiona per colpa la morte di una

persona" tutela il bene supremo della vita umana. La protezione

giuridica predisposta dalla norma impugnata specificamente nei

confronti di comportamenti qualificati come colposi, trova la sua

ragione nei diffusi rischi cui la vita della persona è esposta a

causa di detti comportamenti, che tuttora determinano - nonostante il

ricorso a varie forme e strumenti di prevenzione - un numero

elevatissimo di vittime. Il particolare valore del bene protetto

comporta quindi l'esigenza di una tutela assoluta, che non può

tenere in alcuna considerazione - ai fini del trattamento

sanzionatorio - l'eventuale rapporto di parentela, di coniugio o di

affinità tra l'autore e la vittima del reato.

Va poi rilevato che l'ordinamento protegge la vita umana non solo

nell'interesse della persona ma anche in quello della collettività e

delle formazioni sociali - come la famiglia - in cui l'uomo opera e

svolge la sua personalità. La tutela della famiglia si realizza - in

primo luogo - nella salvaguardia della vita dei suoi componenti,

anche in considerazione dell'interesse generale all'adempimento dei

doveri ed all'assolvimento dei compiti e delle funzioni che essi sono

chiamati, dalla stessa Costituzione, a svolgere. Proprio tale tutela,

allora, richiede che non vi sia affatto minor rigore, o siano

previste più lievi sanzioni, allorché il bene della vita di uno dei

membri della famiglia sia leso da atti, pur meramente colposi,

commessi da un altro componente della stessa. Del resto, nei reati

dolosi contro la persona (l'omicidio e le lesioni) le pene sono

addirittura inasprite ove essi siano commessi in danno di un

familiare. E se la diversità dell'elemento psicologico del reato -

colpa anziché dolo - giustifica che l'inasprimento della pena non si

preveda nel caso di reati colposi, è allo stesso tempo perfettamente

razionale che per questi non si sia avuta una radicale inversione di

scelta, tale da portare all'attenuazione della pena. Il minore rigore

della sanzione non potrebbe infatti non assumere il significato di

una affievolita considerazione dei rischi che discendono per la vita

dei familiari da comportamenti negligenti o imprudenti o in generale

colposi, rischi che invece sono particolarmente preoccupanti in

ragione delle occasioni e di situazioni - connesse alla vita

familiare - da cui possono derivare. I rapporti esistenti con la

persona colpita e le conseguenze molteplici - soprattutto affettive -

che da un reato colposo commesso nei confronti di un congiunto

possono derivare, non giustificano affatto, a livello di previsione

edittale, quella minor protezione del bene della vita che si avrebbe

con l'indebolita previsione derivante da un affievolito trattamento

sanzionatorio degli atti che lo ledono. Tanto più, va ricordato, che

il giudice chiamato alla valutazione di tali atti, ben potrà tener

conto dell'esistenza di un rapporto di parentela fra vittima e reo in

sede di applicazione della pena, che potrà essere opportunamente

graduata entro i generali limiti edittali.

5. - Le considerazioni ora formulate per quanto riguarda l'entità

della pena valgono altresì a dimostrare l'infondatezza dell'altro

dubbio espresso nella ordinanza di rimessione, che vorrebbe violati

il principio di eguaglianza e le norme costituzionali poste a tutela

della famiglia, in ragione della mancata previsione della

procedibilità a querela del reato di omicidio colposo nel caso in

cui questo sia stato commesso nei confronti di un congiunto. Invero,

la perseguibilità di un reato a querela - che costituisce nel nostro

ordinamento una deroga al principio della obbligatorietà dell'azione

penale - risponde in genere ad un criterio di politica criminale, per

il quale il legislatore - per esigenze diverse, spesso, pur se non

necessariamente, connesse alla minor gravità degli illeciti (v.

sent. n. 216 del 1974) - subordina l'interesse generale alla

persecuzione degli illeciti penali alle determinazioni delle parti

private offese, in relazione all'eventuale interesse allo svolgimento

dell'azione penale. Trattasi di scelta discrezionale, insindacabile

dal giudice costituzionale ove non sia affetta da manifesta

irrazionalità (sent. n. 46 del 1970).

Per valutare le scelte del legislatore, è opportuno anzitutto

rilevare che questi, con la legge 24 novembre 1981 n. 689, ha

ampliato sensibilmente l'arco dei reati la cui persecuzione viene

rimessa all'impulso di parte, anche in ragione dell'esigenza di

diminuire l'incidenza dei processi per taluni reati meno gravi sul

complessivo, già intollerabile carico della giustizia penale.

Nell'ambito di questa rilevante riforma, nella quale è stata

subordinata alla querela di parte - con significative eccezioni - la

procedibilità per i reati di lesione colposa, è stata ritenuta

intangibile la procedibilità d'ufficio per il reato di omicidio

colposo - da chiunque commesso - in considerazione della rilevanza

del bene offeso dal reato: bene che possiede un valore che per la

persona è assoluto e comunque certamente superiore a quello della

stessa integrità fisica, quale che sia la gravità delle conseguenze

che dalla lesione di questa possono derivare.

La scelta dal legislatore espressa nell'art. 589 c.p., e mantenuta

ferma nella l. n. 689 del 1981, è dunque tutt'altro che irrazionale.

Si consideri del resto che la sottoposizione a querela della

procedibilità del reato di omicidio colposo commesso in danno di

congiunti si tradurrebbe in una - inammissibile - sostanziale

immunità per gli autori di tale reato: infatti il decesso del

titolare del diritto di querela (che ha natura personalissima ed è

intrasmissibile agli eredi salvi i pochi casi espressamente previsti

dalla legge) renderebbe, nella generalità dei casi, non esercitabile

tale diritto e quindi imperseguibile il reato.

Né, a favore della necessaria procedibilità a querela del reato

di omicidio colposo in danno di congiunti, potrebbe invocarsi l'art.

649 c.p., che prevede la non punibilità o la perseguibilità a

querela di taluni reati contro il patrimonio - alcuni dei quali

puniti più gravemente dell'omicidio colposo - commessi in danno di

congiunti. La diversità dei beni tutelati e la indiscutibile

preminenza del valore del bene della vita legittimano infatti la

diversa disciplina dettata dalle norme sull'omicidio colposo rispetto

a quella prevista da norme che tutelano altri interessi. D'altro

canto, la particolare disciplina stabilita per buona parte dei reati

contro il patrimonio commessi in danno di congiunti discende secondo

la relazione al codice penale - dalla considerazione per cui essi non

desterebbero allarme sociale e non assumerebbero aspetti di

pericolosità tali da giustificare l'incriminazione, mentre, secondo

altre opinioni, il trattamento di favore sarebbe suggerito

dall'esigenza di proteggere l'onore della famiglia: e certamente

nessuna di queste considerazioni può valere per reati che - sia pur

colposi - colpiscono la vita delle persone.

Va infine rigettato l'argomento secondo il quale la

perseguibilità a querela del reato di omicidio colposo di un

congiunto sarebbe strumento più idoneo a tutelare l'unità della

famiglia e l'autonomia discendente dal suo riconoscimento - ex art.

29 Cost. - quale società naturale.

Anzitutto, tale argomento presupporrebbe il superamento della

critica avanzata in precedenza, secondo la quale la previsione della

perseguibilità a querela condurrebbe ad una sostanziale impunità

degli autori del reato di omicidio colposo in danno di congiunti.

Esso, comunque, è intrinsecamente inconsistente.

Da un lato, infatti, la previsione della perseguibilità a querela

aggraverebbe, anziché lenire, le tensioni all'interno dell'ambiente

familiare susseguenti all'evento letale: la scelta di proporre o meno

querela porrebbe l'eventuale titolare del relativo diritto di fronte

ad una alternativa drammatica, ed ancor più drammatica sarebbe la

potenziale compromissione della unità della famiglia una volta che

si fosse optato per la soluzione affermativa.

Dall'altro, l'interesse alla protezione dell'unità della famiglia

non può comunque essere considerato tanto centrale ed assorbente da

consentire il sacrificio del confliggente interesse dello Stato a

perseguire e punire atti gravemente lesivi della civile convivenza

(v. ancora la sent. n. 46 del 1970), quali sono senza dubbio

soprattutto quelli che arrecano danno ad un bene di primaria

importanza quale il bene della vita (da ultimo, sent. n. 132 del

1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 589 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 30

della Costituzione dal Tribunale di Frosinone con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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