Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal

tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Gambacci Walter

Urano e Gianni Edgardo, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24

novembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Walter Urano Gambacci e di

Edgardo Gianni rinviati a giudizio per avere, nella rispettiva qualità

di diplomato in odontotecnica e protesi dentaria e di medico chirurgo,

causato con le loro condotte colpose la morte di Caterina Pace, il

tribunale di Varese, in sede dibattimentale, con ordinanza del 12

luglio 1971, sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 del

codice penale "i quali consentono che nella valutazione della colpa

professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi

di colpa di tipo particolare".

Il giudice a quo ricordava che la difesa del Gambacci aveva

prospettato l'esistenza di un possibile contrasto con il principio di

eguaglianza del combinato disposto dei detti articoli in relazione

all'art. 2236 del codice civile; e che il pubblico ministero aveva

concluso per la non manifesta infondatezza della questione. Osservava

che, secondo il costante insegnamento della dottrina e della

giurisprudenza, "la penale rilevanza della colpa professionale non

possa configurarsi altrimenti che nel quadro della colpa grave

richiamata dall'articolo 2236 c.c. e nel carattere di

inescusabilità"; che in tale situazione normativa, dal disposto dei

citati articoli del codice penale risultava una disciplina differente a

seconda che il soggetto attivo del reato fosse o no un professionista

in possesso di titolo accademico; e che il giudizio di rimprovero della

condotta umana (di contenuto essenzialmente normativo) veniva in

concreto condizionato dal tipo di attività esercitato dal detto

soggetto attivo del reato.

Nella specie il contrasto con il principio di eguaglianza, ad

avviso del giudice a quo, sarebbe particolarmente evidente perché il

"grado della colpa" di due condotte, che secondo l'accusa avrebbero

concorso alla produzione di un unico evento lesivo, dovrebbe essere

preso in esame come "elemento di discriminazione per la formulazione

del giudizio di colpevolezza degli imputati" e perché a parità di

grado di colpa sarebbero ricollegate conseguenze diverse sul piano

dell'applicazione della legge penale con esclusivo riguardo alla

professione esercitata dagli imputati.

2. - L'ordinanza veniva ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 24 novembre 1971).

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.

Spiegava invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato premetteva che nessun contrasto

era dato ravvisare tra gli articoli 589 e 42 del codice penale e l'art.

3 della Costituzione. Aggiungeva che probabilmente le argomentazioni

del tribunale si riferivano all'art. 43, comma terzo, dello stesso

codice, ma escludeva che anche in tal caso la questione potesse dirsi

fondata. Infatti che al giudice sia lasciato di apprezzare se in una

determinata fattispecie vi sia stata colpa, rientra nel naturale ambito

di valutazione a lui commesso dalla legge; e nel compiere tale

valutazione è palese che il giudice debba riferirsi al comportamento

specifico posto in essere dal soggetto o a questo riferibile, tenendo

presenti le caratteristiche della concreta fattispecie sottoposta al

suo esame.

Quanto poi al richiamo contenuto nell'ordinanza all'articolo 2236

del codice civile, l'Avvocatura rilevava che rispetto a detta norma non

era sollevata alcuna questione di costituzionalità e che al riguardo,

comunque, potevano valere in contrario le precedenti considerazioni. Considerato in diritto :

1. - Secondo il tribunale di Varese gli artt. 589 e 42 del codice

penale, per cui è penalmente responsabile chi cagiona per colpa la

morte di una o più persone (omicidio colposo) o di chi commette altro

delitto colposo, sarebbero in contrasto con il principio di eguaglianza

nella parte in cui "consentono che nella valutazione della colpa

professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi

di colpa di tipo particolare".

Tali norme, considerato che "la penale rilevanza della colpa

professionale non possa configurarsi altrimenti che nel quadro della

colpa grave richiamata dall'art. 2236 c.c. e nel carattere di

inescusabilità", vengono infatti ad assumere una struttura elastica,

suscettibile, in quanto tale, di contenuti diversi, a seconda che il

soggetto nei cui confronti deve trovare applicazione, sia o no un

"professionista" in possesso di titolo accademico.

E per l'ipotesi - che secondo la tesi accusatoria si sarebbe

verificata nella specie - in cui due condotte concorrano alla

produzione dell'unico evento lesivo, da un canto "il grado della colpa"

gioca "come elemento di discriminazione per la formulazione del

giudizio di colpevolezza degli imputati" e dall'altro, a parità di

grado di colpa sono collegate conseguenze diverse sul piano

dell'applicazione della legge penale, con esclusivo riguardo alla

professione esercitata dagli imputati.

2. - La particolare disciplina in tema di responsabilità penale,

desumibile dagli artt. 589 e 42 (e meglio, 43) del codice penale, in

relazione all'art. 2236 del codice civile, per l'esercente una

professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione

di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una

normativa dettata (come si legge nella relazione del Guardasigilli al

codice civile n. 917) "di fronte a due opposte esigenze, quella di non

mortificare la iniziativa del professionista col timore di ingiuste

rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella

inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli

inerzie del professionista" stesso.

Ne consegue che solo la colpa grave e cioè quella derivante da

errore inescusabile, dalla ignoranza dei principi elementari attinenti

all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di

una data specializzazione, possa nella indicata ipotesi rilevare ai

fini della responsabilità penale.

Siffatta esenzione o limitazione di responsabilità, d'altra parte,

secondo la giurisprudenza e dottrina, non conduce a dover ammettere

che, accanto al minimo di perizia richiesta, basti pure un minimo di

prudenza o di diligenza. Anzi, c'è da riconoscere che, mentre nella

prima l'indulgenza del giudizio del magistrato è direttamente

proporzionata alle difficoltà del compito, per le altre due forme di

colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di normale

severità.

3. - Stante ciò, se si passa alla considerazione dell'intera

normativa denunciata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è

agevole constatare che la questione non è fondata.

Il differente trattamento giuridico riservato al professionista la

cui prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di

speciale difficoltà, e ad ogni altro agente che non si trovi nella

stessa situazione, non può dirsi collegato puramente e semplicemente a

condizioni (del soggetto) personali o sociali. La deroga alla regola

generale della responsabilità penale per colpa ha in sé una sua

adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta, in quanto è

operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia e questa presenta

contenuto e limiti circoscritti.

D'altra parte, l'asserita disparità di trattamento non può essere

individuata nel fatto che per la formulazione del giudizio di

colpevolezza degli imputati il "grado della colpa" operi come elemento

di discriminazione, o che sul piano dell'applicazione della legge

penale a parità di grado di colpa siano ricondotte conseguenze

diverse, perché codesti due profili hanno il loro logico e sufficiente

riscontro nella premessa già esaminata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 589 e 42 del codice penale, nella parte in cui consentono

che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca

rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare,

questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal

tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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