Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo

comma, del codice penale, dell'art. 138 del codice stradale, e degli

artt. 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al

sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e

delle norme dei regolamenti locali), promosso con ordinanza emessa il 5

aprile 1972 dal tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a

carico di Melaragno Attilio, iscritta al n. 203 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del

28 giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Melaragno Attilio

il tribunale di Montepulciano ha sollevato, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n.

317, 138 codice stradale e 589, secondo comma, del codice penale, nella

parte in cui punisce l'omicidio colposo commesso con violazione delle

norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Osserva il giudice a quo che un'ingiustificata disparità di

trattamento si verificherebbe, in correlazione al citato art. 589 c.p.,

qualora determinate violazioni del codice stradale, a prescindere dal

fatto che siano state depenalizzate o meno, siano conciliabili in via

amministrativa, giacché per quelle non oblabili si verificherebbe

l'assorbimento nella pena maggiore, comminata per l'omicidio colposo,

mentre per le altre, ove l'interessato abbia provveduto al pagamento

nelle vie brevi, si verificherebbe un concorso di sanzioni, con

ingiustificato aggravamento della pena.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 17 luglio 1972, chiedendo dichiararsi

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

In rito viene rilevato che l'impugnato art. 138 del codice stradale

disciplina l'oblazione delle contravvenzioni non depenalizzate, mentre

all'imputato sono state addebitate le violazioni degli artt. 109 e 102

del codice stradale, ormai depenalizzate; vi sarebbe quindi un difetto

di rilevanza nella questione prospettata.

Nel merito la difesa dello Stato nega che l'art. 589, secondo

comma, c.p. configuri un'ipotesi di reato complesso, di cui all'art. 84

c.p., giacché, perché possa applicarsi tale norma, occorrerebbe che

gli elementi aggiuntivi del reato base costituissero titoli autonomi di

reato, il che non si potrebbe verificare specie dopo che la legge n.

317 del 1967 ha depenalizzato molte contravvenzioni al codice stradale.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, la questione appare infondata. Considerato in diritto :

La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il

principio costituzionale d'eguaglianza il combinato disposto degli

artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967,

n. 317, e 589, secondo comma, del codice penale, secondo cui in caso di

omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione

stradale le somme pagate a titolo di conciliazione amministrativa sono

escluse dall'assorbimento nella pena più grave, comminata per

l'omicidio, con conseguente ingiustificato aggravio delle sanzioni per

chi abbia effettuato l'oblazione.

Va respinta, in via preliminare, l'eccezione di irrilevanza

sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato. E vero che le

contravvenzioni ascritte all'imputato nel giudizio innanzi al tribunale

di Montepulciano sono state depenalizzate e che l'art. 138 codice

stradale concerne la conciliazione amministrativa di quelle sanzionate

penalmente, tuttavia tale norma è denunciata non autonomamente, ma

soltanto in quanto richiamata dall'impugnato art. 5 della legge 3

maggio 1967, n. 317; disposizione, quest'ultima, concernente il

pagamento oblativo in misura ridotta delle sanzioni depenalizzate,

razionalmente riferibile al giudizio pendente innanzi al giudice a quo.

Nel merito la questione non può essere accolta.

L'ordinanza di remissione si fonda sul presupposto che l'art. 589,

secondo comma, c.p., nel prevedere l'omicidio colposo con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, integri

un'ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.). Solo in relazione a tale

configurazione potrebbe prospettarsi la questione sollevata dal

tribunale di Montepulciano, assumendosi che le sanzioni meno gravi

siano assorbite nella pena più grave. Peraltro secondo la comune

interpretazione della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione,

condivisa da questa Corte, nell'ipotesi dell'art. 589, secondo comma,

c.p. non si ha reato complesso ma concorso di reati. Invero mancano gli

elementi costitutivi previsti dall'art. 84 c.p., giacché la condotta

descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo

qualificato dalle violazioni di altre norme che non costituiscono

necessariamente, di per sé, autonomi reati. Questa conclusione,

emergente anche dalla formulazione originaria della norma, è oggi

ulteriormente confermata dalla natura meramente amministrativa delle

sanzioni irrogate per molte violazioni alle regole sulla circolazione

stradale, che rende inconcepibile il richiamo all'art. 84 del codice

penale.

Essendo infondato il presupposto giuridico da cui muove l'ordinanza

di remissione, viene meno ogni dubbio in ordine alla legittimità delle

norme denunciate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio

1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in

tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), e

589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del

tribunale di Montepulciano in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari