Corte costituzionale

Sentenza n. 414/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice

penale in relazione all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644

(Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto

terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di

produzione di estratti per uso terapeutico), e agli artt. 1 e 2 della

legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la

certificazione di morte), promosso con ordinanza emessa il 21

settembre 1994 dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo

nel procedimento penale a carico di Evstifeev Doriano, iscritta al n.

54 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Evstifeev

Doriano, imputato di omicidio colposo, il GIP presso la Pretura

circondariale di Rovigo, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1993, aveva

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, e 27 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice

penale, nella parte in cui il precetto penale di tale norma

incriminatrice viene esteso ad una nozione di morte diversa da quella

codicistica, e rinvenibile nell'art. 4 della legge 2 dicembre 1975,

n. 644. Questa Corte, con ordinanza n. 237 del 1994, ha restituito

gli atti al giudice a quo, affinché provvedesse al riesame della

rilevanza della questione alla stregua dello ius superveniens

rappresentato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante norme per

l'accertamento e la certificazione di morte.

Con ordinanza emessa il 21 settembre 1994 lo stesso giudice a quo

ha nuovamente rimesso gli atti a questa Corte, osservando che anche

alla luce della nuova legge la questione è tuttora rilevante ai fini

della decisione.

Invero, l'art. 1 della sopravvenuta legge stabilisce che la morte

si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni

dell'encefalo, mentre il successivo art. 2, rubricato "Accertamento

di morte", pur distinguendo la morte (avvenuta) per arresto

cardiocircolatorio dalla morte nei soggetti affetti da lesioni

encefaliche, ribadisce che la morte si intende avvenuta quando sono

cessate tutte le funzioni dell'encefalo.

Appare pertanto evidente, rileva il giudice a quo, che sia la

norma di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, che

quelle di cui agli artt. 1 e 2 della sopravvenuta legge n. 578 del

1993, consentono di pervenire ad un'unica conclusione, e cioè che

all'imputato viene addebitato a titolo di reato un fatto diverso da

quello previsto dall'originario precetto penale di cui all'art. 589

del codice penale: quest'ultimo, infatti, fa riferimento alla morte

naturalisticamente intesa in quanto, fino all'avvenuto prelevamento

da parte dei sanitari degli organi della vittima "il suo cuore

continuerà a battere, il suo sangue a circolare, ed i suoi polmoni a

respirare, sia pure in modo assistito".

In punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice

a quo, nel riportarsi alle argomentazioni già contenute nella prima

delle due ordinanze di rimessione, osserva, in particolare, che

l'art. 589 del codice penale, interpretato nel senso che il precetto

penale in esso contenuto si estende fino a ricomprendere la morte di

cui all'art. 4 della legge n. 644 del 1975, implicitamente sostituito

dagli artt. 1 e 2 della legge n. 578 del 1993, si pone in contrasto

con l'art. 25 della Costituzione, in quanto l'interpretazione della

norma censurata sfocerebbe in un procedimento analogico in malam

partem non consentito nella materia penale.

2. - Nel giudizio avanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza della

questione.

Preliminarmente, osserva l'Avvocatura che il giudice rimettente

mira ad ottenere una non consentita pronuncia additiva in materia

penale volta ad integrare, nei sensi previsti dall'ordinanza, il

precetto penale di cui all'art. 589 del codice penale.

In secondo luogo si tratterebbe di una questione meramente

interpretativa della vigente disciplina che, come tale, è rimessa

alla prudente valutazione dello stesso giudice a quo.

Nel merito, la difesa erariale afferma che la legge,

nell'intendere come "morte" la cessazione irreversibile di tutte le

funzioni dell'encefalo, ha recepito quanto già autorevolmente

sostenuto in dottrina, secondo la quale la nozione di morte è unica

e consiste nell'arresto di ogni attività del sistema nervoso, mentre

i concetti di morte "cerebrale", "cardiaca" o "respiratoria" (art. 2,

primo e secondo comma, della legge n. 578 del 1993) si riferiscono

esclusivamente ai modi di accertamento del momento finale della vita. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rimessione, che ha dato luogo alla

restituzione degli atti da parte di questa Corte mediante ordinanza

n. 237 del 1994, il giudice rimettente, nella prospettiva che

l'imputato potrebbe essere condannato per omicidio colposo pur non

avendo causato la situazione che il legislatore del 1930 aveva inteso

come "morte", sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 589 del codice penale denunziando: a) violazione del

principio di divieto di analogia in malam partem; b) irragionevole

assoggettamento di fatti diversi alla medesima sanzione o

applicazione di norme diverse allo stesso evento letale; c)

violazione del principio della personalità della responsabilità

penale, dovendosi addebitare ad un soggetto un evento dipendente da

fatto altrui (in particolare, dei medici espiantanti).

Con altra ordinanza di rimessione, lo stesso g.i.p. presso il

Tribunale di Rovigo, nel ritenere persistente, anche alla luce della

recente disciplina, la rilevanza della stessa questione e

confermando, sintetizzandoli, i motivi di legittimità costituzionale

precedentemente esposti, osserva che la norma incriminatrice (art.

589 del codice penale) punisce il delitto di omicidio colposo con

riferimento ad una nozione di morte che, secondo la conoscenza e la

volontà del legislatore del 1930, corrisponde ad una concezione di

ordine naturalistico, in quanto connessa al concorso della cessazione

delle tre funzioni superiori (cardiaca, respiratoria e cerebrale).

Oggi, invece, essendo possibile, in forza di sofisticate tecniche di

rianimazione, protrarre notevolmente la circolazione sanguigna, il

battito cardiaco e la respirazione, la diversa nozione di morte

sarebbe identificata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, solo

nell'irreversibile venir meno delle funzioni cerebrali, ancorché sia

ancora in atto la circolazione sanguigna, il cuore continui a battere

e non sia cessata la respirazione.

Ciò posto, il giudice rimettente, considerato che "vi è la prova

in atti che la vittima dell'incidente stradale, nel momento in cui

furono prelevati gli organi, dal punto di vista naturalistico nel

senso sopra chiarito era ancora viva", rileva che, per collegare

l'evento morte al comportamento del conducente del veicolo e non alla

cessazione delle pratiche di rianimazione ed all'espianto degli

organi, occorrerebbe dilatare, mediante un non consentito

procedimento analogico, il precetto della norma incriminatrice,

riferentesi alla morte naturalisticamente intesa, fino a

ricomprendervi il diverso fatto di "morte cerebrale". Da ciò

deriverebbero ulteriori conseguenze relative all'identificazione dei

soggetti che hanno posto in essere l'effettiva causa dell'evento

letale diversamente concepito, peraltro con disparità di trattamento

nei vari casi di morte. Il che per il giudice a quo determinerebbe

l'illegittimità costituzionale del citato art. 589 del codice penale

in relazione sia all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, che

agli artt. 1 e 2 della legge n. 578 del 1993.

2. - La questione è infondata.

Va anzitutto esaminato se nella specie si verifichi la denunziata

ipotesi di applicazione analogica di una norma in materia penale, con

violazione del principio di stretta legalità.

Il problema giuridico che è alla base dell'ordinanza di

rimessione attiene alla presunta illegittimità della estensione

della stessa norma incriminatrice ad un diverso fatto previsto da

norme successive, in quanto l'art. 589 del codice penale, nel

prevedere la responsabilità di chi "cagiona per colpa la morte di un

uomo" farebbe riferimento a quella determinata nozione di morte che

la scienza medica riteneva valida al momento dell'emanazione della

norma stessa e ai metodi di accertamento previsti dal regolamento di

polizia mortuaria allora vigente.

Devono in proposito premettersi alcuni principi relativi al noto

fenomeno della descrizione della fattispecie penale mediante ricorso

ad elementi (scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune),

nonché a nozioni proprie di discipline giuridiche non penali.

Si ritiene in queste ipotesi che il rinvio, anche implicito, ad

altre fonti o ad esterni contrassegni naturalistici non violi il

principio di legalità della norma penale - ancorché si sia

verificato mutamento di quelle fonti e di quei contrassegni rispetto

al momento in cui la legge penale fu emanata - una volta che la reale

situazione non si sia alterata sostanzialmente, essendo invece

rimasto fermo lo stesso contenuto significativo dell'espressione

usata per indicare gli estremi costitutivi delle fattispecie ed il

disvalore della figura criminosa. In tal caso l'evolversi delle fonti

di rinvio viene utilizzato mediante interpretazione logico-sistematica, assiologica e per il principio dell'unità

dell'ordinamento, non in via analogica, come sostiene il giudice a

quo.

3. - In materia è appunto sopravvenuta l'opportunità di indicare

legislativamente il concetto di morte ed i metodi di accertamento,

con la conseguenziale chiarificazione del senso della originaria

norma incriminatrice. Se invero nel 1930 il legislatore non aveva

sentito l'esigenza di precisare la nozione di morte, rimettendosi

agli orientamenti della scienza medica, in base alla quale furono

stabiliti (mediante il regolamento di polizia mortuaria) i criteri da

seguire prima della chiusura dei cadaveri, il successivo sviluppo

delle conoscenze scientifiche e dei perfezionamenti tecnologici,

anche in relazione alle misure di rianimazione e di realizzazione dei

trapianti di organi vascolarizzati, ha posto la necessità per il

diritto di riconsiderare quei dati scientifici ed operare delle

scelte, introducendo per via legislativa una nozione di morte ed

ampliando i criteri per il suo accertamento.

Come è noto, la cessazione della vita della persona umana è un

fenomeno graduale che passa da una situazione relativa

all'"individuo" (cessazione reversibile, e poi irreversibile, delle

funzioni superiori del cuore, della respirazione, del cervello) ad

una situazione di cessazione assoluta di vita di tutto l'"organismo".

Mentre questa seconda situazione (c.d. biologica) costituisce un dato

finale ed obiettivo, la prima (c.d. morte clinica) implica delle

opzioni del legislatore che tengano conto, per un verso, della

certezza del processo irreversibile dell'estinzione della vita e, per

altro, della tempestività dell'accertamento, tale da non

pregiudicare l'utilizzabilità degli organi da trapiantare. In

realtà, il problema di determinare quale sia il momento decisivo per

ritenere, a tutti gli effetti, estinta la persona umana, costituisce

oggetto della attenta valutazione del legislatore, il quale è

chiamato a ponderare, all'interno di una logica di prudente

apprezzamento, non solo i dati della scienza medica, ma anche il

complesso quadro dei valori di riferimento, in sintonia altresì con

le altre norme dell'ordinamento, nonché con i principi deontologici

e l'espressione del comune sentire.

4. - Allo stato attuale della scienza e del prevalente pensiero,

può dirsi che la recente legge n. 578 del 1993, nel riflettere i

progressi scientifici ed al fine di conseguire risultati di

solidarietà sociale ed esigenze di fondamentale giustizia (rispetto

della vita, unicità del concetto di decesso, certezza della

irreversibilità di estinzione della persona), non si ponga in

contrasto con norme e principi costituzionali per quanto concerne il

circoscritto oggetto del presente giudizio, attinente alla

chiarificazione della nozione di morte e l'indicazione dei criteri di

accertamento della stessa.

In particolare, è sufficiente accennare che l'art. 1 della legge

identifica l'unico concetto di morte nella "cessazione irreversibile

di tutte le funzioni dell'encefalo", e i successivi articoli indicano

i metodi di accertamento, anche distinguendo fra le diverse cause

patologiche: sempre, tuttavia, nell'ipotesi che le stesse siano tali

da comportare la predetta cessazione. Si ritiene invero che,

estinguendosi irreversibilmente ogni funzionalità del "tronco

cerebrale", si determina la disgregazione di quella unitarietà

organica che distingue la persona da un insieme di parti anatomiche,

ancorché singolarmente vitali. Il successivo regolamento (emanato

con d.m. 22 agosto 1994, n. 582) precisa ulteriormente le moderne

modalità dell'accertamento.

Nel ricondurre quindi ad unità la definizione della morte, in cui

confluiscono i vari tipi di accertamento, il legislatore ha inteso

superare i dubbi circa sostanziali discriminazioni, fornendo

normativamente il significato attuale che, a tutti gli effetti

giuridici, assume nel nostro ordinamento il termine fattuale "morte",

di cui all'art. 589 del codice penale.

Queste non irragionevoli opzioni legislative, sia pure esterne

alla disposizione contenuta nel codice penale e successive alla

emanazione dello stesso, devono pertanto essere qualificate come

facenti parte della descrizione del fatto (evento morte), senza che

ciò dia luogo ad alcuna violazione del principio di stretta

legalità di cui all'art. 25 della Costituzione.

Le precedenti considerazioni valgono ad escludere anche le

lamentate violazioni degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 589 del codice penale, in relazione agli artt. 4 della

legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di

cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo

dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso

terapeutico), 1 e 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1993, n.

578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione,

dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari