Codice penale

Art. 583 c.p. — Circostanze aggravanti

[1]La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

[2]1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

[3]2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

[4]3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.

[5]La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

[6]1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

[7]2° la perdita di un senso;

[8]3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;

[9]4° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69));

[10]5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.

Testo vigente dal 9 agosto 2019

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 6/1972

    Questione infondata
    19 gennaio 1972

    L'art. 583 cod. pen., nella parte in cui disciplina la responsabilità dell'agente per le circostanze aggravanti del reato di lesione personale, non contrasta con l'art. 27 primo comma, della Costituzione, secondo cui la responsabilità penale è personale. Non rileva ai fini del decidere precisare se la norma costituzionale abbia vietato la c.d. responsabilità oggettiva; invero, occorrendo, per la sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), oltre al rapporto di causalità materiale, il nesso psicologico, quest'ultimo non è interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste dall'art. 583 c.p., che rientrano quindi sempre nella prevedibilità.

    Art. 583 c.p. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'articolo 582 del progetto definitivo, tra le circostanze aggravanti delle lesioni personali, prevedeva il caso che la malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni durasse per un tempo superiore ai trenta giorni. Tenuto conto che molto rilevante è l'effetto penale di tali circostanze (reclusione da tre a sette anni), ho ritenuto, quantunque nessuna osservazione sia stata fatta su questo punto, che la durata della malattia o dell'incapacità debba essere superiore ai quaranta giorni (art. 583, n. 1°, del codice), e mi pare che questa modificazione delle norme originarie non abbia bisogno di particolari spiegazioni. Lo stesso articolo 582 del progetto considerava come circostanza aggravante, tra l'altro, il fatto che dalla lesione derivi «la deformazione, il deturpamento ovvero lo sfregio permanente del viso». La Commissione propose la soppressione della parola «deturpamento», perchè nessuna differenza sussiste tra deformazione e deturpamento. E veramente il deturpamento è un effetto che non può provenire se non da una alterazione anatomica del viso, cioè da una «deformazione» o da uno «sfregio»; se dunque costituiscono lesioni gravissime le cause da cui può derivare il deturpamento, è superfluo prevedere questo effetto, la cui esistenza o inesistenza, data la deformazione o il permanente sfregio, nulla aggiunge e nulla toglie a quanto è necessario per l'applicabilità della disposizione. Ho quindi soppresso quella inutile parola (art. 583 capov., n. 4°, del codice).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 192

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1978 al 9 agosto 2019. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.

4° tolto: la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art583 · fonte del testo

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