1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa e' punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto e' tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

  • a)distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
  • b)distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
  • c)comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
  • d)commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona e' punito con l'ergastolo. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali e' punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. Quando per le modalita' dell'azione e per la tenuita' del danno o il fatto e' lieve entita', le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~art3 · fonte del testo

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