Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e

indulto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1980 dal Pretore di San Donà di

Piave nel procedimento penale a carico di Arnaud Massimo ed altri,

iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 1980;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1980 dal Pretore di Morbegno nel

procedimento penale a carico di Maspero Giannino, iscritta al n. 498

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 263 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con due ordinanze emesse dai pretori di S. Donà di

Piave e di Morbegno, rispettivamente il 2 aprile e il 15 maggio 1980,

è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude

l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e

gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze

previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o

di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen. (lesioni

personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi

un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se

compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che

rientrano nell'ambito dell'amnistia.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata

alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile

1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della

Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della

Costituzione per assoluta carenza di motivazione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori

profili né addotti nuovi argomenti sostanziali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. a, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,

sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze

descritte in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della predetta norma sollevata con le medesime

ordinanze in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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