Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché

dell'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale), in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16

febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), 7 c.p.p., 54

e 60 della legge n. 689 del 1981, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 marzo 1992 dal Pretore di Taranto nel

procedimento penale a carico di Notaristefano Domenico ed altri,

iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1992 dal Pretore di Taranto nel

procedimento penale a carico di D'Aprile Donato ed altri, iscritta al

n. 394 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con due ordinanze di contenuto identico, emesse il 7 marzo ed il 9

maggio 1992, il Pretore di Taranto ha sollevato questione di

legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, nonché dell'art. 238 (recte: 234) del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2

e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al

Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale), 7 c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689 del 1981,

nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione

agli artt. 54 e 60 della legge n. 689 del 1981.

Ha osservato in proposito il giudice a quo che l'aumento della

competenza pretorile scaturito dall'entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale (art. 7 c.p.p.) ha determinato, a norma

dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981, un corrispondente

ampliamento dei casi in cui è consentita l'applicazione delle

sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della medesima legge: casi

fra i quali è possibile annoverare anche l'ipotesi dell'omicidio

colposo aggravato dal fatto commesso con violazione delle

disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o

relative all'igiene del lavoro. Da ciò scaturisce, ad avviso del

remittente, una disparità di trattamento sanzionatorio fra la meno

grave

fattispecie delle lesioni personali colpose commesse con violazione

delle norme antinfortunistiche - oggettivamente escluse dall'ambito

di applicazione delle sanzioni sostitutive a norma dell'art. 60 della

legge n. 689 del 1981 - e quella più grave dell'omicidio colposo per

fatti analoghi. Disparità, questa, che secondo il giudice a quo non

rinviene giustificazione alcuna, in quanto le due fattispecie si

pongono in rapporto di progressività, ledendo entrambe, in

differente misura, lo stesso bene giuridico. Scartata la possibilità

di ritenere in via interpretativa che anche l'ipotesi dell'omicidio

colposo sia compresa nell'ambito delle esclusioni oggettive

concernenti le sanzioni sostitutive, il remittente osserva come la

questione sia frutto di una lacuna normativa colmabile con la

disciplina di coordinamento, la quale ultima, a sua volta, è

peraltro sottoposta agli stessi limiti imposti dalla delega

legislativa per l'emanazione del nuovo codice di rito. Alla stregua

di tali rilievi, consegue dunque, secondo il giudice a quo, un

duplice profilo di illegittimità dell'art. 234 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 76 e 3

della Costituzione. Quanto al primo parametro, infatti, si deduce la

violazione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16

febbraio 1987, n. 81 in relazione all'art. 2, punto 45, della stessa

legge-delega, nella parte in cui è stato omesso di prevedere

l'abrogazione, fra le cause di esclusione oggettiva previste

dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, della fattispecie di cui

all'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, divenuto

incompatibile con l'art. 54 della stessa legge n. 689 del 1981. La

norma impugnata violerebbe, poi, il principio di uguaglianza, nella

parte in cui, pur dovendo coordinare le disposizioni della legge n.

689 del 1981 alla mutata competenza pretorile che consente di

applicare le sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 589,

capoverso, del codice penale, ha omesso di sopprimere il reato di cui

all'art. 590 dello stesso codice per fatti commessi con violazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal novero

delle esclusioni oggettive previste dall'art. 60 della medesima legge

n. 689 del 1981.

Esclusa la possibilità di interventi additivi o interpretativi

intesi a superare il limite previsto dall'art. 54 della legge n. 689

del 1981, e rilevato come l'intera materia delle esclusioni oggettive

meriterebbe una approfondita rivisitazione da parte del legislatore,

specie per ciò che concerne le ipotesi delittuose successive a

quella legge, il giudice a quo conclusivamente rileva come, per le

ragioni anzidette, il regime stabilito dall'art. 60 della legge n.

689 del 1981 finisca per porsi in contrasto non solo con l'art. 3

della Costituzione ma anche con l'art. 24 della stessa Carta, dal

momento che l'esclusione delle sanzioni sostitutive per l'ipotesi di

lesioni colpose commesse con violazione delle norme relative alla

prevenzione degli infortuni sul lavoro, e non anche per l'ipotesi di

omicidio colposo commesso con violazione delle stesse norme, integra

una limitazione del "diritto di difesa dell'imputato nell'ulteriore

svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".

2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, essendo

nella sostanza analoga ad altra questione già dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 442/1991. Considerato in diritto

1. - Entrambe le ordinanze sollevano, con argomentazioni

identiche, le medesime questioni: i relativi giudizi vanno, pertanto,

riuniti al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Pur se unico è il petitum che il giudice a quo fa mostra di

perseguire, i provvedimenti di rimessione propongono due distinti

quesiti di legittimità costituzionale. Da un lato, infatti, viene

impugnato l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche

al sistema penale), nella parte in cui esclude dall'applicabilità

delle sanzioni sostitutive il reato di cui all'art. 590, secondo e

terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

o relative all'igiene del lavoro, deducendosi a tal proposito, la

violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il rispetto del

principio di uguaglianza sarebbe compromesso, secondo il giudice a

quo, in quanto, tenuto conto della disposizione dettata dall'art. 54

della legge n. 689 del 1981 e dei nuovi criteri di competenza del

pretore fissati dall'art. 7 del codice di procedura penale, è

consentita la sostituibilità della sanzione detentiva in concreto

irrogata per il più grave reato di cui all'art. 589 del codice

penale per fatto commesso con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del

lavoro, nonostante che tra le due fattispecie poste a raffronto -

omicidio colposo e lesioni personali colpose - possa agevolmente

intravedersi un "rapporto di progressività", per essere entrambe

lesive, in misura gradata, dello stesso "bene (vita ed incolumità

individuale), che trova protezione nelle norme penali di cui agli

artt. 575-593 c.p.". La norma impugnata contrasterebbe, inoltre, con

l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'esclusione oggettiva ivi

prevista determina, secondo il rimettente, la compressione del

diritto di difesa dell'imputato "nell'ulteriore svolgimento del

processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".

In stretta correlazione con la prima censura, il giudice a quo

solleva, poi, questione di legittimità dell'art. 238 (recte: 234)

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

assumendone il contrasto:

a) con l'art. 76 della Costituzione, in quanto sarebbero stati

violati i criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16

febbraio 1987, n. 81, in relazione all'art. 2, numero 45), della

stessa legge di delega, nella parte in cui è stato omesso di

prevedere l'abrogazione dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981,

limitatamente alla previsione, fra le cause di esclusione oggettiva,

della fattispecie prevista dall'art. 590, secondo e terzo comma, del

codice penale, divenuta incompatibile con l'art. 54 della legge n.

689 del 1981 a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale (art. 7);

b) con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio

di uguaglianza, nella parte in cui, pur dovendo il legislatore

delegato procedere al coordinamento delle disposizioni dettate dalla

legge n. 689 del 1981 a quelle del nuovo codice di rito ed in

particolare all'art. 7 dello stesso codice, che, per il mutamento

della competenza del pretore, rende possibile l'applicazione delle

sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 589, capoverso, del

codice penale, ha omesso di adeguare quella disciplina con la

eliminazione del reato di cui all'art. 590 del codice penale per i

fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro, dal novero delle ipotesi di esclusione

oggettiva previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981.

3. - La prima delle riferite censure è fondata. Lo stesso

legislatore delegato, infatti, ebbe a prospettarsi il problema nel

corso dei lavori preparatori del nuovo codice di rito, al punto che

nella Relazione si ritenne di dover porre in risalto la necessità di

un apposito intervento normativo, da operare "probabilmente in sede

di coordinamento", al precipuo scopo di "cancellare la distonia

derivante dalla inapplicabilità, a norma dell'art. 60 comma 1 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, delle sanzioni sostitutive, (ex

officio o ad istanza di parte, previste dall'art. 53 e seguenti di

detta legge) al reato di lesioni colpose in relazione a fatti

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano

determinato le conseguenze previste nel comma 1 n. 2 e nel comma 2

dell'art. 583 c.p.: sanzioni che, invece, resterebbero applicabili

all'omicidio colposo commesso con violazione delle stesse norme".

D'altra parte, quella che la Relazione ha definito come una

"distonia" necessariamente da sanare, emergeva con chiarezza dal

tessuto normativo, quale naturale conseguenza delle scelte che il

legislatore si accingeva ad operare. Posto infatti, che la disciplina

sostanziale delle sanzioni sostitutive era quella prevista dalla

legge n. 689 del 1981, la quale aveva modellato l'intero sistema

assumendo a fulcro dello stesso la tipologia dei reati a quell'epoca

devoluti alla competenza del pretore, era fin troppo evidente che

qualsiasi mutamento della sfera cognitiva di quel giudice avrebbe

prodotto immediati riflessi sull'equilibrio e la coerenza del sistema

stesso. Una volta, quindi, che il nuovo codice ha attribuito alla

competenza del pretore (art. 7, comma 2, lett. h) il reato di

"omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale",

compresa, dunque, l'ipotesi aggravata del fatto commesso con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,

e rendendosi in tal modo applicabili a quella fattispecie le sanzioni

sostitutive in virtù del soddisfacimento del presupposto della

competenza sancito dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981, è

venuta automaticamente a perdere qualsiasi ragion d'essere la

preclusione sancita dall'art. 60 della medesima legge, che inibisce

l'applicazione delle sanzioni medesime al reato di lesioni personali

colpose previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice

penale, "limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene

del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo

comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale".

Tenuto conto, infatti, del rapporto di naturale continenza che lega

fra loro il delitto di omicidio colposo e quello di lesioni personali

colpose nell'ipotesi in cui entrambe le fattispecie siano state

realizzate con violazione delle norme volte alla prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro, finisce per

risultare ictu oculi carente di ragionevolezza e si presenta per ciò

stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza, un complesso

normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a

chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive

dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità,

discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo

stesso valore giuridico.

L'esclusione oggettiva di che trattasi va pertanto dichiarata

costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Carta

fondamentale. Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori

profili di illegittimità che il giudice a quo ha prospettato in

merito all'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nonché la questione,

ormai priva di autonomo rilievo, che il medesimo giudice ha sollevato

con riferimento all'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene

sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo

e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le

conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma

dell'art. 583 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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