Art. 571 c.p. — Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

[1]Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

[2]Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 27/1971

    Questione infondata
    17 febbraio 1971

    Nel nostro ordinamento giuridico penale, la perseguibilità d'ufficio non è necessariamente in relazione alla gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma, talvolta, è in relazione alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso. Nell'art. 571, il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è perseguibile d'ufficio, perché non si rimetta all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un dipendente, la punibilità di chi ha tradito la sua funzione di educatore o istruttore. Pertanto la disparità di trattamento fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime è giustificato dalla disparità di situazioni, poiché, qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell'uno c'è abuso e nell'altro no.

    Art. 571 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art571 · fonte del testo

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