Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 583 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Corona Ivana,

iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 25 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento a carico di Corona Ivana, imputata del

reato di cui agli artt. 583 e 585 del codice penale per aver cagionato

al proprio padre, colpendolo col manico di una scopa, lesioni personali

gravi, consistenti nella perdita dell'occhio sinistro, il tribunale di

Milano, con ordinanza 3 dicembre 1969, sollevava di ufficio questione

incidentale di legittimità dell'art. 583 del codice penale in

riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, ponendo le

circostanze aggravanti del delitto di lesione personale a carico

dell'agente per il solo rapporto di causalità materiale, possa

contrastare con il principio secondo cui la responsabilità penale è

personale, dovendosi tale espressione interpretare come responsabilità

colpevole.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

mediante atto depositato il 7 marzo 1970, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione proposta.

Osserva l'Avvocatura che l'art. 27, primo comma, della

Costituzione, mentre esclude la possibilità di configurare una

responsabilità penale per fatto altrui, non contiene "alcun

riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità oggettiva"

(sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1957).

Né rileverebbe in contrario la circostanza che in taluni casi la

Corte costituzionale abbia riscontrato nelle norme penali sottoposte al

suo esame la sussistenza di un particolare rapporto di causalità

psicologica, giacché in tali casi è stata sempre espressamente

confermata la precedente giurisprudenza.

La parte privata non si è costituita in questa in sede. Considerato in diritto :

Il tribunale di Milano si domanda se l'art. 583 del codice penale,

nella parte in cui dispone che le circostanze aggravanti del reato di

lesione personale sono a carico dell'agente sulla base del solo

rapporto di causalità materiale, contrasti o meno con l'art. 27, primo

comma, della Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è

personale". L'ordinanza parte, quindi, dal presupposto che nell'art.

583 del codice penale sia configurata una fra le ipotesi della così

detta responsabilità penale obbiettiva.

Diverso è l'avviso della Corte e non occorre riprendere

l'amplissima discussione sulla legittimità costituzionale dell'art.

42, terzo comma, c.p. rispetto al principio sancito nell'art. 27 della

Costituzione. Non si tratta, nel caso dell'art. 583 del codice penale,

di vedere se la Costituzione escluda soltanto la responsabilità penale

per il fatto altrui, o non anche per ogni condotta al di fuori della

volontà, o della colpa. Per la sussistenza del delitto di lesione

(art. 582 c.p.), infatti, occorre, oltre il rapporto di causalità

materiale, voluto dall'art. 40 del codice penale, anche il rapporto di

causalità psicologica, e cioè la coscienza e la volontà di recare un

danno nel corpo alla persona offesa. Tale nesso psicologico non è

interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste

nell'articolo 583 del codice penale.

L'esatta previsione della "quantità" del danno, incerta in quasi

tutti i reati, è particolarmente difficile in quello di lesioni e non

rileva, ai fini dell'art. 27 della Costituzione, che il colpevole, nel

momento in cui ferisce, si rappresenti, o meno, tutti i possibili

effetti della sua violenza. Potrà, eventualmente, il legislatore, nel

suo discrezionale apprezzamento, ripristinare la norma del codice

Zanardelli, estendendo la preterintenzione al delitto di lesioni.

La questione sollevata dal tribunale di Milano è dunque infondata,

perché nel caso degli artt. 582 e 583 del codice penale l'agente

risponde penalmente per una condotta violenta, propria e voluta, le cui

conseguenze, più o meno gravi, rientrano tuttavia nella

prevedibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 583 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27,

primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza

del 3 dicembre 1969.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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