L'articolo 582 del progetto definitivo, tra le circostanze aggravanti delle lesioni personali, prevedeva il caso che la malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni durasse per un tempo superiore ai trenta giorni. Tenuto conto che molto rilevante è l'effetto penale di tali circostanze (reclusione da tre a sette anni), ho ritenuto, quantunque nessuna osservazione sia stata fatta su questo punto, che la durata della malattia o dell'incapacità debba essere superiore ai quaranta giorni (art. 583, n. 1°, del codice), e mi pare che questa modificazione delle norme originarie non abbia bisogno di particolari spiegazioni. Lo stesso articolo 582 del progetto considerava come circostanza aggravante, tra l'altro, il fatto che dalla lesione derivi «la deformazione, il deturpamento ovvero lo sfregio permanente del viso». La Commissione propose la soppressione della parola «deturpamento», perchè nessuna differenza sussiste tra deformazione e deturpamento. E veramente il deturpamento è un effetto che non può provenire se non da una alterazione anatomica del viso, cioè da una «deformazione» o da uno «sfregio»; se dunque costituiscono lesioni gravissime le cause da cui può derivare il deturpamento, è superfluo prevedere questo effetto, la cui esistenza o inesistenza, data la deformazione o il permanente sfregio, nulla aggiunge e nulla toglie a quanto è necessario per l'applicabilità della disposizione. Ho quindi soppresso quella inutile parola (art. 583 capov., n. 4°, del codice).
Relazione al Codice penale (1930), n. 192