Art. 572 c.p. — Maltrattamenti contro familiari e conviventi
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[1]((Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
[3]Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni)).
Testo in vigore dal 23 ottobre 2012 al 16 ottobre 2013
