Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo

comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 2000 dal

tribunale di Pisa, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - 1ª serie

speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 2000, pervenuta a

questa Corte il 22 maggio 2000, il tribunale di Pisa in composizione

monocratica, nel corso di un dibattimento penale in cui l'imputato è

chiamato a rispondere di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

(art. 572 cod. pen.), rilevato che le funzioni di pubblico ministero

all'udienza erano state delegate dal Procuratore della Repubblica ad

un ufficiale di polizia giudiziaria, ha sollevato d'ufficio questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 111 e 3

della Costituzione, dell'art. 72, terzo comma, del regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) - nel testo

modificato, da ultimo, dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999,

n. 479 -, il quale, nell'ambito della disciplina della delega delle

funzioni del pubblico ministero nei procedimenti nei quali il

tribunale giudica in composizione monocratica, prevede che "nella

materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le

funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi

a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a

giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di

procedura penale";

che il remittente ricorda come, secondo "una interpretazione

corrente", detta prescrizione venga intesa nel senso che la

violazione dell'indicato criterio non vale a privare il delegato

della legittimazione al compimento degli atti e ad inficiare di

nullità il procedimento nel quale egli abbia svolto le funzioni di

pubblico ministero;

che ne conseguirebbe che, in un processo per un reato di

rilevante gravità, che presenta particolari profili di difficoltà

di acquisizione e valutazione della prova e di qualificazione

giuridica della condotta, quale quello in corso davanti allo stesso

giudice a quo le funzioni di pubblico ministero sarebbero svolte da

un ufficiale di polizia giudiziaria, senza che sia consentito alle

altre parti di prospettare, e al giudice di adottare, un rimedio

processuale che garantisca la presenza in dibattimento di un

magistrato di carriera;

che la norma in questione sarebbe, in primo luogo, in

contrasto con l'art. 111 della Costituzione, in quanto, nei

procedimenti per reati più gravi e di complesso accertamento (quali

sarebbero quelli che non ammettono la citazione diretta a giudizio),

non sarebbe garantita la partecipazione, nella veste di

rappresentante della pubblica accusa, di un soggetto qualificato per

professionalità e indipendenza, onde il pubblico ministero di

udienza verserebbe in condizione minoritaria rispetto alle altre

parti, in contrasto con il principio di parità delle parti nel

contraddittorio;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione,

per la disparità di trattamento che si verificherebbe, per effetto

della valutazione meramente discrezionale del procuratore della

Repubblica delegante, nei procedimenti per reati che non ammettono la

citazione diretta, a seconda che sia o meno esercitata la facoltà di

delega, restando così condizionata in modo arbitrario la tutela

dell'interesse della parte offesa a che il ruolo della pubblica

accusa sia esercitato in condizioni di sostanziale parità con la

difesa dell'imputato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, concludendo per l'inammissibilità, e comunque per

l'infondatezza, della questione.

Considerato che il remittente non censura la previsione, di per

sé, della possibilità di delegare le funzioni del pubblico

ministero in dibattimento ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ma

lamenta che la norma denunciata non ponga una preclusione assoluta

alla delegabilità di tali funzioni nel caso di reati diversi da

quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio;

che, posta l'ammissibilità della delega, rientra nella

discrezionale valutazione del legislatore la scelta dei procedimenti

per i quali ammetterla, e quindi anche la scelta, per la

individuazione dei procedimenti nei quali può essere esercitata la

delega stessa, di un criterio di preclusione assoluta,

processualmente sanzionato, ovvero di un criterio più elastico e

derogabile, il cui eventuale cattivo uso da parte del procuratore

della Repubblica delegante resti privo di conseguenze processuali;

che, in ogni caso, non ha fondamento l'assunto secondo cui

l'utilizzo da parte del titolare della funzione requirente della

facoltà di delega prevista dalla legge - utilizzo naturalmente

vincolato, oltre che alle condizioni prescritte, alla necessità

della prudente valutazione, da parte del delegante, delle circostanze

del caso concreto - potrebbe dar luogo ad un difetto di

contraddittorio per inidoneità del pubblico ministero delegato, in

contrasto con l'art. 111 della Costituzione;

che, infatti, il principio della parità fra le parti nel

contraddittorio è rispettato quando siano assolte le condizioni

volute dalla legge per l'investitura e per l'esercizio della funzione

requirente; mentre l'eventuale difetto di idoneità in concreto da

parte di chi sia stato delegato è circostanza di mero fatto che non

può riflettersi sulla legittimità della norma che prevede la

facoltà di delega;

che, parimenti, non è fondata la censura di violazione

dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento,

poiché il principio di eguaglianza non esclude affatto, di per sé,

la possibilità che la legge attribuisca poteri discrezionali, come

quello, in esame, di delega delle funzioni requirenti, poteri il cui

esercizio, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla stessa

legge, non si risolve in disparità di trattamento, ma dà luogo solo

a diverse situazioni di fatto correlate alle valutazioni compiute in

concreto dal titolare di detti poteri;

che, d'altra parte, l'eventuale uso scorretto o inopportuno,

da parte del titolare dell'ufficio del pubblico ministero, della

discrezionalità insita nella facoltà di delega, pur quando non dia

luogo a rimedi nell'ambito del singolo processo, si risolverebbe in

disfunzione dell'ufficio medesimo, suscettibile di essere rilevata e

corretta attraverso gli appropriati strumenti organizzativi e

disciplinari;

che pertanto la questione, così come sollevata, si palesa

manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo comma, del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata,

in riferimento agli articoli 111 e 3 della Costituzione, dal

tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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