Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 235, 246 e

269 del codice di procedura penale, nonché del combinato disposto

degli artt. 235 del codice di procedura penale e 572 del codice penale,

promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1970 dal giudice istruttore

del tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Littera

Emilio, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Emilio Littera -

tratto in arresto, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria,

perché colto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia -

il giudice istruttore del tribunale di Oristano, con ordinanza dell'11

dicembre 1970, riteneva rilevante e non manifestamente infondato il

dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice di

procedura penale, del combinato disposto dello stesso articolo e

dell'art. 572 del codice penale, nonché degli artt. 246 e 269 del

codice di procedura penale, per motivi sostanzialmente analoghi a

quelli posti a base delle questioni (di cui agli artt. 236, 246 e 269

cod. proc. pen. e del combinato disposto dell'art. 236 cod. proc.

pen. e 341 cod. pen.), già proposte con ordinanza del 30 ottobre 1970

dal pretore di Mogoro e parzialmente identiche a quelle attualmente

sollevate.

Ad avviso del giudice istruttore, l'art. 13 della Costituzione

sarebbe violato: dall'art. 235 cod. proc. pen., sull'arresto

obbligatorio in flagranza, per la mancata previsione dei requisiti

della necessità e dell'urgenza, oltre che della "tassatività dei

casi"; dal medesimo art. 235 cod. proc. pen., per la genericità della

sua formulazione; e dall'art. 572 cod. pen., per la particolare

struttura del delitto di maltrattamenti in famiglia - reato abituale o

a condotta plurima -, per il quale, oltre ad essere difficilmente

configurabile la flagranza, si dovrebbe richiedere che l'accertamento

di conformità della fattispecie concreta a quella astratta avvenga

esclusivamente ad opera del giudice; dall'art. 246 cod. proc. pen.,

per mancata previsione della convalida dell'arresto, mediante un atto

motivato dell'autorità giudiziaria; e, infine, dagli artt. 246 e 269

cod. proc. pen., nella parte in cui consentirebbero, nell'ipotesi di

arresto in flagranza, il protrarsi della carcerazione preventiva e la

concessione della libertà provvisoria, senza la previa emanazione, da

parte dell'autorità giudiziaria, di un atto motivato restrittivo della

libertà personale.

Sotto quest'ultimo profilo, l'ordinanza osserva che l'articolo 246

non prevede, nei riguardi dell'arrestato che debba rimanere in carcere,

l'obbligo, stabilito per le altre ipotesi, di motivare, al termine

dell'interrogatorio da parte del magistrato, sull'eventuale immediata

liberazione della persona illegittimamente detenuta; e che neppure il

successivo art. 269, fra le ipotesi di scarcerazione, contempla quella

dello stato di detenzione iniziato o proseguito senza un provvedimento

motivato.

Entrambe le disposizioni da ultimo citate violerebbero, altresì,

per mancanza del provvedimento sulla libertà personale e conseguente

impossibilità di impugnarlo, gli artt. 24 e 111 della Costituzione,

oltre che il principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità

di trattamento tra chi sia stato arrestato senza ordine o mandato

dell'autorità giudiziaria e chi sia stato, invece, fermato ovvero, a

seguito di un atto giurisdizionale, sia stato arrestato.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 235

del codice di procedura penale e 572 del codice penale sono infondate.

Manifestamente infondate sono, poi, la questione concernente l'art. 246

del codice di procedura penale, perché tale norma è stata già

ritenuta illegittima da questa Corte con sua sentenza n. 173 del 1971,

e quella concernente l'art. 269 del codice di procedura penale,

perché già dichiarata infondata con la stessa sentenza, secondo cui

"la protrazione della custodia preventiva o la concessione della

libertà provvisoria deve essere preceduta da un motivato provvedimento

del giudice".

2. - La Corte, statuendo sull'art. 236 cod. proc. pen., che

disciplina l'arresto facoltativo, ha ritenuto, tra l'altro, che gli

estremi della necessità e dell'urgenza, di cui all'art. 13, terzo

comma, Cost., cui è condizionata l'iniziativa della polizia

giudiziaria, vanno considerati in relazione alle esigenze

dell'acquisizione e della conservazione delle prove. Tale rilievo

vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell'arresto obbligatorio in

flagranza, nel quale ancora più circoscritta è la valutazione degli

organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto

delle qualità morali del soggetto.

Pienamente soddisfatto è, altresì, il requisito della

tassatività, dappoiché l'entità della pena, e correlativamente la

identificazione dei reati, ai fini dell'arresto, sono predeterminati

per legge.

3. - Nuova è la censura dell'art. 572 cod. pen., il quale,

prevedendo una condotta abitudinaria, che si concreta in una serie di

cattivi trattamenti (morali o fisici), fusi in una sola entità

criminosa, escluderebbe la stessa possibilità di individuazione della

flagranza. Tuttavia, se è pur vero che la flagranza, data la

struttura del reato, non sempre è accertabile in concreto, è

altrettanto vero che essa non è per nulla da escludere, sia perché la

polizia giudiziaria può avere contezza diretta oppure immediata o

quasi immediata (art. 237 cod. proc. pen.) di una pluralità di fatti;

sia perché il reato può consistere in una situazione perdurante e

persistente nel tempo, constatabile e controllabile; sia perché dai

maltrattamenti può derivare una lesione personale grave, gravissima o

la morte, cioè eventi che, per l'entità della pena, importano di per

sé, vale a dire indipendentemente dalle ipotesi dell'art. 572, secondo

comma, cod. pen., l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 235 cod.

proc. pen.). In breve, la compatibilità tra l'art. 572 cod. pen. e gli

artt. 235 cod. proc. pen. e 13, terzo comma, Cost. non va

aprioristicamente esclusa, ma riscontrata e verificata caso per caso.

4. - Quanto all'art. 246 cod. proc. pen., la violazione dell'art.

13, terzo comma, della Costituzione - che impone l'obbligo del decreto

motivato di convalida, in difetto del quale l'arresto è revocato ipso

iure - è stata già accertata, come si è sopra avvertito, con la

ridetta sentenza n. 173 del 1971: e restano, altresì, validi gli

argomenti con i quali, assorbendosi le ulteriori questioni relative al

combinato disposto degli articoli 246 e 269 cod. proc. pen., si è

affermata la necessità che il giudice, con suo motivato provvedimento,

decida sulla protrazione della custodia preventiva o sulla concessione

della libertà provvisoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

decidendo sull'ordinanza indicata in epigrafe:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 235 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento

all'art. 13 della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 235 del codice di procedura penale e

572 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della

Costituzione;

3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura penale, già

dichiarato illegittimo con sentenza n. 173 del 1971;

4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura penale, sollevata

in riferimento all'art. 13 della Costituzione e già dichiarata non

fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 173 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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