Art. 570 c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza famigliare

[1]Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((responsabilita' genitoriale)), alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

[2]Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

[3]1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

[4]2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

[5]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

[6]Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 535/1987

    Questione infondata
    17 dicembre 1987

    La diversa rilevanza dei reati attinenti ai rapporti familiari al fine della scelta delle modalita` di impulso processuale e` materia di politica legislativa e sfugge a censure di legittimita` costituzionale sotto l'aspetto della conformita` all' art. 29 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 29 Cost. - dell'art. 570 cod.pen. che prevede la procedibilita` a querela per il reato di condotta contraria alla morale della famiglia). - cfr. sent. n. 46/1970.

    Art. 570 c.p. · Art. 29 cost. · Art. 90 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 102/1983

    Questione inammissibile
    18 aprile 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., dell'art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), censurato per la mancata previsione "di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilità dello stesso", in quanto il giudice a quo ha motivato mediante il semplice rinvio alla motivazione di altra ordinanza in precedenza emesse, con ciò violando il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Art. 570 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

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  • Ordinanza n. 157/1982

    Altra decisione
    29 luglio 1982

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. - dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, e del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, cit. e 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, salvo il caso in cui l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui al detto art. 146 (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili), essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio, per cui si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.

    Art. 570 c.p. · Art. 146 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Incorre in una delle più gravi forme del delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570) chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge. Alla Commissione parlamentare parve che convenisse meglio precisare in che cosa debba consistere la «dilapidazione», tanto più che per l'articolo 649 non è punibile il padre che dolosamente si appropria una somma anche ingente di proprietà del figlio minore. E, di conseguenza, la Commissione propose di escludere la punibilità della dilapidazione per erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita, o per cattiva amministrazione dipendente da inesperienza di affari. È d'uopo anzitutto avvertire che nel termine dilapidare, come è usato nella disposizione in esame, si comprende la prodigalità delle cose altrui (dissipazione o distrazione del patrimonio), e col termine malversare si intende l'appropriazione della cosa altrui a scopo di lucro. La malversazione può avvenire soltanto ad opera del genitore e del coniuge, i quali, senza la disposizione dell'articolo 570, rimarrebbero impuniti; il tutore può invece commettere appropriazione indebita, e non malversazione. La dilapidazione, al contrario, può verificarsi sia ad opera del genitore o del coniuge, sia ad opera del tutore. Ora, non vi è alcuna contraddizione tra l'ipotesi di malversazione del genitore o del coniuge, e la disposizione dell'articolo 649, la quale contempla un fatto singolo, per cui è mantenuta la tradizionale impunità. L'articolo 570, n. 1°, invece, si riferisce ad un insieme di fatti che, nel loro complesso, stanno a dimostrare la violazione ripetuta dei doveri incombenti al genitore e al coniuge. E tale violazione, per costituire delitto, deve, in base alle norme generali, essere dolosa. Questa considerazione risponde esaurientemente all'osservazione della Commissione riguardante il caso dell'erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita o della cattiva amministrazione dipendente da inesperienza negli affari. Queste sono cause meramente colpose, e quindi non possono rientrare nella figura della dilapidazione, di cui si tratta, la quale non è punibile se non a titolo di dolo. TITOLO XII. Dei delitti contro la persona.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 185

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla tolto: potesta' dei genitori aggiunto: responsabilita' genitoriale, alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art570 · fonte del testo

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