Art. 314 c.p. — Peculato
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[1]Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283
48Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di cui all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica amministrazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.
Successivamente la Corte Costituzionale
56Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 12 maggio 1990
