Art. 314-bis c.p. — Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalita' e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000))

Testo vigente dal 10 agosto 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 314-bis c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 5041/2025

    7 febbraio 2025

    La Prima Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l’interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

    Art. 314-bis c.p. · Art. 673 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4520/2025

    4 febbraio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314-bis cod. pen., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l’ambito applicativo del delitto di peculato dall’introduzione della nuova fattispecie di reato.

    Art. 314-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 2024 al 10 agosto 2024. 7 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).

… un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. aggiunto: La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art314bis · fonte del testo

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