Codice penale

Art. 314 c.p. — Peculato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire mille.

[2]La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 287/2011

    Questione inammissibile
    4 novembre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 27, primo comma, Cost., dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato d'uso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola così al più grave regime del peculato. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se, anche rispetto al peculato, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - che sanziona come illecito amministrativo la condotta di colui che circola abusivamente con l'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo - possa essere considerato speciale, con la conseguenza che solamente questa disposizione dovrebbe trovare applicazione nel caso concreto. La mancata verifica preliminare - da parte del giudice a quo, nell'esercizio del potere ermeneutico riconosciutogli dalla legge - della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato, e tale da renderlo irrilevante nella specie, comporta l'inammissibilità della questione sollevata. - Sulla inammissibilità della questione conseguente alla mancata sperimentazione di soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato e tale da renderlo irrilevante, v., ex plurimis , le citate: sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 110 del 2010, n. 338 e n. 171 del 2009, n. 32 del 2007 e n. 34 del 2006.

    Art. 314 c.p. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2003

    Questione inammissibile
    28 febbraio 2003

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione,…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 553/1990

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, sollevata dai Tribunali militari di Roma e di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il…

    Art. 215 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 314 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 11 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art314 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari