Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici

ufficiali contro la pubblica amministrazione), promosso con ordinanza

emessa il 24 settembre 1999 dal Tribunale militare di Verona nel

procedimento penale a carico di Di Sommo Raffaele, iscritta al n. 612

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 nel corso

di un procedimento nei confronti di un maresciallo dell'aeronautica

imputato del reato di peculato militare, il Tribunale militare di

Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14

della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), nella parte

in cui non prevede per il reato di cui all'art. 215 del codice penale

militare di pace una circostanza attenuante analoga a quella

introdotta con l'art. 323-bis del codice penale;

che il giudice a quo premette, in punto di rilevanza, di

essere chiamato a pronunciare sulla richiesta - formulata

dall'imputato con il consenso del pubblico ministero - di

applicazione della pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione

militare, alla quale si perviene sulla base del riconoscimento di una

serie di circostanze attenuanti, tra cui quella della particolare

tenuità del fatto, prevista dal citato art. 323-bis cod.

pen. (aggiunto dall'art. 14 della legge n. 86 del 1990);

che all'accoglimento della richiesta - sotto ogni altro

profilo rispettosa delle condizioni stabilite dall'art. 444, comma 2,

cod. proc. pen. - osta, ad avviso del rimettente, l'inapplicabilità

al reato di peculato militare dell'attenuante da ultimo indicata,

trattandosi di circostanza speciale riferita a figure di reato

specificamente individuate e comprensive del solo peculato comune

(art. 314 cod. pen.);

che la norma denunciata contrasterebbe, peraltro, in parte

qua, con il principio di uguaglianza, essendo il peculato militare

fattispecie criminosa "speculare" al peculato comune, con le uniche

differenze relative al soggetto attivo ("militare incaricato di

funzioni amministrative o di comando"), all'oggetto dell'illecita

appropriazione (denaro o altra cosa mobile "appartenente

all'amministrazione militare") e alla pena (reclusione da due a dieci

anni);

che, sul piano della condotta, il pieno allineamento delle

due figure criminose è stato assicurato dalla sentenza n. 448 del

1991 di questa Corte, che, dichiarando l'illegittimità

costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace

limitatamente alle parole "ovvero lo distrae a profitto proprio o di

altri", ha eliminato dalla fattispecie del reato militare l'ipotesi

del peculato per distrazione, già caduta in rapporto al peculato

comune per effetto dell'art. 1 della legge n. 86 del 1990;

che - proprio alla luce dei dicta della sentenza ora citata -

le fattispecie in parola debbono considerarsi sostanzialmente

identiche quanto all'elemento materiale, all'elemento psicologico ed

al contenuto offensivo, risultando, anzi, il peculato militare

addirittura meno grave di quello comune, in quanto punito con pena

inferiore nel minimo di ben un anno;

che, in simile prospettiva, la mancata estensione

dell'attenuante al reato militare implicherebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di

pubblico servizio "civile", da un lato, e il militare incaricato di

funzioni amministrative o di comando, dall'altro: giacché, in

sostanza, a seguito dell'"omissione" legislativa censurata,

all'autore del fatto-reato meno grave verrebbe preclusa la

possibilità di fruire di circostanza attenuante di cui può

viceversa beneficiare l'autore di un fatto-reato più grave;

che detta "omissione" contrasterebbe, altresì, con il

principio di proporzionalità della pena, desumibile dall'art. 27,

terzo comma, Cost., il quale - nello stabilire che le pene devono

tendere alla rieducazione del reo - postula un nesso di

corrispondenza tra entità della sanzione e gravità del fatto, in

difetto del quale la pena verrebbe avvertita dal reo come "non

meritata" e, dunque, lungi dal rieducarlo, lo spingerebbe ad

atteggiamenti di "ribellione" alla legge;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non

fondata;

che l'Avvocatura erariale contesta, in particolare, la

validità del presupposto interpretativo dell'ordinanza di

rimessione, circa l'inapplicabilità della circostanza attenuante di

cui all'art. 323-bis cod. pen. al peculato militare, ritenendo che a

contraria conclusione debba pervenirsi - proprio in considerazione

della identità strutturale delle fattispecie poste a confronto -

sulla base del generale disposto dell'art. 16 cod. pen.

Considerato che questa Corte è chiamata a verificare la

conformità agli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 14 della

legge n. 86 del 1990, nella parte in cui non estende al reato di

peculato militare la circostanza attenuante del fatto di particolare

tenuità, introdotta dalla norma denunciata con riferimento a taluni

delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione -

tra cui il peculato comune - mediante l'inserimento nel codice penale

del nuovo art. 323-bis;

che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a

quo - l'inapplicabilità, cioè, dell'attenuante in discorso al

peculato militare - appare senz'altro condivisibile, essendosi al

cospetto di una circostanza speciale riferita nominatim a singole

figure di reato comune: particolare, questo, che - contrariamente a

quanto sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato - esclude

l'operatività dell'art. 16 cod. pen. (il quale - nello stabilire che

le disposizioni del codice penale "si applicano anche alle materie

regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito

altrimenti" - fa riferimento essenzialmente alle disposizioni di

parte generale, nonché a quelle che, pur contenute nella parte

speciale del codice, rechino però previsioni aventi caratteristiche

di generalità);

che parimenti meritevole di avallo è l'assunto del

rimettente, circa il parallelismo strutturale tra i reati di peculato

comune e militare: esso corrisponde, in effetti, al costante

orientamento di questa Corte, la quale ha in più occasioni rilevato

che tra le due fattispecie criminose - aventi in comune gli elementi

materiale e psicologico ed il contenuto offensivo - "sussiste una

sostanziale identità", tale da rendere ingiustificate le disparità

di trattamento indotte da leggi sopravvenute che concernevano il solo

peculato comune (cfr. sentenze nn. 448 del 1991, 473 del 1990 e 4 del

1974);

che nel frangente, tuttavia, l'argomento della identità

strutturale fra peculato comune e peculato militare si presenta

intrinsecamente contraddittorio rispetto alla pronuncia additiva

invocata dal giudice a quo;

che, al riguardo, vale infatti rilevare come - a dispetto

dell'accennata assonanza di struttura - il peculato militare, a

parità di pena massima, risulti punito con pena minima inferiore

esattamente di un terzo (due anni di reclusione, anziché tre)

rispetto a quella comminata per il peculato comune (la previsione di

tale minimo inferiore risulta invero giustificata, nei lavori

preparatori del codice penale militare di pace, con l'opportunità di

adeguare la risposta punitiva alla qualità del soggetto attivo del

reato, il quale spesso si identifica in un militare di grado assai

modesto, non rivestito di funzioni amministrative permanenti: laddove

peraltro è evidente che - anche a ritenere valida tale

giustificazione - ipotesi omologhe di ridotto disvalore del fatto

siano suscettive di verificarsi pure in rapporto al peculato comune);

che, a fronte di ciò, l'introduzione, per il peculato

comune, di una circostanza attenuante speciale (ma ad effetto comune:

tale, cioè, da consentire la diminuzione della pena fino a un

terzo), quale quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. - la cui ratio

è generalmente identificata nell'intento di mitigare il trattamento

sanzionatorio della fattispecie, nei casi in cui la carica offensiva

del singolo episodio si riveli modesta - non fa altro, alla resa dei

conti, che allineare in modo più pieno il trattamento delle ipotesi

criminose (comune e militare), permettendo che anche per la prima la

pena possa scendere, nei congrui casi, al medesimo livello minimo

previsto per la seconda;

che, in sostanza, se è vero che le due fattispecie poste a

confronto sono "speculari", anche la relativa pena minima deve

esserlo: e ciò è assicurato oggi, di fatto - sia pure con il tratto

differenziale che nell'un caso (peculato militare) ci si muove entro

la cornice edittale, nell'altro (peculato comune) al di sotto di

essa, sulla base del riconoscimento di un elemento circostanziale

(espresso, peraltro, da una formula indefinita che implica una

valutazione globale del singolo episodio criminoso, in tutti i suoi

elementi e modalità) - proprio dall'applicabilità al peculato

comune di una circostanza attenuante non prevista per il peculato

militare;

che, in tale prospettiva, la pronuncia additiva che il

rimettente richiede, lungi dal correre sul filo logico

dell'allineamento del trattamento sanzionatorio delle due

fattispecie, ripristinerebbe l'originario sbilanciamento in melius a

favore del peculato militare;

che, caduta con ciò la censura di violazione dell'art. 3

Cost., cade anche, di riflesso, quella di compromissione

dell'art. 27, terzo comma, Cost., che risulta all'evidenza priva di

autonomia rispetto alla prima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 26 aprile 1990,

n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la

pubblica amministrazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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