Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della

legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi

27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965,

n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno

della mafia), promossi con ordinanze emesse il 7 e il 21 febbraio

2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani

nei procedimenti penali a carico di F. B. e M. A., iscritte ai

nn. 273 e 305 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno

2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 7 febbraio 2001 (r.o. 273/2001),

il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale (a) dell'art. 30

della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di

misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle

leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio

1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul

fenomeno della mafia), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

e (b) dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, in

riferimento all'art. 27 della Costituzione;

che, relativamente alla prima questione, il rimettente muove

dalla formulazione dell'art. 30 impugnato, il cui primo comma fa

obbligo alle persone "già sottoposte, con provvedimento definitivo,

ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965,

n. 575", di comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal

fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,

tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio

concernenti elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire

e altresì di comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le

variazioni intervenute nell'anno precedente, sempre se al di sopra

della soglia di valore anzidetta; mentre il secondo comma stabilisce

che il suddetto termine di dieci anni decorre "dalla data del

decreto" applicativo della misura di prevenzione e il terzo comma

dispone che "gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la

misura di prevenzione è revocata a seguito del ricorso in appello o

in cassazione";

che pertanto - prosegue il rimettente - dalla formulazione

complessiva della norma si traggono due diverse e tra loro

contraddittorie prescrizioni nell'ambito della medesima disposizione

legislativa, giacché, mentre dal primo comma si desume chiaramente

che l'obbligo di comunicazione è imposto a soggetti sottoposti con

provvedimento definitivo alla misura preventiva, dai commi successivi

si desume invece che lo stesso obbligo decorre già dalla data

dell'emanazione del decreto o comunque dal momento, immediatamente

successivo, della sua esecuzione, e ciò sia per la formulazione

testuale del secondo comma, sia implicitamente per la previsione del

terzo comma, poiché la cessazione dell'obbligo in caso di revoca

della misura a seguito di gravame fa necessariamente presupporre che

l'obbligo sia operante prima che il decreto divenga definitivo, in

pendenza delle impugnazioni;

che il rimettente - chiamato a trattare l'udienza preliminare

per il reato di violazione dell'obbligo in discorso di cui

all'art. 31 della legge n. 646, anch'esso censurato con la seconda

questione - rileva che nel caso di specie la persona imputata ha

omesso di comunicare operazioni di alienazione di immobili effettuate

in date 30 gennaio 1997, 28 febbraio 1997 e 9 luglio 1998, mentre il

decreto di applicazione della misura di prevenzione è divenuto

definitivo, a seguito di appello, in data 28 aprile 1998, e dunque

che due operazioni su tre sono anteriori alla definitività del

provvedimento;

che il giudice a quo sottolinea inoltre che il primo comma

dell'art. 30, nella sua versione originaria, non conteneva l'inciso

"con provvedimento definitivo", che è stato aggiunto dall'art. 11

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di manifestazione di pericolosità sociale), ma senza che a tale

modifica si accompagnasse alcun contestuale intervento sugli altri

due commi, e che dunque la contraddizione normativa che egli lamenta

deriva dall'intervento di riforma; un intervento peraltro valutato

dallo stesso rimettente come opportuno, in quanto finalizzato a

correggere la discriminazione, prima esistente, tra soggetti

condannati per il reato associativo di stampo mafioso (per i quali

l'obbligo della comunicazione decennale presupponeva e continua a

presupporre la condanna definitiva) e soggetti sottoposti a una

misura preventiva (per i quali in precedenza non era richiesto un

provvedimento definitivo), con paradossale vantaggio dei primi;

che, a ulteriore riprova dell'incongruenza della previsione

nel suo assieme, il giudice rimettente osserva che ulteriori effetti

distorsivi possono determinarsi nell'ipotesi in cui il decreto

applicativo della misura venga revocato a seguito del ricorso in

appello o in cassazione, poiché, supponendo l'operatività immediata

dell'obbligo di comunicazione già a partire dall'adozione del

decreto, si potrebbe verificare la definitiva realizzazione del reato

omissivo, con le severe conseguenze sanzionatorie che ne derivano

(art. 31 della legge n. 646 del 1982), benché la successiva revoca

del decreto faccia venire meno lo stesso presupposto sulla base del

quale gli obblighi di comunicazione in argomento sono posti;

che, alla stregua di tutti i rilievi che precedono, il

rimettente conclude denunciando di incostituzionalità l'art. 30

della legge n. 646 del 1982 in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, perché dalla sua formulazione e dalla duplicità di

interpretazioni inconciliabili che esso consente, si genera

"incertezza del diritto, con conseguente impossibilità di assicurare

ai soggetti destinatari parità di trattamento dinanzi alla legge"

qualora si ritenga che vi sia immediata decorrenza degli obblighi di

comunicazione per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione;

che con la seconda questione il giudice a quo deducendo la

violazione dell'art. 27 della Costituzione, lamenta che la sanzione

prevista dall'art. 31 della legge n. 646 del 1982 per il caso di

inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni

patrimoniali - la reclusione da due a sei anni e la multa da lire

venti milioni a lire quaranta milioni, e la confisca dei beni a

qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a

qualunque titolo alienati - sia eccessiva e sproporzionata e

contemporaneamente inefficace rispetto allo scopo;

che il rimettente svolge al riguardo critiche circa

l'utilità effettiva della previsione, che, pur se finalizzata a una

sorta di difesa avanzata dall'infiltrazione della criminalità

mafiosa nell'economia, attraverso il controllo decennale dei

trasferimenti, a suo avviso porrebbe un obbligo puramente formale,

sia perché dalla inosservanza di esso non discenderebbe alcun

effetto negativo apprezzabile per l'interessato, sia perché i dati

concernenti le operazioni oggetto di comunicazione sarebbero comunque

conoscibili per altra via, essendo acquisti e alienazioni di immobili

- cioè le operazioni di cui si tratta nel caso di specie -

realizzati attraverso atti soggetti a forme legali di pubblicità;

che, inoltre, valorizzando una deduzione difensiva

dell'imputato - il quale ha sostenuto di non essere a conoscenza

dell'obbligo legale - il giudice a quo argomenta la plausibile

esistenza della buona fede, non solo nel caso concreto, ma più in

generale in ogni ipotesi, perché non vi sarebbe motivo - per chi sia

ad esso sottoposto - di non osservare l'obbligo in questione;

che anzi - prosegue il rimettente - l'adempimento

dell'obbligo posto dalla normativa finirebbe per costituire, di

fatto, una copertura di apparente liceità delle operazioni, avendo

il soggetto tutto l'interesse a rispettarlo, sia perché esso non

comporta alcun costo sia perché dal suo formale assolvimento si può

ingenerare un effetto di apparente liceità delle operazioni che

comportano variazioni patrimoniali, cosicché neppure sotto questa

visuale la norma sarebbe in grado di assicurare i risultati di

controllo e di prevenzione in vista dei quali è stata posta dal

legislatore;

che, per queste considerazioni, l'applicazione delle pene

stabilite dalla disposizione, che concerne obblighi puramente

formali, che non assicura la conoscenza delle reali variazioni dei

patrimoni dei mafiosi e che essenzialmente colpisce soggetti che in

buona fede ignoravano l'esistenza dei termini esatti dell'obbligo,

finirebbe per contrastare - specificamente per "la pena minima

edittale" e per la sanzione della confisca - con il principio di

proporzionalità della pena e suo tramite con la finalità

rieducativa che della pena è carattere essenziale (art. 27 della

Costituzione);

che, relativamente a quest'ultima deduzione, il giudice a quo

fa ampio richiamo a decisioni della Corte costituzionale - il cui

intervento, precisa, non avrebbe carattere di incidenza nell'ambito

della discrezionalità legislativa, poiché sarebbe da rinvenire

nello stesso sistema penale la sanzione minima, pari a quindici

giorni di reclusione ex art. 23, primo comma, cod. pen. - nelle quali

si è rilevato il superamento del limite di ragionevolezza in

previsioni di pene del tutto sproporzionate rispetto al fatto

(sentenza n. 409 del 1989) e si è ribadita l'esigenza della costante

relazione di adeguatezza tra qualità e quantità della sanzione e

offesa (sentenze n. 422 del 1993, n. 343 del 1993, n. 313 del 1990),

sullo sfondo della finalità rieducativa prescritta dalla

Costituzione, oltre che nella fase dell'esecuzione, già dalla

previsione della pena in astratto;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e

comunque per l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate;

che con altra ordinanza, del 21 febbraio 2001 (r.o.

305/2001), lo stesso giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

di Trapani ha sollevato, in riferimento all'art. 27 della

Costituzione, questione di costituzionalità del solo art. 31 della

legge n. 646 del 1982, con formulazione testualmente identica a

quella precedentemente esposta in relazione al citato articolo;

che anche in questo giudizio si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello

Stato, che ha fatto richiamo per relationem allegandolo, all'atto di

intervento depositato nel precedente giudizio, concludendo nel

medesimo senso.

Considerato che le due ordinanze sollevano questioni che

attengono alla medesima disciplina e che sono in parte coincidenti

tra loro, cosicché i relativi giudizi possono essere riuniti per

essere definiti con unica pronuncia;

che, quanto alla questione concernente l'art. 30 della legge

n. 646 del 1982, il giudice a quo denuncia la possibilità di trarre

dalla norma impugnata due contraddittorie determinazioni circa il

momento di decorrenza iniziale dell'obbligo di comunicazione delle

variazioni patrimoniali a carico di chi sia sottoposto a una misura

di prevenzione a norma della legge n. 575 del 1965, e precisamente:

(a) la data in cui il provvedimento che applica la misura preventiva

diviene definitivo, e (b) la data di emanazione o di esecuzione della

misura preventiva, lamentando l'oscurità della legge per il soggetto

destinatario dell'obbligo e le differenti conseguenze che dall'una o

dall'altra delle due possibili letture derivano quanto alla

commissione del reato di inosservanza di detto obbligo, previsto nel

successivo art. 31 della stessa legge n. 646 del 1982;

che, impostando in tal modo la questione, il giudice

rimettente non solleva in realtà un dubbio di costituzionalità

della disposizione ch'egli è chiamato ad applicare nel caso

concreto, bensì prospetta a questa Corte un dubbio interpretativo,

derivante da una contraddizione tra la lettera del primo comma e il

tenore dei successivi due commi dell'art. 30;

che l'"incertezza del diritto" che il rimettente lamenta come

conseguenza della formulazione testuale della norma - e quindi come

ragione, a sua volta, della disparità di trattamento tra soggetti in

dipendenza della duplicità di possibili interpretazioni -

costituisce semplicemente la premessa che fonda il dovere del giudice

di ricercare, tra più possibili letture, quella maggiormente

adeguata secondo i criteri che l'ordinamento nel suo complesso,

Costituzione inclusa, mette a disposizione, potendosi prospettare un

dubbio di legittimità costituzionale solo dopo che questo compito

sia stato svolto;

che pertanto la questione sollevata relativamente all'art. 30

della legge n. 646 del 1982, in quanto si configura come un modo per

ottenere da questa Corte la risoluzione di un dubbio di carattere

interpretativo e come impropria utilizzazione dello strumento del

giudizio di costituzionalità della legge per un fine a esso

estraneo, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra

molte, ordinanze n. 351 del 2001, n. 233 del 2000, n. 7 del 1998,

n. 360 del 1997);

che, relativamente alla questione, sollevata con entrambe le

ordinanze di rimessione, sull'art. 31 della legge n. 646 del 1982,

deve osservarsi che le censure prospettate costituiscono critiche

circa l'opportunità o la pratica efficacia della disposizione

incriminatrice, che non si prestano come tali a essere tradotte in

profili apprezzabili sul piano della verifica di costituzionalità

della norma (sentenza n. 518 del 2000);

che, infatti, le deduzioni del giudice di merito circa la

caratterizzazione "formale" del reato in questione, o circa il

possibile rovesciamento del rispetto dell'obbligo legale in un

risultato che finirebbe per essere contraddittorio rispetto

all'obiettivo legislativo, rappresentano considerazioni di

inopportunità o inutilità della legge che non si traducono nella

violazione di alcun parametro costituzionale definito, ma solo della

ragionevolezza quale soggettivamente intesa dal rimettente;

che, inoltre, quanto alle argomentazioni delle ordinanze di

rinvio concernenti da un lato la possibile buona fede dei destinatari

dell'obbligo e dall'altro la possibilità che l'autorità ha di

conoscere per via diversa i dati ai quali si riferisce l'obbligo di

informazione (attraverso le forme di pubblicità legale alle quali

sono generalmente soggette le operazioni patrimoniali), il sistema

fornisce elementi che conducono la giurisprudenza, alla stregua della

ratio dell'incriminazione e attraverso una lettura conforme a

Costituzione, a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del

reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di

per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a

comunicazione;

che più in generale - tanto più considerando i correttivi

interpretativi sopra accennati - non può censurarsi la previsione

sanzionatoria, la quale consente al giudice una graduazione secondo

le particolarità del caso concreto e costituisce esercizio, in sé

non manifestamente arbitrario o irragionevole, della ampia

discrezionalità che al legislatore è da riconoscersi quanto alla

configurazione degli illeciti penali e alla determinazione delle

relative sanzioni (per tutte, da ultimo, sentenza n. 169 e ordinanze

n. 282, n. 260, n. 144 e n. 68 del 2001);

che per queste considerazioni la questione di

costituzionalità posta sull'art. 31 della legge n. 646 del 1982 deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 settembre

1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di

carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,

n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575.

Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con

l'ordinanza in epigrafe (r.o. 273/2001);

2) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646

del 1982, sollevate, in riferimento all'art. 27 della Costituzione,

dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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