Codice penale

Art. 22 c.p. — Ergastolo

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[1]La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

[2]Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno tre anni della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.

[3]Il Ministro della giustizia puo' disporre che l'esecuzione della pena abbia luogo in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare.

[4]Il condannato, che sconta la pena in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 21 dicembre 1962

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 168/1994

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 1994

    In tema di determinazione delle pene nei confronti di minorenni, con particolare riferimento a quella dell'ergastolo, tenuto conto della estrema diversità delle discipline che regolano il regime delle pene più gravi nei vari Paesi, anche nel variegato panorama delle legislazioni degli Stati più affini a quella del nostro Paese, non è possibile rinvenire un principio generale o una consuetudine in materia, non risultando - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò - l'esistenza di una di quelle "norme generalmente riconosciute" cui fa riferimento l'art. 10, primo comma, Cost.. Nella "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" della Società delle Nazioni del 1924, nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (ONU, New York, 20 novembre 1959), nelle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" (ONU, New York, 29 novembre 1985, c.d. Regole di Pechino), nella Convenzione di New York "sui diritti del fanciullo" del 20 novembre 1989 - ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 - sono contenute in materia enunciazioni la cui attuazione è affidata alla legislazione degli Stati che vi hanno aderito e che trovano nel nostro ordinamento il maggior punto di emersione nell'art. 31 Cost. La questione di legittimità costituzionale della previsione dell'applicabilità della pena dell'ergastolo nei confronti del minorenne, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., non può quindi essere presa in considerazione per l'inesattezza, oltre che per la genericità, dell'assunto della non conformità della normativa denunciata "a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen.). - Cfr. S. nn. 153/1987, 96/1982, 188/1980, 48/1979, 69/1976, 104/1969, 48/1967, 135/1963, 32/1960. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 17 c.p. · Art. 22 c.p. · Art. 69 c.p. · Art. 98 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 140/1993

    Questione inammissibile
    6 aprile 1993

    Le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen., per la lamentata possibilità - in virtù del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti (fra cui la minore età) così come disciplinato dalla novella del 1974 (d.l. n. 99 conv. in l. n. 200) che ha esteso il meccanismo di comparazione alle circostanze eterogenee, nelle ipotesi in cui, rispetto alla attenuante della minore età vengano ritenute dal giudice talvolta prevalenti, talaltra anche solo equivalenti, le circostanze aggravanti - che la pena dell'ergastolo sia inflitta anche ai minori, richiede un intervento sostitutivo del legislatore che definisca, nell'ambito di una pluralità di possibili scelte, la portata e l'ampiezza della richiesta modifica. A parte infatti che, pur essendo il problema venuto in evidenza, nel caso di specie, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, per la contestata inapplicabilità, in conseguenza delle norme sostanziali denunciate, del rito abbreviato, un intervento sulle norme processuali, al fine di ammettere sempre il rito abbreviato nei confronti dei minori, risulterebbe comunque precluso in questa sede per non essere stata impugnata la relativa disciplina, non appare d'altro canto adeguata neppure una sentenza meramente caducatoria dell'impugnato combinato disposto. Occorre invece un intervento normativo, certo auspicabile, ed anche urgente, che, conforme all'esigenza - anche dalla Corte più volte evidenziata - di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale, stabilisca, riguardo alle ipotesi in cui, ricorrendo con altre la circostanza della minore età, si ritenga di non far luogo al bilanciamento, una delimitazione, senza la quale la pronuncia caducatoria produrrebbe l'effetto, eccedente la finalità del quesito, di assicurare la prevalenza della diminuente in questione anche quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen.). - Sulle necessità di diversificazione del sistema punitivo nei confronti dei minori v. S. nn. 128/1987 e 125/1992; - Sulla inammissibillità del rito abbreviato per i reati punitivi con l'ergastolo v. S. n. 176/1991 e O. n. 163/1992.

    Art. 22 c.p. · Art. 98 c.p. · Art. 65 c.p. · Art. 69 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 264/1974

    Questione infondata
    22 novembre 1974

    Non contrasta con il principio secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27, terzo comma, Cost.), la pena dell'ergastolo, (art. 22 c.p.) posto che dissuasione, prevenzione, difesa sociale sono a fondamento delle pene, non meno della sperata emenda (sent. n. 12 del 1962).

    Art. 22 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • A proposito della pena di morte, nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per ciò che concerne la scelta del luogo dell'esecuzione, che si vorrebbe designato volta per volta dal Ministro della giustizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare questa scelta (e con tale disposizione era coordinato l'articolo 586 del progetto definitivo del codice di procedura penale), ma il progetto definitivo stabilì che la pena capitale si esegue, di regola, nell'interno di uno stabilimento penale, ed eccezionalmente in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente (che il giudice non è in grado di valutare), le quali consiglino l'esecuzione pubblica, o altrimenti in luogo diverso dal carcere. Il principio per cui nessuno può essere punito con pene che non siano dalla legge stabilite, implica che la legge debba prevedere la pena non solo nella sua essenza astratta, ma altresì in quelle modalità esecutive che concorrono a stabilirne la forza afflittiva o che riguardano la sua esemplarità: modalità che, a garanzia del pubblico e del privato interesse, non debbono essere lasciate all'arbitrio dell'Autorità esecutiva. Per questa ragione, pertanto, ho ritenuto giusto che il codice fissi la regola dell'eseguibilità della pena di morte nell'interno di uno stabilimento penale, e consenta, in via eccezionale, che il Ministro della giustizia, per le predette ragioni d'opportunità, possa designare, quando lo creda conveniente, un luogo diverso. Ciò posto, l'attribuire di regola al Ministro la designazione del luogo dell'esecuzione violerebbe il predetto principio, mentre, per salvaguardare gli interessi relativi a casi speciali, è sufficiente la stabilita eccezione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 16

  • Il progetto definitivo dava facoltà al giudice di aggiungere alla condanna all'ergastolo l'isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, e alla condanna alla reclusione l'isolamento diurno per un tempo non inferiore a un terzo della pena inflitta e non superiore a un anno. La Commissione parlamentare propose la soppressione dell'isolamento diurno, salvo il caso di concorso di delitti. Il regime della segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, rappresenta un'applicazione di criteri psicologici e morali fondati sopra una base erronea. È infatti una petizione di principio attribuire, come regola, efficacia emendatrice a un tal regime in quanto si suppone, erroneamente, che i comuni delinquenti siano capaci (come dicevano i sostenitori del sistema) di «ripiegarsi sopra sè stessi», di meditare sul mal fatto, di sentire il pungolo del rimorso e di ravvedersi, per effetto del raccoglimento inerente all'isolamento: si suppone, insomma, il proprio modo di sentire e di pensare in soggetti che sentono e pensano molto diversamente da noi. Questo regime, ideato da un sacerdote italiano ed applicato per breve tempo nel Granducato di Toscana, trovò favore negli Stati Uniti d'America, dove venne accolto, in tutto o in parte, nei così detti sistemi filadelfiano, auburniano, ecc. Quando poi, nella seconda metà del secolo scorso, si provvide alla riforma carceraria in Italia, il sistema, seguendo l'andazzo dei tempi, venne reimportato in Italia come primo periodo, di purgazione morale, delle maggiori pene detentive. Ma l'esperienza ha dimostrato che il sistema non solo non ha prodotto l'effetto dello sperato ravvedimento dei rei, ma è stato causa, invece, di un positivo peggioramento fisico e morale. Ed è questa una delle ragioni per cui non fu mai provveduto ad apprestare un numero di celle sufficienti per l'applicazione completa del sistema penale del codice del 1889, mentre invece non mancarono provvedimenti legislativi diretti a favorire il regime del lavoro in comune specialmente all'aperto (legge 26 giugno 1904, n. 285; R. decreto-legge 29 novembre 1917, n. 2038). Ma, se queste considerazioni possono indurre a ripudiare il sistema del codice finora vigente, non devono portare allo eccesso di escludere del tutto l'isolamento continuo dal regime carcerario. Ciò che si deve evitare è l'applicazione di questo regime senza necessità. Il progetto definitivo, negli articoli 22 e 23, consentiva di applicare l'isolamento anche diurno per i condannati all'ergastolo e alla reclusione, tramutando in facoltà del giudice l'obbligo stabilito nel codice del 1889, affinchè si potesse evitarne l'applicazione in quei casi, in cui, a giudizio del magistrato, l'isolamento stesso potesse ritenersi inopportuno. Ma, ripresa in esame questa disposizione, che pure in astratto appare sufficiente a prevenire ogni danno individuale, mi sono convinto che essa in pratica non dà bastevole garanzia, in quanto il giudice, nel momento della pronuncia della sentenza di condanna, non sempre può avere a sua disposizione tutti gli elementi necessari per decidere sull'opportunità concreta di ordinare la segregazione continua e per stabilirne la durata. Tenuto conto, quindi, della difficoltà di un illuminato esercizio di questa facoltà del giudice, ho ritenuto opportuno sopprimere (art. 22 e 23) la possibilità di applicare l'isolamento continuo ai condannati all'ergastolo e alla reclusione, nei casi ordinari. Ma vi sono ipotesi nelle quali la segregazione continua si presenta come una inderogabile necessità. Nel concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, non potendosi prolungare la pena perpetua, e, d'altra parte, essendo necessario far sentire al colpevole il peso della responsabilità per gli altri delitti (altrimenti si verrebbe a favorire l'ulteriore delinquenza di chi ha già commesso un reato punibile con l'ergastolo), non v'è altro mezzo, conforme alla odierna civiltà, che quello di ricorrere all'isolamento continuo. Ho perciò mantenuto la disposizione dell'articolo 76 del progetto (72 del codice), per la quale, nella predetta ipotesi, è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Altra necessità è quella relativa alle esigenze della disciplina degli stabilimenti di pena. È manifesto che l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena non può rinunciare al mezzo di coercizione in discorso, che non potrebbe essere sostituito con alcun altro mezzo di pari efficacia. Ma sull'isolamento continuo, considerato come sanzione disciplinare, provvederà il regolamento generale carcerario. In tal modo io ritengo di aver soddisfatto il voto della Commissione parlamentare.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 17

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art22 · fonte del testo

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