Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1974 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dalla Corte di

assise di Verona nel procedimento penale a carico di Versini Pier

Alberto ed altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12

luglio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Versini Pier Alberto,

Uber Giorgio e Ballan Gian Antonio, imputati dei delitti di omicidio

volontario e rapina pluriaggravati, la Corte di assise di Verona,

accogliendo l'eccezione sollevata dal pubblico ministero e condivisa

dal patrono di parte civile e dalla difesa, con ordinanza 15 marzo

1972, emessa durante le formalità di apertura del dibattimento, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale della

pena dell'ergastolo (art.22 c.p.) in riferimento all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione.

Assume il giudice a quo che l'ergastolo, in quanto pena che si

risolve nella privazione perpetua della libertà personale, con

impossibilità del reinserimento del condannato nella vita sociale,

contrasterebbe con la funzione di emenda garantita dall'invocato

principio costituzionale. Altri motivi d'illegittimità potrebbero

ravvisarsi nell'obbligo imposto agli ergastolani di esplicare

un'attività lavorativa, con comminazione di sanzioni coercitive in

caso di inosservanza, e nel rilievo che della liberazione condizionale

non potrebbero godere tutti i condannati su un piano di parità,

essendo essa subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili

nascenti dal reato.

Avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti ne

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

L'ordinanza muove dal seguente testuale presupposto: la

Costituzione, oltre a disporre che le pene siano sempre umane,

"evidenzia la necessità che le pene abbiano quale funzione e fine il

riadattamento alla vita sociale". orbene, funzione (e fine) della pena

non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non

sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie retributive secondo

cui la pena è dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine

positiviste secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e

assolutamente incorreggibili, non vi è dubbio che dissuasione,

prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla

radice della pena. E ciò basta per concludere che l'art. 27 della

Costituzione, usando la formula "le pene non possono consistere in

trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato", non ha proscritto la pena dell'ergastolo

(come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore

ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile

strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie

meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che

abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole.

L'ordinanza prosegue: "sembra che l'ergastolo sia in contrasto con

la morale esigenza di tutela e con il senso di umanità al quale

debbono ispirarsi le pene, essendo obbligatoria per i condannati a tale

pena l'esplicazione di un'attività lavorativa. Infatti, al condannato

che non adempie all'obbligo del lavoro sono applicabili misure

coercitive, disciplinari, che non appaiono certo ispirate ai

fondamentali principi di umanizzazione della pena". Deve subito dirsi

che il lavoro, ben lungi dall'essere in contrasto con la morale

esigenza di tutela e rispetto della persona, è gloria umana, precetto

religioso per molti, dovere e diritto sociale per tutti (art. 4 Cost.)

e reca sollievo ai condannati che lavorando, anche all'aperto, come

consente l'art. 22 c.p. nel nuovo testo risultante dalla novella del

novembre 1962, godono migliore salute fisica e psichica, conseguono un

compenso e si sentono meno estraniati dal contesto sociale.

Il fatto che, secondo regolamenti carcerari, al condannato abile al

lavoro che per riottosità o protervia lo rifiuti, siano eventualmente

applicabili misure disciplinari, non attiene alla legittimità

costituzionale dell'art. 22 del codice penale.

Rimane infine da considerare che l'istituto della liberazione

condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p. - nel testo modificato

dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 - consente

l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile

senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche:

invero, contrariamente a quanto assume il giudice a quo, la concessione

della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle

obbligazioni civili sempreché il condannato abbia la possibilità di

provvedervi, che altrimenti potrà dimostrare di trovarsi

nell'impossibilità di adempierle senza subire alcun pregiudizio.

Di particolare rilievo è per altro la sentenza n. 204 del 1974

della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della

norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di

concedere la liberazione condizionale. Questa pertanto sarà concessa

non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in

base ad una decisione dell'autorità giudiziaria (cui l'interessato

avrà diritto di rivolgersi) che con le garanzie proprie del

procedimento giurisdizionale accerterà se il condannato abbia tenuto

un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27,

comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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