Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1981

Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma

primo, legge cost. 11 marzo 1953 n. 1, della richiesta di referendum

popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo n. 2

(l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19

ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni (n. 15 reg. ref.).

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale

per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato

legittima la suddetta richiesta;

udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del

referendum.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte

di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio

1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum

popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini

Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo, sul

seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 17,

comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con

regio decreto 10 ottobre 1930, n. 1398, e successive

modificazioni?".

Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,

l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta

dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è

stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito

è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei

fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è

stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le

firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni

regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e

considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto

normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono

intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità

costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio

1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della

richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi

dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.

In data 10 gennaio 1981, il Comitato promotore del referendum in

esame ha presentato una memoria. In essa, ribadite le riserve riguardo

al criterio della "omogeneità" dei quesiti, affermato da questa Corte

con la sentenza n. 16 del 1978, si osserva non potersi comunque

dubitare che la richiesta di abolizione delle due norme del codice

penale che prevedono, rispettivamente, la pena dell'ergastolo e ne

stabiliscono le modalità, dia luogo ad un quesito "omogeneo".

Rilevato che nessuno degli altri principi limitativi della

ammissibilità del referendum, enunciati nella citata sentenza di

questa Corte, viene nel caso in discussione, nella memoria si aggiunge

che la soppressione delle norme sull'ergastolo, di cui attraverso il

referendum si propone l'abrogazione, verrebbe a dare attuazione al

principio, proclamato dall'art. 27 della Costituzione, che le pene

debbono tendere alla rieducazione del reo: ad un fine cioè che,

proiettandosi oltre la loro durata, presuppone che la esecuzione delle

pene sia limitata nel tempo.

Nessuna memoria è stata presentata da parte dell'Avvocatura dello

Stato. Considerato in diritto :

Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata

legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'art.

32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il

referendum, costituito presso la Corte di cassazione, sono gli

articoli 17, comma primo, n. 2, e 22 del codice penale, approvato con

r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni. L'art. 17,

nell'elencare le pene principali, indica, al n. 2 del primo comma,

l'ergastolo. Il successivo art. 22, come modificato dall'art. 1 della

legge 25 novembre 1962, n. 1634, sancisce che "La pena dell'ergastolo

è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò

destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il

condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto".

La Corte, in sede di cognizione dell'ammissibilità del referendum

- compito che le è attribuito dall'art. 2 della legge costituzionale

11 marzo 1953, n. 1 e dagli artt. 32, comma secondo, e 33 della citata

legge n. 352 del 1970 - non riscontra nella richiesta in esame alcuna

ragione d'inammissibilità, e pertanto la dichiara ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo), e 22

del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398, e

successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2

dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito

presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari