A proposito della pena di morte, nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per ciò che concerne la scelta del luogo dell'esecuzione, che si vorrebbe designato volta per volta dal Ministro della giustizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare questa scelta (e con tale disposizione era coordinato l'articolo 586 del progetto definitivo del codice di procedura penale), ma il progetto definitivo stabilì che la pena capitale si esegue, di regola, nell'interno di uno stabilimento penale, ed eccezionalmente in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente (che il giudice non è in grado di valutare), le quali consiglino l'esecuzione pubblica, o altrimenti in luogo diverso dal carcere. Il principio per cui nessuno può essere punito con pene che non siano dalla legge stabilite, implica che la legge debba prevedere la pena non solo nella sua essenza astratta, ma altresì in quelle modalità esecutive che concorrono a stabilirne la forza afflittiva o che riguardano la sua esemplarità: modalità che, a garanzia del pubblico e del privato interesse, non debbono essere lasciate all'arbitrio dell'Autorità esecutiva. Per questa ragione, pertanto, ho ritenuto giusto che il codice fissi la regola dell'eseguibilità della pena di morte nell'interno di uno stabilimento penale, e consenta, in via eccezionale, che il Ministro della giustizia, per le predette ragioni d'opportunità, possa designare, quando lo creda conveniente, un luogo diverso. Ciò posto, l'attribuire di regola al Ministro la designazione del luogo dell'esecuzione violerebbe il predetto principio, mentre, per salvaguardare gli interessi relativi a casi speciali, è sufficiente la stabilita eccezione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 16