Art. 72 c.p. — Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

[1]((Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

[2]Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

[3]L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attivita' lavorativa)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 21 dicembre 1962

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 576/2000

    Altra decisione
    21 dicembre 2000

    Restituzione atti al giudice remittente perché verifichi se sia tuttora rilevante nel procedimento 'a quò la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e dell'articolo 72 del codice penale, nella parte in cui non prevedono che, congiuntamente alla pena detentiva ad anni trenta di reclusione irrogata in sostituzione della pena dell'ergastolo, possa venire inflitto l'isolamento diurno entro i limiti edittali previsti e nella misura ritenuta congrua dal giudice; questione sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per la irragionevole parificazione del trattamento sanzionatorio dei condannati all'ergastolo per un solo delitto o per più delitti che comportino la condanna alla pena perpetua, considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, é stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, il cui articolo 7 ha, con riferimento all'articolo 442, comma 2, fornito un'interpretazione autentica dell'ultimo periodo e aggiunto un ulteriore periodo, incidenti sulla disciplina dell'ergastolo. A.G.

    Art. 442 c.p.p. · Art. 72 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 237/1999

    Questione inammissibile
    11 giugno 1999

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto - premesso che il giudice 'a quò ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che, in caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti puniti con pene detentive temporanee, la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi si applica 'ope legis' anche al condannato ammesso al regime di semilibertà - <<manca qualsiasi motivazione circa le ragioni per cui il rimettente ha sollevato>> la predetta questione <<nei confronti del secondo comma dell'art. 72 cod. pen., quando la previsione della meno grave sanzione dell'isolamento diurno ivi prevista avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella ipotesi più grave contemplata nel primo comma>>. Inoltre, dall'ordinanza di rimessione emerge che la questione di legittimità costituzionale, volta a prevenire la asserita perdita automatica del beneficio della semilibertà, è prematura ed ipotetica, dovendo comunque essere delibata dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza competenti per l'eventuale sospensione o cessazione della semilibertà a norma dell'art. 51-'bis' dell'ordinamento penitenziario.

    Art. 72 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 666 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 115/1964

    Questione infondata
    22 dicembre 1964

    L'isolamento diurno del condannato all'ergastolo, per la funzione cui adempie e per le modalità della sua applicazione, non costituisce misura contraria al senso di umanità. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 72 c.p. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quando la stessa persona ha commesso due delitti, ciascuno dei quali importa in concreto l'ergastolo, si applica la pena di morte (art. 72). La Commissione parlamentare, ritenendo che la pena di morte non debba essere inflitta, se non quando lo consenta il titolo del reato, e che non possa giustificarsi con la sola ragione della pericolosità del delinquente, propose di eliminare la pena capitale e di inasprire invece quella dell'ergastolo mediante l'isolamento continuo. Io non vedo la ragione per la quale due delitti gravissimi non possano importare la pena di morte, anche se, isolatamente considerati, essi siano punibili con l'ergastolo. Se una semplice circostanza aggravante può far salire sino alla pena capitale, perchè tale effetto dovrebbe essere negato, nei casi più gravi, al concorso di reati? Nell'ipotesi in esame non si è comminata la pena di morte soltanto per la pericolosità del reo (quantunque questa apparisca evidentemente massima), come suppone la Commissione, ma la si è stabilita altresì in considerazione della pluralità dei gravissimi delitti perpetrati, cioè in base ad un elemento non solo subiettivo, ma anche obiettivo. La pena deve essere proporzionata all'attività delittuosa esplicata dal colpevole, e però essa deve salire al massimo grado quando l'attività di costui ha raggiunto, comunque, il massimo grado di criminosità. L'applicazione di un diverso criterio dimostrerebbe o l'impotenza del sistema penale, o l'incoerenza del legislatore. Se si ricorresse soltanto all'espediente di inasprire l'ergastolo con la segregazione continua, la pena, almeno per ciò che attiene alla sua esemplarità e alla sua efficacia preventiva, non conseguirebbe il proprio scopo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 48

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1944 al 21 dicembre 1962. 15 parole tolte, 34 parole aggiunte in 3 capoversi.

Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa tolto: l'ergastolo aggiunto: la pena dell'ergastolo, si applica la tolto: pena di morte aggiunto: detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importaaggiunto: , la pena dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano pene detentive temporanee aggiunto: per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolotolto: , con l'isolamento diurno per un periodo di tempo tolto: non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni aggiunto: da due a diciotto mesi.

aggiunto: L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attivita' lavorativa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art72 · fonte del testo

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