Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla

stampa) e degli artt. 57 e 595 del codice penale (Reati commessi col

mezzo della stampa periodica - Diffamazione) promossi con le ordinanze

emesse il 16 marzo 1982 dal Tribunale di Milano, il 24 marzo, il 23

marzo (due ordinanze), il 10 marzo, il 27 marzo, il 24 marzo, il 3

aprile, il 16 gennaio, il 6 marzo, il 16 marzo (tre ordinanze), il 10

marzo (tre ordinanze), il 21 aprile, il 23 marzo, il 20 aprile e il 24

aprile 1982 dal Tribunale di Roma, il 28 maggio 1982 dal Tribunale di

Forlì, il 25 maggio 1982 dal Tribunale di Viterbo, il 20 maggio 1982

dal Tribunale di Napoli, il 5 maggio, il 10 maggio, il 19 maggio, il 24

maggio e il 5 maggio 1982 dal Tribunale di Perugia, il 18 maggio 1982

dal Tribunale di Milano, il 18 febbraio 1982 dal Tribunale di Monza e

il 23 marzo 1982 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai

nn.342, 348 a 355, 410 a 416, 422, 423, 431, 432, 530, 549, 626, 636,

637, 639, 640, 641, 660, 666 e 676 del registro ordinanze 1982 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 290, 297, 303,

317, 338 e 344 del 1982.

Visto l'atto di costituzione di Romanelli Giuseppe;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento

all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47

(Disposizioni sulla stampa), che, nel caso di diffamazione commessa col

mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto

determinato, applica la pena della reclusione da uno a sei anni e

quella della multa non inferiore a lire centomila, I) il Tribunale di

Milano con ordinanza 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di

Albertario Emilio, Caputo Livio, Macchi Pier Augusto e Romanelli

Giuseppe, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n.

290 del 20 ottobre 1982 e iscritta al n. 342 R.O. 1982, II) il

Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982, resa nei procedimenti

riuniti a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e

comunicata, pubblicata nella G. U. n. 297 del 27 ottobre 1982 e

iscritta al n. 355 R.O. 1982, III) il Tribunale di Napoli con ordinanza

20 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di D'Amore Emilio ed

altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.

344 del 15 dicembre 1982 e iscritta al n. 626 R.O. 1982, IV) il

Tribunale di Perugia con cinque ordinanze a) 5 maggio 1982, resa nel

procedimento a carico di Salamone Enrico ed altro, debitamente

notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre

1982 e iscritta al n. 636 R.O. 1982, b) 10 dicembre 1982, resa nel

procedimento a carico di Emiliani Vittorio ed altri, debitamente

notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre

1982 e iscritta al n. 637 R.O. 1982, c) 19 maggio 1982, resa nel

procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata

e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e

iscritta al n. 639 R.O. 1982, d) 24 maggio 1982, resa nel procedimento

a carico di Emiliani Vittorio ed altro, debitamente notificata e

comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e

iscritta al n. 640 R.O. 1982, e) 5 maggio 1982, resa nel procedimento a

carico di Letta Gianni, debitamente notificata e comunicata, pubblicata

nella G.U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 641 R.O. 1982;

che:

2. - Ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3

Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (art. 9, per

il quale "nel pronunciare condanne per reato commesso mediante

pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la

pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel

periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire

gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma

c.p.p."), 57 e 595 c.p. il Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio

1982, emessa nel procedimento a carico di Sonnino Giovanni ed altro,

debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 344 del

15 dicembre 1982 e iscritta al n. 530 R.O. 1982;

che:

3. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3

Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, per il quale "sono considerate stampati,

ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque

ottenute con mezzi meccanici o fisico - chimici, in qualsiasi modo

destinate alla pubblicazione", 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 I) il

Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982, resa nel

procedimento a carico di Trabacchini Quarto ed altro, notificata e

comunicata a sensi di legge, pubblicata nella G. U. n. 344 del 15

dicembre 1982 e iscritta al n. 549 R.O. 1982, e II) il Tribunale di

Milano con ordinanza 18 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di

Sartori Michele ed altro, debitamente notificata e comunicata,

pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 660

R.O. 1982;

che:

4. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all 'art. 3

Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p.

I) il Tribunale di Roma con undici ordinanze a) 24 marzo 1982, resa nel

procedimento a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata

e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e

iscritta al n. 348 R.O. 1982, b) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a

carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata e comunicata,

pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 349

R.O. 1982, c) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Letta

Gianni, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.

303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 350 R.O. 1982, d) 10 marzo

1982, resa nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro,

notificata e comunicata a norma di legge, pubblicata nella G. U. n. 303

del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 351 R.O. 1982, e) 27 marzo 1982,

resa nei procedimenti riuniti a carico di Ippoliti Enzo ed altri,

debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del

3 novembre 1982 e iscritta al n. 352 R.O. 1982, f) 24 marzo 1982, resa

nel procedimento a carico di Mignanego Pier Leone ed altro, debitamente

notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre

1982 e iscritta al n. 353 R.O. 1982, g) 3 aprile 1982, resa nel

procedimento a carico di Cardulli Alessandro, notificata e comunicata a

norma di legge, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e

iscritta al n. 354 R.O. 1982, h) 21 aprile 1982, resa nel procedimento

a carico di Bianco Giuseppe ed altri, debitamente notificata e

comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e

iscritta al n. 422 R.O. 1982, i) 23 marzo 1982, resa nei procedimenti

riuniti a carico di Mariotti Cristina ed altro, debitamente notificata

e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e

iscritta al n. 423 R.O. 1982, l) 20 aprile 1982, resa nei procedimenti

riuniti a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e

comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e

iscritta al n. 431 R.O. 1982, m) 24 aprile 1982, resa nei procedimenti

riuniti a carico di Coppola Aniello, debitamente notificata e

comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e

iscritta al n. 432 R.O. 1982, e II) il Tribunale di Monza con ordinanza

18 febbraio 1982, resa nel procedimento a carico di Gregoretti Carlo ed

altri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.

317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 666 R.O. 1982;

che:

5. - Ha giudicato rilevante, e, in riferimento agli artt. 3 e

21 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (art.

12 per il quale "Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della

stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei

danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione.

La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla

diffusione dello stampato") il Tribunale di Roma con otto ordinanze: I)

6 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Fossati Luigi ed altro,

debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del

17 novembre 1982 e iscritta al n. 410 R.O. 1982, II) 16 marzo 1982,

resa nel procedimento a carico di Zollo Antonio, debitamente notificata

e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e

iscritta al n. 411 R.O. 1982, III) 16 marzo 1982, resa nel procedimento

a carico di D'Angelo Benedetto ed altri, a norma di legge notificata e

comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e

iscritta al n. 412 R.O. 1982, IV) 16 marzo 1982, resa nei procedimenti

riuniti a carico di Letta Gianni ed altri, debitamente notificata e

comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e

iscritta al n. 413 R.O. 1982, V) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a

carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata e comunicata,

pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 414

R.O. 1982, VI) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di

Scarpone Roberto ed altro, debitamente notificata e comunicata,

pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 415

R.O. 1982, VII) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di

Calderoni Pietro ed altri, debitamente notificata e comunicata,

pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n.

416 R.O. 1982, VIII) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di

Cardulli Alessandro, notificata e comunicata a sensi di legge,

pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 676

R.O. 1982;

che:

6. - Avanti la Corte si sono costituiti, nell'interesse di

Romanelli Giuseppe, gli avvocati Corso Bovio e Armando Costa in virtù

di delega in calce all'atto di costituzione della parte depositato il 7

maggio 1982 nel quale han chiesto dichiararsi l'illegittimità

dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, impugnato dal Tribunale di

Milano con ordinanza resa il 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982)

trascrivendo a sostegno della conclusione le motivazioni di ordinanze

già prese in esame dalla Corte con la sent. 168/1982;

che:

7. - Con decreto presidenziale del 5 gennaio 1983 la

trattazione dei trentuno incidenti è stata fissata per l'adunanza in

camera di consiglio del 26 gennaio 1983 rinviata al successivo 3

febbraio, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la

relazione.

Considerato che:

8. - La identità e, comunque, la manifesta

connessione delle questioni sollevate in punto a disposizioni impugnate

e a parametri assunti giustificano la riunione dei trentuno incidenti.

che:

9.1. - Le questioni, rimesse all'esame della Corte con le

ordinanze elencate sub 1. a 4., non si affidano ad argomentazioni, che

non trovino smentita, diretta o indiretta, nella motivazione della

sent. 168/1982, e, pertanto, ne va dichiarata la manifesta

infondatezza; conclusione, ribadita con la ord. 213/1982, che non giova

a porre in dubbio la sent. 168/1982 con la quale la Corte, per dire

infondata la questione di legittimità della normativa risultante dal

combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 156/1973 in relazione

alla l. 103/1975 e all'art. 2 l. 693/1975 (Monopolio pubblico delle

trasmissioni televisive via etere a carattere nazionale), non ha

istituito (né doveva istituire) raffronto di sorta tra la

"pericolosità" della diffamazione perpetrata per mezzo della stampa e

la "pericolosità" della diffamazione consumata tramite le trasmissioni

radiotelevisive.

che:

9.2. - Le ordinanze, elencate sub 5., si distinguono dalle

altre ventitré in ciò che il Tribunale di Roma, nel denunciare la

incostituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 47/1948, auspica "il

rientro, in un piano così delicato come la manifestazione del

pensiero, della stampa nella norma incriminatrice comune "a qualsiasi

altro mezzo di pubblicità" (art. 595, comma terzo c.p.)", e, pertanto,

mira a che i diffamatori a mezzo stampa siano ricondotti nella

tipologia generale, di cui all'art. 595 comma terzo, in ciò

capovolgendo l'iter seguito dagli altri giudici a quibus ma la

inversione non solo non giova al Tribunale di Roma, ma costituisce

ulteriore, seppur non necessaria riprova della infondatezza della

programmazione concettuale seguita dagli altri giudici.

che:

9.3. - Manifestamente inammissibile (più che manifestamente

infondata) è la questione di illegittimità dell'art. 595 c.p.

sollevata con la ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982) perché

alcuna parola di motivazione ha speso il Tribunale di Forlì che ne ha

rimesso l'esame alla Corte la quale ben potrebbe esimersi dal

constatare che l'art. 595 è stato ed è il centro di gravità delle

questioni risolte con la sent. 168/ 1982;

che:

9.4. - A sottrarre al giudizio di manifesta infondatezza la

questione di costituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 47/1948 non

giova la scelta a parametro dell'art. 21 Cost., effettuata con le

ordinanze sub 5., perché l'art. 21, quale espressione della tutela

assicurata alla libertà di manifestazione del pensiero, somministra

sostanza allo scrutinio delle questioni già compiuto alla stregua del

rispetto del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i trentuno procedimenti,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

costituzionalità dell'art. 595 c.p. sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530

R.O. 1982);

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni

sulla stampa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale

di Milano con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982), dal

Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982 (n. 355 R.O. 1982), dal

Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982 (n. 626 R.O. 1982) e

dal Tribunale di Perugia con due ordinanze rese sotto la data del 5

maggio 1982 (nn. 636, 641 R.O. 1982) e con le ordinanze 10 maggio 1982

(n. 637 R.O. 1982), 19 maggio 1982 (n. 639 R.O. 1982) e 24 maggio 1982

(n. 640 R.O. 1982);

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57

c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di

Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);

d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Viterbo

con ordinanza 25 maggio 1982 (n. 549 R.O. 1982) e dal Tribunale di

Milano con ordinanza 18 maggio 1982 (n. 660 R.O. 1982);

e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57

c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma

con tre ordinanze rese sotto la data del 23 marzo 1982 (nn. 349, 350 e

423 R.O. 1982), con ordinanza 10 marzo 1982 (n. 351 R.O. 1982), con due

ordinanze rese sotto la data del 24 marzo 1982 (nn. 348 e 353 R.O.

1982), con ordinanze 27 marzo 1982 (n. 352 R.0. 1982), 3 aprile 1982

(n. 354 R.O. 1982), 20 aprile 1982 (n. 431 R.O. 1982), 21 aprile 1982

(n. 422 R.O. 1982) e 24 aprile 1982 (n. 432 R.O. 1982) e dal Tribunale

di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982 (n. 666 R.O. 1982);

f) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale di

Roma con ordinanza 6 marzo 1982 (n. 410 R.O. 1982), con tre ordinanze

rese sotto la data del 10 marzo 1982 (nn. 414 a 416 R.O. 1982), con tre

ordinanze rese sotto la data del 16 marzo 1982 (nn. 411 a 413 R.O.

1982) e con ordinanza 23 marzo 1982 (n. 676 R.O. 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari