Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal

pretore di Roma, iscritta al n. 902 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Roma, chiamato a giudicare una persona

imputata del reato di cui all'articolo 216, comma 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per

avere circolato alla guida di un'autovettura la cui carta di

circolazione era stata in precedenza ritirata per omessa annotazione

del trasferimento di proprietà, ha sollevato, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui punisce

con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da lire

duecentomila a ottocentomila chiunque, durante il periodo in cui la

carta di circolazione è ritirata, circola abusivamente con lo stesso

veicolo al quale il ritiro si riferisce;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata,

sanzionando con la medesima pena anche chi guida un veicolo durante

il periodo in cui gli è stata ritirata la patente, sarebbe

illegittima, in quanto equipara il trattamento sanzionatorio di

condotte tra loro diverse;

che, in particolare, il remittente, pur dichiarandosi consapevole

della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla non

sindacabilità delle scelte discrezionali riservate al legislatore in

materia di politica criminale, rileva che la discrezionalità sarebbe

stata esercitata in violazione del canone di ragionevolezza, come

risulterebbe anche dalla considerazione che la diversa offensività

delle due condotte era riconosciuta nel precedente codice della

strada, nel quale la circolazione, nel caso in cui il relativo

documento fosse stato ritirato, era punita con sanzione

amministrativa;

che, inoltre, il legislatore, pur nell'ambito più circoscritto

delle violazioni inerenti il possesso del documento di circolazione,

irragionevolmente equiparerebbe condotte offensive di interessi

totalmente diversi, quali quello alla pubblica incolumità (guida di

un veicolo per il quale la carta di circolazione non è mai stata

rilasciata e quindi non è mai stata valutata, in relazione ad esso,

la idoneità tecnica), e quello alla regolarità e alla completezza

dei dati riportati sul documento di circolazione (guida di un veicolo

in relazione al quale il documento sia stato ritirato a causa della

omessa annotazione del trasferimento di proprietà);

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata, non contrastando la disposizione censurata con

il canone di ragionevolezza.

Considerato che l'articolo 216, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992,

n. 285, punisce con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e

dell'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila chiunque,

durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato,

circola abusivamente con lo stesso veicolo al quale il ritiro si

riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata

ritirata;

che non sussiste la violazione del canone di ragionevolezza,

prospettata dal giudice remittente sotto il profilo della

equiparazione, quanto a trattamento sanzionatorio, di condotte

diverse e caratterizzate da differente gravità, in quanto, come più

volte affermato da questa Corte, quando due condotte, diverse nel

disvalore, siano accomunate dal legislatore nel trattamento

sanzionatorio, è sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della

discrezionalità di cui agli articoli 132 e 133 cod. pen.,

determinare la pena tra i limiti minimo e massimo, tenendo conto

della qualità e quantità dell'oggettiva antigiuridicità delle

diverse fattispecie (ordinanze nn. 456 del 1997, 220 del 1996,

sentenza n. 67 del 1992);

che del pari manifestamente infondata è la questione sotto il

diverso profilo prospettato dal giudice remittente (previsione di una

identica sanzione per violazioni afferenti tutte al possesso della

carta di circolazione), in quanto, premesso che la configurazione dei

reati e la previsione della qualità e della quantità delle sanzioni

penali appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla

discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta

irragionevolezza (v., da ultimo, ordinanze nn. 115 del 1998 e 456 del

1997), la previsione di una sanzione penale per la circolazione con

un veicolo privo di documento di circolazione perché ritirato non

appare di per sé irragionevole;

che, in particolare, per quanto riguarda l'ipotesi del ritiro del

documento di circolazione per omessa annotazione del trasferimento di

proprietà, la sanzione penale non è prevista dal legislatore come

conseguenza immediata di tale omissione, ma come sanzione per il

fatto che taluno si sia posto alla guida del veicolo nel periodo in

cui il documento era stato ritirato;

che, inoltre, il costante aggiornamento dei dati identificativi

del proprietario del veicolo attraverso la loro annotazione sulla

carta di circolazione risponde ad esigenze di pubblico interesse e

non appare irragionevole che il legislatore, pur nella varietà delle

soluzioni astrattamente ipotizzabili, abbia ritenuto di prevedere una

sanzione amministrativa per l'ipotesi di guida di un veicolo il cui

documento di circolazione non sia stato aggiornato nei tempi

stabiliti (articolo 94, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,

come modificato dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n.

449) e una sanzione penale per la reiterazione della medesima

condotta dopo che il documento, a causa dell'omesso adeguamento, sia

stato ritirato;

che anche per quel che riguarda la dedotta differente rilevanza

degli interessi protetti dalle norme sul possesso del documento di

circolazione la questione appare manifestamente infondata, poiché,

come appena ricordato, spetta al giudice adeguare la sanzione al

disvalore della condotta sanzionata;

che, pertanto, la questione, sotto tutti i profili prospettati

dal giudice remittente, deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 216, comma 6, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in

riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Roma

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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