Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 132

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 marzo 1971 dal pretore di Massa Marittima

nel procedimento penale a carico di Carresi Gildo ed altri, iscritta al

n. 181 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;

2) ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dal pretore di Lucca nel

procedimento penale a carico di Garozzo Adriana, iscritta al n. 239 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Carresi Gildo ed

altri il pretore di Massa Marittima, con ordinanza 25 marzo 1971, ha

rappresentato che riterrebbe doveroso, in applicazione degli artt. 132,

primo comma, e 133 del codice penale, irrogare la pena nella misura del

minimo edittale (nel caso specifico, quindici giorni di reclusione),

nonché, per il disposto dell'art. 62 bis cod. pen., concedere le

attenuanti generiche a quelli fra gli imputati, che, attese le

risultanze processuali, devono essere dichiarati colpevoli del reato ad

essi ascritto. Tuttavia, per la concessione di dette attenuanti, la

pena, a norma degli artt. 132 cpv. e 23 cod. pen., dovrebbe rimanere

fissata in quindici giorni di reclusione.

Ciò posto, il detto pretore ha sollevato di ufficio la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 132 cpv. cod. pen. in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La stessa questione è stata sollevata, di ufficio, dal pretore di

Lucca, con ordinanza 27 maggio 1971, emessa nel corso del procedimento

penale a carico di Garozzo Adriana.

In entrambi i giudizi avanti questa Corte, le parti non si sono

costituite. In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Massa

Marittima è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che

ha concluso per la infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 cpv.

del codice penale viene proposta dalle due ordinanze di rimessione in

riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto identico profilo,

sicché i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unica

sentenza.

2. - Secondo queste ordinanze nel caso in cui il giudice ritenga di

applicare il minimo edittale della pena e di concedere nel contempo le

circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.,

queste non avrebbero alcuna pratica incidenza, dal momento che

l'articolo impugnato dispone che il potere discrezionale del giudice

nella applicazione della pena trova un limite nel minimo fissato dalla

legge.

Per il secondo comma dell'art. 132 del codice penale si avrebbe una

parificazione assolutamente ingiustificata dell'imputato riconosciuto

colpevole e meritevole del minimo della pena, ma non anche di

attenuanti, con l'imputato colpevole dello stesso reato e meritevole,

oltre che dell'applicazione del minimo della pena, anche di attenuanti.

Onde la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Siffatta violazione sarebbe altresì evidente ove si raffrontassero

queste due diverse posizioni: per l'imputato di un reato per il quale

il minimo di pena edittale superi il limite della pena detentiva al di

sotto del quale detta pena non può essere inflitta in concreto, la

diminuzione di pena per attenuanti comuni assumerebbe una incidenza

pratica; la quale, invece, verrebbe a mancare quando il minimo della

pena detentiva edittale coincidesse con quello oltre il quale non si

può scendere.

Non sarebbe, inoltre, ragionevole l'uso del potere discrezionale

del legislatore, il quale esclude la concreta operatività delle

circostanze attenuanti proprio per le fattispecie criminose ritenute

dal giudice di minima entità. Nel sistema punitivo vigente la

valutazione del fatto reato ai fini della previsione della sanzione

dovrebbe essere distinta dalla successiva valutazione operata dal

giudice per la determinazione in concreto della misura dei singoli

aumenti o delle singole diminuzioni di pena. Inoltre, la efficacia

della pena detentiva non sarebbe necessariamente subordinata ad un

minimo di durata, come è dimostrato dall'istituto della conversione

delle pene pecuniarie, di cui agli artt. 135 e 136 cod. pen., per i

quali la reclusione o l'arresto possono avere anche la durata di un

giorno.

3. - La questione non è fondata.

Non ha alcuna rilevanza il raffronto fra l'ipotesi in cui il minimo

della pena edittale superi quello della specie di pena, laddove ha

incidenza la diminuzione per le circostanze attenuanti, e la ipotesi in

cui il detto minimo non superi quello della specie di pena, rendendo

inefficace la diminuzione stessa. In tal caso, infatti, le due ipotesi

configurano situazioni diverse, per le quali appare giustificata la

differenza di trattamento.

Tale differenza si verifica anche allorché coincidono i due minimi

sopra indicati, della pena edittale e della specie di pena. Ma il

principio di uguaglianza invocato dalle ordinanze di rimessione non

appare violato. La differenza, infatti, è giustificata dal

coordinamento delle varie norme sulla applicazione della pena, che

formano un tutto unico, nel quale il potere discrezionale del giudice

è delimitato dal legislatore. Quest'ultimo ha ritenuto necessario

precisare gli elementi fondamentali verso cui il giudice deve

orientarsi nelle sue valutazioni, ed entro il cui ambito deve contenere

l'uso dei poteri a lui conferiti. Pertanto, ha escluso l'istituto della

cosiddetta pena indeterminata, e, nel contempo, tenendo conto della

funzione e delle finalità della sanzione, e specialmente del principio

della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 Cost.,

ha considerato che la brevità eccessiva delle pene detentive fa sì

che esse risultino inidonee a conseguire quelle finalità.

Non può certamente dirsi che tali principi pecchino di

irrazionalità, o che, comunque, sia irrazionale la fissazione di un

limite minimo non superabile dal giudice. E, naturalmente, la

razionalità dei principi accolti, si risolve in razionalità anche di

un eventuale trattamento differenziato che possa verificarsi nella

applicazione pratica, in particolari casi.

Né può trarsi argomento in contrario dall'istituto della

conversione delle pene pecuniarie in detentive, ubbidendo esso - come

bene osserva l'Avvocato dello Stato - ad altra esigenza: nel caso di

insolvibilità del condannato, non si può arrestare la realizzazione

delle sanzioni pecuniarie a carattere prettamente penale e perciò

l'ordinamento giuridico dispone che si proceda oltre, e si attui, sulla

libertà personale del condannato quella esecuzione risultata

impossibile sui suoi averi, ma ciò, ovviamente nei limiti necessari a

conseguire l'effettiva applicazione di una sanzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 132 del codice penale (potere discrezionale del giudice nella

applicazione della pena, limiti), sollevata in riferimento all'art. 3

della Costituzione dalle ordinanze del pretore di Massa Marittima e di

Lucca indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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