Corte costituzionale

Ordinanza n. 456/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 28,

comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle

denominazioni d'origine), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre

1996 dal pretore di Bologna, iscritta al n. 1323 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che, nel corso di un processo di opposizione a decreto

penale di condanna alla pena di lire 102 milioni e 250 mila di multa,

emesso nei confronti del titolare di un'azienda agricola in relazione

alle contravvenzioni previste e punite dall'art. 28 della legge 10

febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di

origine), per avere prodotto diverse quantità di vino Merlot dei

Colli Bolognesi DOC, Sauvignon dei Colli Bolognesi DOC e Cabernet

Sauvignon dei Colli Bolognesi DOC, risultate all'esame organolettico

prive dei requisiti richiesti per l'uso della denominazione perché

interessate da frizzantatura o da presa di spuma, il pretore di

Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 10 e 28 della predetta legge;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate

contrasterebbero con il principio di necessaria offensività del

reato, in quanto la sanzione penale viene prevista anche per la

violazione di prescrizioni del disciplinare di produzione di vini a

denominazione di origine controllata prive, come nel caso di specie,

della significatività minima necessaria a conferire al bene

giuridico tutela penale;

che, sempre ad avviso del giudice remittente, le stesse

disposizioni contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione,

perché irragionevolmente prevederebbero, per le condotte ivi

considerate, una sanzione più grave di quella posta dall'art. 516

cod. pen. per identici fatti tipici lesivi del medesimo bene

giuridico;

che, infine, secondo il giudice a quo, gli artt. 10 e 28 della

legge 10 febbraio 1992, n. 164, contrasterebbero con l'art. 27,

secondo comma, della Costituzione, essendo evidente, a causa della

mancata previsione di una ipotesi delittuosa attenuata per violazioni

non comportanti adulterazione o manipolazione del prodotto, che nel

caso di specie il legislatore ha fatto un uso irragionevole della

propria discrezionalità nella determinazione della pena;

Considerato che l'art. 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

sanziona con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa

da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o

frazione di ettolitro di prodotto chiunque vende, pone in vendita o

comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine

vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale

denominazione;

che l'art. 10 della citata legge, anch'esso oggetto di

impugnazione, stabilisce che nei disciplinari di produzione dei vini

DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati ovvero dagli

interessati, e approvati dal Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, sono stabiliti, oltre alla denominazione di origine e alla

individuazione della zona di produzione, la resa massima di uva e di

vino ad ettaro, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale

potenziale delle uve alla vendemmia, le caratteristiche

fisico-chimiche ed organolettiche del vino nonché il titolo

alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo, le condizioni di

produzione e le caratteristiche naturali dell'ambiente, le modalità

dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i

vini VQPRD, l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in

recipienti di legno e di affinamento in bottiglia e, infine,

l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate;

che le prescrizioni contenute nel disciplinare, la cui osservanza

consente la utilizzazione della denominazione di origine, quindi,

contrariamente a quanto prospettato dal giudice remittente,

concernono aspetti che, riguardando la individuazione della zona di

produzione e dei vitigni, il procedimento di vinificazione, le

caratteristiche organolettiche del prodotto, l'invecchiamento e

l'imbottigliamento, non attengono ad aspetti formali, ma ineriscono

alle caratteristiche che sole consentono di poter qualificare un

prodotto con quella particolare denominazione;

che, pertanto, la previsione di una sanzione penale per la

violazione delle prescrizioni dei disciplinari di produzione non

appare affatto lesiva del principio di offensività, dovendosi

ravvisare in tale violazione una sicura lesione del bene giuridico

dell'affidamento del consumatore nella sussistenza di determinati

requisiti di qualità in un prodotto che legittimamente gode di una

denominazione;

che, quanto alla violazione del principio di eguaglianza,

prospettata dal giudice a quo, con riferimento al trattamento

sanzionatorio stabilito dall'art. 516 cod. pen. (reclusione fino a

sei mesi o multa fino a lire due milioni) per chiunque ponga in

vendita o metta comunque in commercio come genuine sostanze

alimentari non genuine, difetta il requisito di una valida

comparazione, ponendosi la normativa sulla denominazione dei vini in

termini di specialità rispetto a quella generale sulla vendita delle

sostanze alimentari e non apparendo, quindi, affatto irragionevole un

trattamento sanzionatorio più severo proprio in considerazione delle

garanzie di qualità che la utilizzazione di una certa denominazione

comporta;

che, del resto, la proposizione di una censura ai sensi dell'art.

3 della Costituzione, sul presupposto della identità delle condotte

sanzionate, alla quale dovrebbe fare riscontro una identità di

trattamento sanzionatorio, risulta contrastata dalla varietà di

trattamenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali a tutela della

esistenza dei requisiti richiesti per la utilizzazione di alcune

denominazioni di origine (si vedano, ad esempio, le disposizioni in

materia di formaggi: art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 125; in

materia di oli: art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407; in

materia di prosciutto: art. 13 della legge 13 febbraio 1990, n. 26);

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 27, secondo comma,

della Costituzione, per irragionevole esercizio della

discrezionalità legislativa nella determinazione della pena, desunta

dal giudice a quo dalla mancata previsione di una ipotesi attenuata

per le violazioni di minor rilievo, deve ricordarsi che questa Corte

ha più volte affermato che la configurazione delle fattispecie

criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla

politica legislativa e, quindi, all'incensurabile discrezionalità

del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza,

che deve senz'altro escludersi nel caso in cui due condotte,

ancorché diverse nel disvalore, siano tuttavia trattate in modo

omogeneo sul piano sanzionatorio dal legislatore, in quanto in questo

caso l'adeguamento della pena all'effettivo disvalore della condotta

rientra tra i compiti del giudice nell'esercizio dei poteri

conferitigli dagli artt. 132 e 133 cod. pen;

che, nel caso di specie, essendo la pena per le violazioni

sanzionate dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

stabilita tra un minimo e un massimo ed essendo, quindi, consentito

al giudice, entro questi limiti, adeguare la pena all'effettivo

disvalore della condotta, deve senz'altro escludersi la manifesta

irragionevolezza del trattamento sanzionatorio;

che, infine, non rientra tra i compiti di questa Corte la

possibilità di valutare le scelte del legislatore in ordine alla

previsione o meno di ipotesi delittuose attenuate, potendosi soltanto

rilevare che, poiché nella precedente normativa, così come

osservato dal giudice a quo, era effettivamente prevista una ipotesi

attenuata per infrazioni relative a lievi differenze nelle gradazioni

o alle disposizioni sulla etichettatura (art. 28, secondo comma, del

d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, recante "Norme per la tutela delle

denominazioni di origine dei mosti e dei vini"), la mancata

previsione di siffatta ipotesi di minor gravità risponde

inequivocabilmente ad una scelta discrezionale del legislatore, la

quale non appare a sua volta manifestamente irragionevole, potendo

trovare giustificazione nella maggior diffusione del prodotto oggetto

di denominazione e nella esigenza di ampliare le forme di tutela del

consumatore;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, deve essere

dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati

dal giudice a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n.

164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione,

dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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