Corte costituzionale

Ordinanza n. 454/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi) promossi con ordinanze emesse il 24 settembre e il

1° ottobre 1981 dal Tribunale di Rovigo, iscritte rispettivamente ai

nn. 692 e 717 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nelle Gazzette

Ufficiali della Repubblica nn. 33 e 47 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Rovigo, con ordinanze del 24

settembre (reg. ord. n. 692/81) e del 1° ottobre 1981 (reg. ord. n.

717/81) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18

aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per

il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) - nella

parte in cui considera espressamente clandestine sia le armi comuni

da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sia

le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e

delle sigle di cui al successivo art. 11 e, nell'ambito delle ipotesi

di cui al n. 2, non distingue il caso di chi cancelli dolosamente il

numero di matricola già impresso da quello di colui che per

ignoranza della legge (sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma)

non abbia provveduto nel termine prescritto a far imprimere un numero

di matricola - sotto il profilo che non sarebbe ragionevole

assoggettare ad una medesima pena due ipotesi in cui le condizioni

obiettive e subiettive sono evidentemente diverse ed in cui le

condotte penalmente rilevanti presentano un diverso grado di

antigiuridicità;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate

infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che - quanto alla denunziata parificazione fra le armi comuni da

sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975,

n. 110, e le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei

contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 - in entrambe

le ipotesi unico è lo scopo ultimo dell'incriminazione, diretta in

ogni caso a garantire l'interesse generale a che tutte le armi

esistenti nello Stato siano - mediante la catalogazione o

l'immatricolazione - più agevolmente controllabili da parte

dell'autorità di polizia; e che, pertanto, non è irrazionale che il

legislatore, nella sua discrezionalità, abbia unificato le predette

ipotesi in un'unica previsione normativa;

che analoghe considerazioni valgono anche in ordine alla

denunziata parificazione fra chi cancelli dolosamente il numero di

matricola già impresso sull'arma e chi, per ignoranza della legge

(sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma) non abbia provveduto

nel termine prescritto a far imprimere un numero di matricola, in

quanto - a parte il fatto che in realtà la condotta di chi

dolosamente cancelli il numero di matricola già impresso sull'arma

è prevista e punita, separatamente dalla detenzione, dal secondo

periodo del quarto comma dell'impugnato art. 23 - in entrambe le

ipotesi l'incriminazione è diretta ad impedire la detenzione di armi

altamente insidiose, perché più agevoli da portare o nascondere;

che, d'altra parte, come affermato, ad es., dalla sent. n. 171

del 1986, non per il solo rilievo che due ipotesi siano diverse nel

loro disvalore esiste manifesta irragionevolezza della loro

previsione unitaria, in quanto è pur sempre rimesso al giudice,

nell'esercizio della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133

c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo tenendo conto

della qualità e quantità dell'oggettiva antigiuridicità delle

diverse fattispecie; e nel caso in esame, dato l'ampio margine tra il

minimo e il massimo edittale (reclusione da sei mesi a cinque anni e

multa da lire duecentomila a lire due milioni) il giudice ha ogni

possibilità di adeguare la misura della pena alle particolarità

delle concrete fattispecie;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Rovigo con ordinanze del 24 settembre e 1° ottobre 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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