Art. 653 c.p.p.
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La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001
