Art. 591 c.p.p. — Inammissibilità dell'impugnazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

L'impugnazione e' inammissibile:

  • a)quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse;
  • b)quando il provvedimento non e' impugnabile;
  • c)quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
  • d)quando vi e' rinuncia all'impugnazione. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 591 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 20953/2025

    5 giugno 2025

    La Quarta Sezione penale ha affermato che il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronunzia dichiarata inammissibile perché tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui è spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell’inammissibilità del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimità che si pronunzi sul ricorso.

    Art. 591 c.p.p. · Art. 425 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2022

    Illegittimità dichiarata
    9 maggio 2022

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reat…

    Art. 568 c.p.p. · Art. 129 c.p.p. · Art. 591 c.p.p. · Art. 601 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art591 · fonte del testo

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