Corte costituzionale

Ordinanza n. 451/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 luglio

1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i

non abbienti) e del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3

novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese

dello Stato), in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo

1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Torino sull'istanza proposta da Confalonieri Giancarlo, iscritta al

n. 357 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione relativo ad

intimazione di rimborso di onorari difensivi notificata dall'Erario

(che li aveva anticipati) a soggetto ammesso al gratuito patrocino in

sede penale e poi condannato, l'adito g.i.p. presso la Pretura di

Torino - dopo che, con ordinanza n. 45 del 1994, questa Corte aveva

già dichiarato manifestamente inammissibile, per la sua formulazione

meramente ipotetica, una prima questione di legittimità da lui

sollevata relativamente agli artt. 533, 535, 591-593 c.p.p. in

relazione alla legge 1990 n. 217 (sul gratuito patrocinio) ed al

relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 1990 n. 327,

per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Costituzione -

ha, con successiva propria ordinanza del 23 marzo 1994, nuovamente

denunciato (sia pur in diversa sequenza) le norme suddette in

riferimento agli stessi parametri, chiedendo a questo Giudice di

stabilire in via "pregiudiziale" "se la nuova normativa sul gratuito

patrocinio abbia inteso affermare che il non abbiente ammesso al

patrocinio gratuito, successivamente condannato, non è tenuto a

rimborsare lo Stato sia per le spese di giustizia sia per il

patrocinio difensivo" e di verificare, "nel caso di risposta

affermativa", la costituzionalità di tale normativa;

che l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei

ministri ha eccepito l'inammissibilità della impugnativa per la sua

identità con la precedente questione sollevata dal medesimo giudice

a quo;

Considerato che l'odierna ordinanza di rimessione prospetta ancora

una volta un quesito fondato su una alternativa interpretativa;

che pertanto - a prescindere dalla sussistenza o meno del

requisito di novità (e dall'esame della correlativa eccezione, che

resta così assorbita) - è prioritariamente decisivo ai fini della

manifesta inammissibilità (pure di questa impugnativa), l'immanente

suo carattere di ipoteticità (cfr. ordd. 166, 242, 285/93),

contestualmente alla abdicazione, la parte del giudice a quo, alla

doverosa previa verifica di praticabilità di una interpretazione

adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimità (cfr. sent.

n. 456/89, ord. n. 121/94, sent. nn. 149 e 255/1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e

del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n.

327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) in

relazione agli artt. 533, 535, 691, 692, 693 del codice di procedura

penale in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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